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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28430/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, medici specializzandi che avevano frequentato scuole di specializzazione nel periodo 1992-2006 percependo la borsa di studio prevista dal D.lgs. n. 257 del 1991, hanno agito contro lo Stato deducendo il mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione degli specializzandi. Hanno sostenuto di avere diritto a una retribuzione più elevata e a meccanismi di adeguamento al costo della vita e ai miglioramenti stipendiali del settore sanitario, lamentando che la borsa di studio era rimasta sostanzialmente bloccata e aveva perso potere d'acquisto. Con il primo motivo hanno denunciato violazione delle norme eurounitarie e interne sul risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento delle direttive e sulla nozione di adeguata remunerazione. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione di legge, delle direttive e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda comprendeva anche il miglioramento stipendiale tabellare minimo e che il trattamento economico doveva essere rivalutato periodicamente o comunque agganciato alla contrattazione collettiva del S.S.N.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 360-bis c.p.c., ritenendo che le questioni proposte fossero già state risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha affermato che il recepimento delle direttive sull'adeguata remunerazione degli specializzandi era avvenuto con la L. n. 428 del 1990 e con il D.lgs. n. 257 del 1991, che riconobbero la borsa di studio annuale, e non con il D.lgs. n. 368 del 1999; ha inoltre ribadito che il rapporto degli specializzandi non è lavoro subordinato né parasubordinato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 36 Cost. e del principio di adeguatezza della retribuzione. È stato anche ribadito che il blocco degli adeguamenti e la mancata rivalutazione per gli anni accademici dal 1992/1993 al 2004/2005 derivano da scelte legislative interne legittime, senza disparità di trattamento rilevante né violazione del diritto UE. È stata respinta anche la domanda dell'Avvocatura dello Stato ex art. 96 c.p.c., per difetto di mala fede o colpa grave. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con accertamento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma invocata per censurare violazioni di legge sostanziale e comunitaria

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360-bis c.p.c.

    usato come base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché le censure non superavano un orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha escluso la responsabilità aggravata per mancanza di mala fede o colpa grave

  • art. 267 TFUE

    richiamato per escludere la necessità del rinvio pregiudiziale quando la questione è non rilevante o non lascia adito a ragionevoli dubbi

  • art. 36 Cost.

    ritenuto inapplicabile perché il rapporto degli specializzandi non è lavoro subordinato né parasubordinato

  • art. 24 Cost.

    richiamato per sottolineare la tutela del diritto di difesa e la necessità di interpretare restrittivamente l'art. 96 c.p.c.

  • art. 10 Cost.

    richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di adeguamento al diritto UE

  • artt. 1, 10, 11, 12 disp. prel. c.c.

    richiamati dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione delle norme interne in conformità ai principi generali

  • art. 6 D.lgs. n. 257 del 1991

    la Corte afferma che l'adeguamento triennale previsto da tale norma non si applica ai corsi degli anni accademici dal 1998 al 2005 per effetto del blocco legislativo

  • artt. 37-41 D.lgs. n. 368 del 1999

    nuova disciplina del contratto di formazione specialistica, applicabile solo dall'anno accademico 2006/2007

  • art. 45 D.lgs. n. 368 del 1999

    richiamato tra le disposizioni del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione

  • art. 46 D.lgs. n. 368 del 1999

    richiamato tra le disposizioni del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione

  • art. 8 D.lgs. n. 517 del 1999

    richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo evocato

  • art. 1 L. n. 266 del 2005, comma 300

    stabilisce che le nuove disposizioni del D.lgs. n. 368 del 1999 si applicano solo dall'anno accademico 2006/2007

  • art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'adeguamento triennale

  • art. 36, comma 1, L. n. 289 del 2002

    ha confermato il blocco del meccanismo di adeguamento

  • art. 11 L. n. 370 del 1999

    richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo

  • art. 5 Trattato CEE

    richiamato tra le norme eurounitarie evocate

  • art. 189 Trattato CEE

    richiamato tra le norme eurounitarie evocate

  • Direttiva 93/16/CEE

    considerata meramente compilativa e non innovativa quanto alla misura dei compensi

  • Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE

    ritenute già attuate, quanto all'obbligo di adeguata remunerazione, con il D.lgs. n. 257 del 1991

  • Direttiva 76/1982

    ritenuta già recepita e senza innovazioni sulla misura del compenso

  • Direttiva 36/2005

    richiamata dai ricorrenti nel quadro normativo evocato

  • D.L. n. 384 del 1992 conv. in L. n. 438 del 1992

    parte della sequenza legislativa che ha bloccato gli adeguamenti

  • L. n. 537 del 1993

    parte della sequenza legislativa che ha bloccato gli adeguamenti

  • L. n. 549 del 1995

    parte della sequenza legislativa che ha bloccato gli adeguamenti

  • L. n. 662 del 1996

    parte della sequenza legislativa che ha bloccato gli adeguamenti

  • L. n. 488 del 1999

    parte della sequenza legislativa che ha bloccato gli adeguamenti

Massime di principio

  • Le direttive comunitarie che impongono un'adeguata remunerazione degli specializzandi non fissano di regola un importo vincolato, lasciando al legislatore nazionale un margine di discrezionalità nella determinazione concreta del compenso.
  • L'obbligo eurounitario può ritenersi adempiuto con l'introduzione di una borsa di studio o di un trattamento economico previsto dalla legge nazionale, se il diritto dell'Unione non stabilisce criteri specifici di quantificazione.
  • Il rapporto dei medici specializzandi non è qualificabile come lavoro subordinato o parasubordinato; pertanto non si applica l'art. 36 Cost. né il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente proprio del lavoro subordinato.
  • Il blocco legislativo della rivalutazione o dell'adeguamento di borse di studio e trattamenti economici può essere legittimamente disposto dal legislatore, anche in via reiterata, se sorretto da scelte di contenimento della spesa e da una disciplina organica di finanziamento.
  • Non sussiste disparità di trattamento solo perché una riforma intervenga con efficacia differita nel tempo: i soggetti assoggettati a discipline temporalmente diverse non sono necessariamente comparabili.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione non è rilevante o la soluzione del diritto UE sia già chiarita in modo tale da non lasciare spazio a ragionevoli dubbi.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera soccombenza o l'insistenza su tesi già disattese dalla giurisprudenza, specie se la parte propone comunque una critica argomentata e non meramente pretestuosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PARetribuzione e TFR
RamiProcesso civileResponsabilità civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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