Cassazione Civile, Ordinanza n. 28440/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'appalto, da parte di un Comune, dei lavori di riqualificazione di un mercato civico a favore di un'impresa appaltatrice, la quale aveva poi affidato in subappalto una parte delle opere a una società specializzata. La subappaltatrice sosteneva di avere eseguito le prestazioni senza ricevere l'integrale corrispettivo dalla subappaltante e assumeva che il Comune fosse responsabile del mancato pagamento ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, l. n. 55/1990, perché l'appaltatrice non aveva trasmesso le fatture quietanzate della subappaltatrice e la stazione appaltante non avrebbe adottato iniziative nei confronti dell'appaltatrice insolvente. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda risarcitoria, rilevando che la norma invocata non imponeva alla stazione appaltante un obbligo specifico di sospendere i pagamenti o di risolvere il contratto, né riconosceva al subappaltatore un diritto direttamente azionabile verso la stazione appaltante; inoltre, nel caso concreto, il Comune aveva già sospeso i pagamenti prima di conoscere formalmente l'inadempimento dell'appaltatrice. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 3-bis, l. n. 55/1990 in relazione all'art. 2043 c.c.; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso/travisato esame del materiale probatorio ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avesse erroneamente valutato la prova e il riparto dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura non colpiva una violazione della norma invocata, ma mirava a sovvertire una valutazione di merito secondo cui il Comune non aveva tenuto alcuna condotta omissiva causalmente rilevante, avendo sospeso i pagamenti prima di conoscere il mancato pagamento del subappalto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova è stato erroneamente attribuito a parte diversa da quella gravata, mentre qui si contestava soltanto la valutazione dell'esito della prova; analogamente, le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. erano in realtà dirette a criticare l'apprezzamento del materiale istruttorio e non la violazione delle regole legali di formazione e valutazione della prova. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, comma 3-bis, l. n. 55/1990
La disposizione non è stata ritenuta fonte di un obbligo specifico della stazione appaltante di sospendere i pagamenti all'appaltatore o di risolvere il contratto, né attribuisce al subappaltatore un diritto direttamente azionabile nei confronti della stazione appaltante; al più può rilevare, in astratto, sotto il profilo della buona fede.
La ricorrente lo invocava come titolo aquiliano; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse una condotta omissiva colpevole del Comune causalmente idonea a produrre il danno lamentato.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice abbia ripartito l'onere della prova in modo errato; non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito della prova compiuto dal giudice di merito.
La sua violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non quando si censuri la diversa ponderazione delle prove ritualmente acquisite.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o ne disconosca la regola di valutazione; non è invece ammissibile la doglianza che si risolva nel dissenso sul prudente apprezzamento del materiale probatorio.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è possibile solo nei rigorosi limiti oggi consentiti dalla norma novellata; la Corte esclude che nel caso vi fosse un vizio sindacabile, essendo la motivazione della sentenza di merito sopra il minimo costituzionale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una critica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia invertito o alterato il riparto dell'onere della prova; se il ricorrente contesta soltanto l'apprezzamento del materiale probatorio, il motivo è inammissibile o comunque non sussumibile nella norma invocata.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore giuridico diverso da quello stabilito dalla legge; non è ammissibile per contestare il mero giudizio di attendibilità o di prevalenza di alcune prove su altre.
- Una norma che disciplina i rapporti tra appaltatore, subappaltatore e stazione appaltante non va letta, senza un'espressa previsione, come fonte di un obbligo automatico della stazione appaltante di sospendere i pagamenti o di riconoscere al subappaltatore un diritto diretto al pagamento.
- La responsabilità aquiliana della stazione appaltante richiede la dimostrazione di una condotta omissiva o commissiva colpevole e di un nesso causale con il danno; se la sospensione dei pagamenti era già intervenuta prima della conoscenza dell'inadempimento del subappaltatore, manca il fondamento causale della pretesa risarcitoria.
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