Cassazione Civile, Ordinanza n. 25562/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a società appartenenti a un gruppo, in relazione all'anno d'imposta 2005, per imposte dirette e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva riunito i ricorsi delle società e li aveva accolti; in appello, la Commissione tributaria regionale della Campania aveva invece parzialmente accolto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo superata la questione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, considerato ordinatorio, e rideterminando i maggiori ricavi con conseguenti sanzioni e interessi. La parte contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma dal testo disponibile emerge solo la questione preliminare di ammissibilità legata alla notificazione del ricorso, perché l'avviso di ricevimento del piego raccomandato non era stato prodotto prima dell'adunanza camerale e l'intimata non si era costituita.
La decisione
La Corte non esamina il merito dei motivi di ricorso perché rileva d'ufficio un vizio della notificazione del ricorso per cassazione: in assenza di produzione, entro l'adunanza camerale, dell'avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta e non essendosi costituita la controparte, il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui la produzione dell'avviso è richiesta ai fini della prova del perfezionamento del contraddittorio; se manca e l'intimato non svolge difese, non è possibile né assegnare un termine né disporre la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese dell'Agenzia. È altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
nel giudizio di merito la CTR lo ha ritenuto ordinatorio; la Cassazione non entra nel merito di tale questione per l'inammissibilità del ricorso
la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata è richiesta per provare il perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione
si richiama la raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario dà notizia del compimento delle formalità di notificazione ai fini della prova del contraddittorio
l'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza o all'adunanza camerale, anche senza notifica alle altre parti, entro i limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata
il deposito dell'avviso è consentito fino all'inizio della relazione in udienza
nel procedimento camerale il deposito dell'avviso è consentito fino all'adunanza della Corte
in mancanza di produzione dell'avviso e di attività difensiva dell'intimato non ricorrono i presupposti per rinnovare la notificazione del ricorso
il difensore presente può chiedere rimessione in termini se dimostra di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dell'avviso, ma nel caso concreto tale richiesta non risulta formulata
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1
viene richiamata come base per la richiesta di duplicato dell'avviso di ricevimento presso l'amministrazione postale
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, l'avviso di ricevimento va prodotto per dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio; la sua mancanza può determinare l'inammissibilità del ricorso se la parte intimata non si costituisce.
- L'avviso di ricevimento non deve necessariamente essere depositato insieme al ricorso, ma può essere prodotto fino all'udienza di discussione o fino all'adunanza camerale, prima dell'inizio della relazione.
- Se l'avviso di ricevimento non è prodotto e l'intimato non svolge attività difensiva, non è consentita né la concessione di un termine per il deposito né la rinnovazione della notificazione del ricorso.
- La rimessione in termini è configurabile solo se il difensore deduce di non aver ricevuto l'avviso e prova di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dall'amministrazione postale; in difetto di tale attività, il ricorso resta inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25552/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25553/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25554/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25555/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25556/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25563/2022 del 31/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →