Cassazione Civile, Ordinanza n. 28439/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 emesso da un comune e impugnato dalla società contribuente. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi: con il primo si denunciava la violazione delle regole sull’effetto devolutivo dell’appello e dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la commissione regionale avesse erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per aspecificità; con il secondo si deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in relazione agli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost.; con il terzo si lamentava la violazione della normativa sulla sottoscrizione degli avvisi tributari locali, assumendo che l’atto fosse illegittimo perché sottoscritto con firma meccanografica senza un valido provvedimento dirigenziale di designazione del funzionario responsabile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, perché l’atto di appello conteneva censure puntuali e non una mera reiterazione del ricorso di primo grado. Tuttavia ha respinto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza regionale, pur sintetica, era sufficiente e non apparente; ha respinto anche il terzo motivo, affermando che per gli atti di accertamento dei tributi locali la sottoscrizione può essere validamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, se questi sia stato designato con apposita delibera, come risultava nel caso concreto. Poiché le altre due rationes decidendi impugnate sono state ritenute corrette, il ricorso è stato comunque rigettato integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e ordine di distrazione in favore del difensore del comune antistatario; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per censurare vizi processuali della sentenza impugnata e della decisione di appello
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiede specificità dei motivi di appello nel processo tributario
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la motivazione
richiamato in relazione al dovere di motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiede la motivazione della sentenza tributaria
art. 111, comma 6, Cost.
le decisioni giurisdizionali devono essere motivate
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo
per i tributi locali l’avviso deve essere sottoscritto dal funzionario designato dal comune
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87
la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile... in un apposito provvedimento di livello dirigenziale
la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, se designato con apposito provvedimento
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 4
con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta
in materia di ICI il funzionario designato dalla giunta sottoscrive richieste, avvisi e provvedimenti
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107
disciplina generale delle funzioni dirigenziali, non idonea a derogare alla disciplina speciale tributaria
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 109
nei comuni privi di dirigenti il sindaco può attribuire funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi, ma ciò non esclude la disciplina speciale tributaria
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274
non prevede l’abrogazione espressa della disciplina speciale tributaria richiamata
richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova della legittimazione del funzionario sottoscrittore
Massime di principio
- Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità richiede una reale mancanza di confronto con la sentenza impugnata; non basta che l’appellante riproponga questioni già dedotte in primo grado, se queste sono articolate in modo da confutare la ratio decidendi.
- La specificità dei motivi di appello è soddisfatta quando l’atto devolve al giudice di secondo grado le questioni di fatto e di diritto decise sfavorevolmente, anche mediante riproposizione critica delle argomentazioni disattese dal primo giudice.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è invece sufficiente una motivazione sintetica che renda controllabile la ratio decidendi.
- In materia di tributi locali, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento può essere validamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché il funzionario sia stato preventivamente designato con atto dell’ente competente.
- La disciplina speciale dei tributi locali sulla designazione e sottoscrizione degli atti impositivi non è superata dalla disciplina generale sull’organizzazione degli enti locali, quando questa non contenga una espressa abrogazione della norma speciale.
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