Cassazione Civile, Ordinanza n. 28430/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, medici specializzandi che avevano frequentato scuole di specializzazione nel periodo 1992-2006 percependo la borsa di studio prevista dal D.lgs. n. 257 del 1991, hanno agito contro lo Stato deducendo il mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione degli specializzandi. Hanno sostenuto di avere diritto a una retribuzione più elevata e a meccanismi di adeguamento al costo della vita e ai miglioramenti stipendiali del settore sanitario, lamentando che la borsa di studio era rimasta sostanzialmente bloccata e aveva perso potere d'acquisto. Con il primo motivo hanno denunciato violazione delle norme eurounitarie e interne sul risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento delle direttive e sulla nozione di adeguata remunerazione. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione di legge, delle direttive e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda comprendeva anche il miglioramento stipendiale tabellare minimo e che il trattamento economico doveva essere rivalutato periodicamente o comunque agganciato alla contrattazione collettiva del S.S.N.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 360-bis c.p.c., ritenendo che le questioni proposte fossero già state risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha affermato che il recepimento delle direttive sull'adeguata remunerazione degli specializzandi era avvenuto con la L. n. 428 del 1990 e con il D.lgs. n. 257 del 1991, che riconobbero la borsa di studio annuale, e non con il D.lgs. n. 368 del 1999; ha inoltre ribadito che il rapporto degli specializzandi non è lavoro subordinato né parasubordinato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 36 Cost. e del principio di adeguatezza della retribuzione. È stato anche ribadito che il blocco degli adeguamenti e la mancata rivalutazione per gli anni accademici dal 1992/1993 al 2004/2005 derivano da scelte legislative interne legittime, senza disparità di trattamento rilevante né violazione del diritto UE. È stata respinta anche la domanda dell'Avvocatura dello Stato ex art. 96 c.p.c., per difetto di mala fede o colpa grave. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con accertamento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma invocata per censurare violazioni di legge sostanziale e comunitaria
norma invocata per denunciare violazione dell'art. 112 c.p.c.
usato come base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché le censure non superavano un orientamento giurisprudenziale consolidato
richiamato dai ricorrenti per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata
la Corte ha escluso la responsabilità aggravata per mancanza di mala fede o colpa grave
art. 267 TFUE
richiamato per escludere la necessità del rinvio pregiudiziale quando la questione è non rilevante o non lascia adito a ragionevoli dubbi
art. 36 Cost.
ritenuto inapplicabile perché il rapporto degli specializzandi non è lavoro subordinato né parasubordinato
art. 24 Cost.
richiamato per sottolineare la tutela del diritto di difesa e la necessità di interpretare restrittivamente l'art. 96 c.p.c.
art. 10 Cost.
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di adeguamento al diritto UE
artt. 1, 10, 11, 12 disp. prel. c.c.
richiamati dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione delle norme interne in conformità ai principi generali
art. 6 D.lgs. n. 257 del 1991
la Corte afferma che l'adeguamento triennale previsto da tale norma non si applica ai corsi degli anni accademici dal 1998 al 2005 per effetto del blocco legislativo
artt. 37-41 D.lgs. n. 368 del 1999
nuova disciplina del contratto di formazione specialistica, applicabile solo dall'anno accademico 2006/2007
art. 45 D.lgs. n. 368 del 1999
richiamato tra le disposizioni del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione
art. 46 D.lgs. n. 368 del 1999
richiamato tra le disposizioni del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione
richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo evocato
art. 1 L. n. 266 del 2005, comma 300
stabilisce che le nuove disposizioni del D.lgs. n. 368 del 1999 si applicano solo dall'anno accademico 2006/2007
art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'adeguamento triennale
art. 36, comma 1, L. n. 289 del 2002
ha confermato il blocco del meccanismo di adeguamento
richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo
art. 5 Trattato CEE
richiamato tra le norme eurounitarie evocate
art. 189 Trattato CEE
richiamato tra le norme eurounitarie evocate
Direttiva 93/16/CEE
considerata meramente compilativa e non innovativa quanto alla misura dei compensi
Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
ritenute già attuate, quanto all'obbligo di adeguata remunerazione, con il D.lgs. n. 257 del 1991
Direttiva 76/1982
ritenuta già recepita e senza innovazioni sulla misura del compenso
Direttiva 36/2005
richiamata dai ricorrenti nel quadro normativo evocato
D.L. n. 384 del 1992 conv. in L. n. 438 del 1992
parte della sequenza legislativa che ha bloccato gli adeguamenti
parte della sequenza legislativa che ha bloccato gli adeguamenti
parte della sequenza legislativa che ha bloccato gli adeguamenti
parte della sequenza legislativa che ha bloccato gli adeguamenti
parte della sequenza legislativa che ha bloccato gli adeguamenti
Massime di principio
- Le direttive comunitarie che impongono un'adeguata remunerazione degli specializzandi non fissano di regola un importo vincolato, lasciando al legislatore nazionale un margine di discrezionalità nella determinazione concreta del compenso.
- L'obbligo eurounitario può ritenersi adempiuto con l'introduzione di una borsa di studio o di un trattamento economico previsto dalla legge nazionale, se il diritto dell'Unione non stabilisce criteri specifici di quantificazione.
- Il rapporto dei medici specializzandi non è qualificabile come lavoro subordinato o parasubordinato; pertanto non si applica l'art. 36 Cost. né il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente proprio del lavoro subordinato.
- Il blocco legislativo della rivalutazione o dell'adeguamento di borse di studio e trattamenti economici può essere legittimamente disposto dal legislatore, anche in via reiterata, se sorretto da scelte di contenimento della spesa e da una disciplina organica di finanziamento.
- Non sussiste disparità di trattamento solo perché una riforma intervenga con efficacia differita nel tempo: i soggetti assoggettati a discipline temporalmente diverse non sono necessariamente comparabili.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione non è rilevante o la soluzione del diritto UE sia già chiarita in modo tale da non lasciare spazio a ragionevoli dubbi.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera soccombenza o l'insistenza su tesi già disattese dalla giurisprudenza, specie se la parte propone comunque una critica argomentata e non meramente pretestuosa.
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