Cassazione Civile, Ordinanza n. 25553/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un contenzioso tributario avente a oggetto un atto di pignoramento presso terzi e un avviso di intimazione di pagamento relativi all'anno d'imposta 2003, impugnati dal contribuente davanti al giudice tributario. In primo grado i ricorsi erano stati riuniti e rigettati; in appello la decisione era stata riformata dalla CTR, che aveva ritenuto irregolare la notifica dell'atto presupposto e insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo in particolare, con i primi due, la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa/insufficiente identificazione della materia del contendere, sostenendo che la CTR avesse confuso il contenuto della lite, riferendolo a un avviso di accertamento invece che agli atti esecutivi effettivamente impugnati. L'agente della riscossione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale; il contribuente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendoli fondati perché la sentenza d'appello era affetta da motivazione apparente: la CTR non aveva riportato in modo intelligibile i fatti, le ragioni delle parti, i motivi di appello e, soprattutto, aveva identificato in modo errato la materia del contendere, confondendo l'atto presupposto e gli atti impugnati. Di conseguenza sono stati dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini correttamente la controversia e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente e per altri vizi di attività del giudice.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato con riferimento al vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti dal "minimo costituzionale".
È invocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È richiamato quale norma sulla necessaria contenuto della sentenza e sulla motivazione.
È richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione della decisione.
È menzionato quale criterio interpretativo della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
d.P.R. n. 602/1973, art. 72-bis
È richiamato come base normativa dell'atto di pignoramento presso terzi emesso dall'agente della riscossione.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo contiene argomentazioni solo graficamente esistenti ma non consente di comprendere il fondamento effettivo della decisione, lasciando all'interprete il compito di ricostruirlo con congetture.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale": sono denunciabili soltanto le anomalie motivazionali radicali, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
- Quando il giudice di merito identifica in modo errato il thema decidendum o confonde gli atti impugnati, la sentenza è affetta da vizio di motivazione rilevante in cassazione, perché la decisione non risulta riferibile alla concreta fattispecie controversa.
- L'accoglimento di un motivo che investe la nullità della sentenza per motivazione apparente comporta l'assorbimento delle ulteriori censure che presuppongono il riesame del merito da parte del giudice di rinvio.
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