Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25553/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un contenzioso tributario avente a oggetto un atto di pignoramento presso terzi e un avviso di intimazione di pagamento relativi all'anno d'imposta 2003, impugnati dal contribuente davanti al giudice tributario. In primo grado i ricorsi erano stati riuniti e rigettati; in appello la decisione era stata riformata dalla CTR, che aveva ritenuto irregolare la notifica dell'atto presupposto e insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo in particolare, con i primi due, la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa/insufficiente identificazione della materia del contendere, sostenendo che la CTR avesse confuso il contenuto della lite, riferendolo a un avviso di accertamento invece che agli atti esecutivi effettivamente impugnati. L'agente della riscossione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale; il contribuente non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendoli fondati perché la sentenza d'appello era affetta da motivazione apparente: la CTR non aveva riportato in modo intelligibile i fatti, le ragioni delle parti, i motivi di appello e, soprattutto, aveva identificato in modo errato la materia del contendere, confondendo l'atto presupposto e gli atti impugnati. Di conseguenza sono stati dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini correttamente la controversia e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo contiene argomentazioni solo graficamente esistenti ma non consente di comprendere il fondamento effettivo della decisione, lasciando all'interprete il compito di ricostruirlo con congetture.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale": sono denunciabili soltanto le anomalie motivazionali radicali, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
  • Quando il giudice di merito identifica in modo errato il thema decidendum o confonde gli atti impugnati, la sentenza è affetta da vizio di motivazione rilevante in cassazione, perché la decisione non risulta riferibile alla concreta fattispecie controversa.
  • L'accoglimento di un motivo che investe la nullità della sentenza per motivazione apparente comporta l'assorbimento delle ulteriori censure che presuppongono il riesame del merito da parte del giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.