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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25555/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno 2006, recuperando a tassazione maggiori ricavi e componenti negative indeducibili, anche sulla base di uno scostamento dallo studio di settore e di un accertamento analitico-induttivo fondato sulla ritenuta inattendibilità della contabilità. La società contestava l'atto sostenendo che la propria attività tipica non fosse l'installazione di impianti elettrici, ma la gestione di lampade votive cimiteriali tramite appalti e convenzioni pubbliche, con remunerazione già compresa nella fatturazione agli enti. In cassazione ha dedotto: 1) giudicato interno sulla parte della pretesa non riproposta in appello dall'Ufficio; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR fondato la ripresa senza adeguata prova dell'inattendibilità contabile e senza valutare le fatture prodotte; 3) subordinatamente, che la CTR avesse illegittimamente valorizzato la proposta formulata in adesione come prova, invece degli elementi addotti nell'appello; 4) omessa o insufficiente motivazione sulla quantificazione dei ricavi occultati e sul disconoscimento delle fatture; 5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla violazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 e al contegno dell'Ufficio nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha riconosciuto la formazione del giudicato interno sulla quota di pretesa non riproposta specificamente in appello dall'Ufficio. Ha però respinto nel merito il primo, secondo e terzo motivo, ritenendo insussistente l'ultrapetizione e corretta, in punto di metodo, la ricostruzione analitico-induttiva basata su presunzioni e sulla ritenuta inattendibilità della contabilità, con conseguente spostamento dell'onere probatorio sul contribuente. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché formulati secondo il vecchio paradigma del vizio motivazionale e comunque tendenti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato infine rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, con formazione del giudicato interno sulla parte non devoluta

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se il giudice d'appello si pronuncia entro i limiti della domanda effettivamente devoluta, anche quando il risultato finale sia frutto della sommatoria di componenti già oggetto di contestazione

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    legittima l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti complessivamente inattendibile sulla base di presunzioni e criteri di ragionevolezza

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato come parametro sul contenuto delle fatture, ma la Corte non ravvisa su questo punto un vizio decisivo idoneo a scardinare l'accertamento

  • art. 2697 c.c.

    in presenza dei presupposti dell'accertamento analitico-induttivo l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve contrastare la ricostruzione dell'Ufficio

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici possono sorreggere l'accertamento se dotate di gravità, precisione e concordanza; il convincimento può fondarsi anche su un solo elemento grave e preciso

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    dedotto per denunciare la nullità della sentenza per ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per violazione di legge, ma le doglianze miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la nuova formulazione del vizio motivazionale è applicabile anche al processo tributario; non consente censure sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né il riesame delle prove

  • art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    la riforma del vizio di motivazione si applica anche al ricorso per cassazione avverso sentenze tributarie regionali

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente l'applicazione al processo tributario delle regole sul ricorso per cassazione, salvo la specialità delle norme sull'appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte soccombente in primo grado deve riproporre specificamente in appello le questioni non accolte, altrimenti si forma giudicato interno sulla parte della pretesa non devoluta.
  • Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la decisione d'appello si colloca entro il perimetro della pretesa effettivamente devoluta, anche se la quantificazione finale deriva da operazioni di somma o rideterminazione non esposte in modo letterale.
  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità, pur formalmente regolare, sia complessivamente inattendibile; l'Ufficio può ricostruire il reddito anche tramite presunzioni semplici, purché ragionevoli e idonee a fondare la pretesa.
  • Una volta che l'Ufficio abbia offerto elementi presuntivi sufficienti a sostenere l'inattendibilità della contabilità, l'onere di provare il contrario si sposta sul contribuente.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, richiedano una nuova valutazione delle prove e del compendio istruttorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione vigente, riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di denunciare mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque considerato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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