Cassazione Civile, Ordinanza n. 28437/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento IMU 2015 emesso da un comune e, dopo il rigetto in primo grado, ha proposto appello e poi ricorso per cassazione. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'effetto devolutivo dell'appello e dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per asserita genericità; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, perché la CTR avrebbe confermato la decisione di primo grado senza una specifica valutazione dei motivi di appello; 3) violazione della disciplina sulla sottoscrizione degli atti impositivi locali e dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'avviso fosse illegittimo perché sottoscritto con firma meccanografica senza un idoneo provvedimento dirigenziale di designazione/autorizzazione del funzionario responsabile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che l'appello della contribuente conteneva doglianze specifiche e non poteva essere qualificato come mera riproposizione generica del ricorso di primo grado; tuttavia ha respinto il secondo e il terzo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione della CTR e legittima la sottoscrizione dell'avviso perché il comune aveva prodotto la delibera di designazione del funzionario responsabile. Poiché le rationes decidendi poste a fondamento del rigetto dei motivi secondo e terzo sono rimaste intatte, il ricorso è stato complessivamente rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
viene richiamato come norma che consente di censurare in cassazione violazioni di legge e nullità della sentenza per vizi motivazionali o processuali
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'appello tributario deve contenere motivi specifici, ma la specificità è integrata anche quando si contrappongano alle ragioni della sentenza impugnata le argomentazioni già poste a fondamento della domanda disattesa
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato per la dedotta nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il requisito della motivazione
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, comma 2, n. 4
richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie
art. 111 Cost., comma 6
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo
l'atto impositivo locale deve recare la sottoscrizione del funzionario designato dall'ente locale
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87
la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati
nelle ipotesi di atti automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, previa individuazione in un apposito provvedimento dirigenziale
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 4
con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti
in materia di ICI la designazione del funzionario responsabile e il potere di sottoscrivere gli avvisi discendono dalla delibera di giunta comunale
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109
sono richiamati per chiarire che la disciplina generale sugli enti locali non abroga la disciplina tributaria speciale sulla designazione e sottoscrizione degli atti impositivi
d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, art. 74, comma 1
richiamato in via analogica per affermare la specialità delle norme tributarie locali sulla designazione del funzionario responsabile
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il comune non avrebbe provato la legittimazione del funzionario sottoscrittore; la Corte ritiene invece provata la designazione mediante la delibera prodotta
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando l'appellante contrapponga alle rationes decidendi della sentenza di primo grado censure argomentate e specifiche, anche riproponendo le questioni di fatto e di diritto già dedotte, se tali questioni mirano a confutare la decisione impugnata nel suo fondamento logico-giuridico.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non vi è nullità se la sentenza, pur sintetica, esplicita le ragioni della decisione in modo da consentire il controllo di legittimità.
- Negli atti di accertamento dei tributi locali la sottoscrizione può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile quando l'atto sia prodotto con sistemi automatizzati e il responsabile sia stato designato con apposito provvedimento dell'ente.
- La disciplina speciale dei tributi locali sulla designazione del funzionario responsabile e sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento non è superata dalla normativa generale sull'organizzazione degli enti locali, salvo espressa abrogazione o incompatibilità manifesta.
- Ai fini della validità dell'avviso di accertamento tributario locale, la prova della designazione del funzionario responsabile può essere fornita mediante la delibera dell'organo competente prodotta in giudizio, con conseguente legittimazione della sottoscrizione dell'atto.
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