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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28496/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, medici specializzandi che avevano frequentato le scuole nel periodo 1992-2006 percependo la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, hanno agito contro lo Stato chiedendo una adeguata remunerazione e il risarcimento del danno per il dedotto tardivo o incompleto recepimento delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica dei medici. Hanno sostenuto che il trattamento economico riconosciuto fosse inferiore a quello imposto dalle direttive, che dovesse essere rivalutato annualmente e rideterminato triennalmente ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 257/1991, e che l'omesso adeguamento avesse determinato una disparità di trattamento e una violazione dell'art. 36 Cost. Alcuni motivi hanno denunciato omessa pronuncia e vizi motivazionali, altri la violazione delle direttive UE, delle norme interne di recepimento, dell'art. 36 Cost. e delle norme sul risarcimento del danno da inadempimento comunitario; è stata anche censurata la condanna alle spese. L'Avvocatura dello Stato ha resistito e chiesto anche il risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ritenendo le censure tutte già affrontate e disattese dalla giurisprudenza consolidata. Ha affermato che il recepimento delle direttive comunitarie era avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991, che la borsa di studio prevista da tale decreto costituiva adempimento sufficiente degli obblighi comunitari, che il rapporto degli specializzandi non è qualificabile come lavoro subordinato né para-subordinato e quindi non si applica l'art. 36 Cost., e che il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 ha operato solo per il futuro, dall'a.a. 2006/2007. Ha inoltre ribadito che non spetta l'adeguamento triennale per gli anni accademici dal 1998 al 2005, perché la normativa successiva ha congelato la quota di finanziamento e escluso l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 257/1991. Rigettata anche la domanda dell'Avvocatura ex art. 96 c.p.c. per mancanza di mala fede o colpa grave, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché la decisione impugnata era comunque identificabile e le questioni risultavano esaminate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione/completezza della sentenza, ma ritenuto non fondato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la pretesa carenza motivazionale, respinta

  • Direttiva 82/76/CEE

    considerata insieme alle altre direttive sul tema; gli obblighi di adeguata remunerazione risultano già attuati con la borsa di studio del d.lgs. 257/1991

  • Direttiva 93/16/CE

    ritenuta non innovativa quanto alla misura dei compensi e sostanzialmente compilativa rispetto alle precedenti direttive

  • art. 3 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per la disparità di trattamento, ma la Corte ha escluso l'irragionevolezza della disciplina differenziata nel tempo

  • art. 14 CEDU

    invocato dai ricorrenti, senza accoglimento

  • art. 2934 c.c.

    citato nei motivi dei ricorrenti, senza accoglimento

  • artt. 37, 38, 39 d.lgs. 368/1999

    le nuove disposizioni sul contratto di formazione specialistica operano solo dall'anno accademico 2006/2007

  • art. 6 d.lgs. 257/1991

    non si applica l'adeguamento triennale per gli anni considerati, in ragione dei successivi blocchi legislativi

  • art. 36 Cost.

    non applicabile al rapporto degli specializzandi, non qualificabile come lavoro subordinato né para-subordinato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite, liquidate secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di compensazione delle spese, ma la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la scelta del giudice di merito salvo violazione del principio di soccombenza

  • art. 360-bis c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità, poiché i ricorsi non offrivano elementi per mutare l'orientamento consolidato

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda di condanna per lite temeraria è stata respinta per mancanza di mala fede o colpa grave

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 267 TFUE

    non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale quando la questione è non rilevante o il diritto UE è chiaramente applicabile

  • art. 36, comma 1, L. n. 289/2002

    confermativo del blocco dell'adeguamento e dell'esclusione dell'art. 6 d.lgs. 257/1991

  • art. 32, comma 12, L. n. 449/1997

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e escluso l'applicazione dell'art. 6 d.lgs. 257/1991

  • L. n. 428/1990

    indicata come fonte di recepimento delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica

  • d.lgs. n. 257/1991

    ha introdotto la borsa di studio annuale per gli specializzandi ed è stato ritenuto sufficiente ad attuare gli obblighi comunitari

  • d.lgs. n. 368/1999

    ha introdotto il nuovo ordinamento e il contratto di formazione specialistica, con effetti dal 2006/2007

  • L. n. 266/2005, art. 1, comma 300

    ha differito l'applicazione delle nuove disposizioni al solo anno accademico 2006/2007

  • L. n. 438/1992

    richiamata quale norma di blocco della rivalutazione

  • L. n. 537/1993

    richiamata quale norma di blocco della rivalutazione

  • L. n. 549/1995

    richiamata quale norma di blocco della rivalutazione

  • L. n. 662/1996

    richiamata quale norma di blocco della rivalutazione

  • L. n. 488/1999

    richiamata quale norma di blocco della rivalutazione

  • L. n. 289/2002

    richiamata quale norma di blocco della rivalutazione e conferma del congelamento

  • D.L. n. 384/1992

    richiamato quale provvedimento di blocco della rivalutazione

  • D.P.C.M. 7 marzo 2007

    richiamato per la quantificazione del trattamento economico del nuovo sistema

  • D.P.C.M. 6 luglio 2007

    richiamato per la quantificazione del trattamento economico del nuovo sistema

  • D.P.C.M. 2 novembre 2007

    richiamato per la quantificazione del trattamento economico del nuovo sistema

  • art. 5 Trattato CEE

    citato dai ricorrenti nel primo ricorso del secondo gruppo, senza accoglimento

  • art. 189 Trattato CEE

    citato dai ricorrenti, senza accoglimento

  • artt. 1, 10, 11, 12 preleggi

    citati dai ricorrenti nel secondo ricorso, senza accoglimento

Massime di principio

  • Le direttive comunitarie in materia di formazione specialistica medica, laddove non autoapplicative e non dettagliate quanto alla misura della remunerazione, si intendono adempiute dal legislatore nazionale con l'introduzione di una borsa di studio che assicuri un compenso adeguato, restando al legislatore un margine di discrezionalità nella quantificazione.
  • Il rapporto tra medico specializzando e amministrazione, nella disciplina anteriore al nuovo ordinamento applicabile dall'anno accademico 2006/2007, non integra rapporto di lavoro subordinato né para-subordinato; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 36 Cost. e del parametro della retribuzione proporzionata e sufficiente.
  • L'adeguamento triennale della borsa di studio previsto dal d.lgs. 257/1991 può essere legittimamente inciso da successive disposizioni legislative che congelino il finanziamento e l'importo, senza che ciò integri di per sé violazione del diritto dell'Unione o disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.
  • Non è configurabile un diritto al risarcimento del danno da inadempimento comunitario quando l'ordinamento interno abbia già dato attuazione sostanziale agli obblighi europei e il pregiudizio dedotto consista solo nella mancata percezione di incrementi economici non dovuti.
  • La disparità di trattamento temporale tra medici specializzandi assoggettati alla vecchia disciplina e quelli rientranti nel nuovo regime non è di per sé irragionevole, poiché il legislatore può differire nel tempo gli effetti di una riforma.
  • La richiesta di condanna per lite temeraria richiede la prova di mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera soccombenza o la proposizione di tesi contrastanti con la giurisprudenza consolidata.
  • In cassazione la censura sulla compensazione delle spese è inammissibile se non si deduce la violazione del principio di soccombenza o la condanna alle spese della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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