Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28441/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda medici che avevano frequentato scuole di specializzazione nel periodo 1992-2006 e che avevano percepito la borsa di studio prevista dal D.lgs. n. 257 del 1991. Essi hanno chiesto allo Stato il riconoscimento di una adeguata remunerazione, deducendo il mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica medica e lamentando che il trattamento economico fosse rimasto inadeguato, non rivalutato e non adeguato al costo della vita. Nei ricorsi per cassazione sono stati dedotti, tra l'altro: omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e sulla domanda di rideterminazione triennale e indicizzazione annuale della borsa; violazione delle direttive UE e delle norme interne di attuazione; violazione dell'art. 6 del D.lgs. n. 257 del 1991 per mancata indicizzazione e rideterminazione; violazione dell'art. 36 Cost. per mancata equiparazione al trattamento dei medici dipendenti del SSN; e, per un gruppo, anche censura sulle spese. Il secondo gruppo ha inoltre insistito sulla funzione della remunerazione come garanzia per consentire la dedizione esclusiva alla formazione, sostenendo che il blocco degli adeguamenti avesse svuotato la tutela economica prevista dal sistema.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. Ha ritenuto che le censure fossero già state reiteratamente esaminate e disattese dalla giurisprudenza di legittimità: la disciplina comunitaria era stata attuata con la legge n. 428 del 1990 e con il D.lgs. n. 257 del 1991; la successiva riforma del D.lgs. n. 368 del 1999 operava solo per l'anno accademico 2006/2007 in forza della legge n. 266 del 2005; la borsa di studio non è equiparabile a retribuzione da lavoro subordinato; non sussiste diritto all'adeguamento triennale o alla rivalutazione per gli anni accademici dal 1992/1993 al 2004/2005; non vi è disparità di trattamento tra i diversi gruppi di specializzandi né comparabilità con i medici del SSN. È stata inoltre esclusa la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno da mancato recepimento o da ritardata attuazione della disciplina europea, poiché l'inadempimento sarebbe cessato con il D.lgs. n. 257 del 1991 e, comunque, difetta un illecito risarcibile. Il quinto motivo del primo ricorso, relativo alle spese, è stato ritenuto inammissibile. È stata respinta anche la domanda dell'Avvocatura dello Stato ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione di merito aveva comunque esaminato le questioni, anche implicitamente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la decisione di merito completa e intellegibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • Direttiva 82/76/CEE

    Considerata già attuata nell'ordinamento interno tramite la disciplina nazionale sulla formazione specialistica.

  • Direttiva 93/16/CE

    Ritenuta non innovativa quanto alla misura dei compensi e priva di imposizione di uniformità di trattamento economico tra Stati membri.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per la lamentata disparità di trattamento; la Corte ha escluso l'irragionevolezza della diversa disciplina temporale.

  • art. 14 CEDU

    Invocato dai ricorrenti per discriminazione; la Corte non ha ravvisato comparabilità delle situazioni poste a confronto.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato nel contesto delle doglianze sulla prescrizione del diritto al risarcimento.

  • art. 37 D.lgs. n. 368 del 1999

    Parte della nuova disciplina del contratto di formazione specialistica, applicabile solo dall'anno accademico 2006/2007.

  • art. 38 D.lgs. n. 368 del 1999

    Richiamato come norma del nuovo ordinamento della formazione specialistica.

  • art. 39 D.lgs. n. 368 del 1999

    Richiamato come norma del nuovo ordinamento della formazione specialistica.

  • artt. 37-42 D.lgs. n. 368 del 1999

    Le nuove disposizioni sul contratto di formazione e sul trattamento economico sono state ritenute efficaci solo dall'anno accademico 2006/2007.

  • art. 6 D.lgs. n. 257 del 1991

    Norma sulla borsa di studio e sugli adeguamenti periodici, ma per la Corte gli adeguamenti risultano bloccati dalla legislazione successiva per gli anni rilevanti.

  • art. 1, comma 300, L. n. 266 del 2005

    Ha differito l'applicazione delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 368 del 1999 all'anno accademico 2006/2007.

  • L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12

    Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'adeguamento previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 257 del 1991.

  • L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1

    Ha confermato l'esclusione dell'adeguamento della borsa di studio per i periodi considerati.

  • art. 36 Cost.

    Esclusa l'applicabilità al rapporto degli specializzandi, perché il contratto di formazione specialistica non è stato qualificato come lavoro subordinato.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha negato la responsabilità aggravata perché non risultava mala fede o colpa grave, né un quid pluris rispetto alla semplice soccombenza.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è stato ritenuto necessario, poiché la questione era già chiarita dalla giurisprudenza e/o non presentava dubbi ragionevoli.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità, per contrasto con giurisprudenza consolidata e assenza di elementi idonei a mutarla.

Massime di principio

  • Quando la censura ripropone questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. se non offre argomenti nuovi idonei a modificare l'orientamento.
  • La disciplina europea sulla formazione specialistica medica, ove non contenga criteri dettagliati sulla misura della remunerazione, lascia al legislatore nazionale un margine di discrezionalità nella quantificazione del trattamento economico.
  • La borsa di studio del medico specializzando, nella disciplina qui esaminata, non integra un rapporto di lavoro subordinato né parasubordinato; di conseguenza non si applica automaticamente l'art. 36 Cost. in tema di adeguatezza della retribuzione.
  • Il differimento nel tempo degli effetti di una riforma non determina, di per sé, una disparità di trattamento irragionevole tra soggetti regolati da discipline temporalmente diverse.
  • Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione è non pertinente, già chiarita o comunque priva di ragionevole dubbio alla luce del diritto vivente.
  • La domanda risarcitoria per mancato o tardivo recepimento di direttive presuppone un illecito individuabile e non può fondarsi sulla sola allegazione di un pregiudizio economico derivante dal mantenimento di un trattamento ritenuto insufficiente.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera proposizione di una domanda infondata o contrastante con la giurisprudenza consolidata.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulle spese è inammissibile se investe la mera compensazione, la ripartizione o la misura delle quote, salvo violazione del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.