Cassazione Civile, Ordinanza n. 25563/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società che gestiva attività medico-sanitaria. L'Ufficio aveva ricostruito induttivamente maggiori ricavi e contestato l'indeducibilità di alcuni costi per l'anno d'imposta 2005, assumendo l'omessa fatturazione di prestazioni sanitarie, in particolare interventi con somministrazione di farmaci e utilizzo della sala operatoria. In primo grado la società aveva ottenuto un accoglimento solo parziale; in appello l'Amministrazione aveva ottenuto riforma favorevole. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa rilevazione di un preteso giudicato interno e di un'acquiescenza parziale sulla prova delle violazioni e sulla quantificazione dei ricavi; 2) omesso esame di fatti decisivi e mancanza di motivazione, per non avere la CTR valutato le contestazioni della contribuente circa l'esistenza delle omissioni di fatturazione e la quantificazione dei ricavi; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'accertamento induttivo fosse privo di adeguati elementi probatori o presuntivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'atto di appello dell'Ufficio impugnava integralmente la decisione di primo grado nella parte sfavorevole all'Amministrazione, escludendo quindi il denunciato error in procedendo e comunque non risultando un giudicato interno nei termini prospettati. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non indicava adeguatamente in quale passaggio degli atti di appello fossero stati riproposti i fatti asseritamente trascurati; inoltre ha ribadito che la valutazione degli indizi va compiuta complessivamente e che l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico sia stato comunque considerato. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito: la CTR aveva fondato la decisione su specifici elementi di fatto, descrivendo anomalie contabili e il numero di interventi e di prestazioni non fatturate, con motivazione ritenuta sufficiente nel minimo costituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Il primo motivo è stato ricondotto, pur senza esplicita indicazione, al vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, ma è stato ritenuto infondato.
art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato ritenuto non configurabile quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze istruttorie sono state espressamente esaminate.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del fatto e degli elementi probatori compiuta dal giudice di merito.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
È stata richiamata come base normativa dell'accertamento induttivo; la Corte ha considerato legittimo l'uso di presunzioni semplici sorrette da elementi indiziari complessivamente valutati.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove già apprezzate dal giudice territoriale.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque preso in considerazione nella motivazione della sentenza impugnata.
- L'accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici è legittimo quando gli indizi siano valutati complessivamente in termini di gravità, precisione e concordanza, senza pretese di valutazione atomistica.
- In sede di legittimità, il denunciato giudicato interno deve essere effettivamente desumibile dagli atti; se l'appello investe la decisione di primo grado nella parte sfavorevole alla parte appellante, non si configura il vizio di omessa rilevazione del giudicato interno.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito e si fondi su elementi specifici idonei a sorreggere la decisione, anche senza dare conto di ogni singola risultanza probatoria.
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