Cassazione Civile, Ordinanza n. 28443/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un titolare di impresa individuale di costruzioni aveva agito contro il comune appaltante chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti nell’esecuzione di un appalto pubblico per la costruzione di un canale di raccolta delle acque piovane. Dopo la consegna dei lavori, egli sosteneva di avere incontrato ostacoli all’esecuzione dell’opera: un pozzetto idrico con condotta, un palo dell’energia elettrica, un serbatoio dell’impianto di sollevamento, la necessità di attraversare una strada provinciale e un furto di attrezzature. Il tribunale e la corte d’appello avevano respinto la domanda, ritenendo che alcuni ostacoli fossero visibili e che l’appaltatore, in base agli obblighi di ispezione del luogo e di verifica tecnica del progetto, avrebbe dovuto rilevarli e formulare riserva; inoltre avevano ritenuto che, anche per il tratto richiedente autorizzazioni pubbliche, l’appaltatore non avesse dato prova di avere adempiuto agli obblighi preliminari di propria competenza. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c. e della disciplina regolamentare sugli obblighi dell’appaltatore, per avere la corte imputato al medesimo errori progettuali della stazione appaltante e prestazioni non esigibili; nullità della sentenza per motivazione sulla natura dei manufatti interferenti; omesso esame e mancata valutazione di documenti e prove testimoniali; violazione degli artt. 1218 e 1460 c.c. per non avere comparato l’inadempimento del comune con quello dell’appaltatore e per non avere valorizzato il pregresso grave inadempimento dell’amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale si era correttamente attenuta al principio secondo cui, nell’appalto, l’appaltatore deve controllare la validità tecnica del progetto e le caratteristiche del suolo, oltre a ispezionare i luoghi e formulare riserva se emergano difformità o impossibilità di esecuzione; nel caso concreto, i manufatti erano stati accertati come visibili e il ricorrente non aveva dimostrato che fossero occultI o non accertabili con ordinaria diligenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulla motivazione non integrava alcuna anomalia motivazionale denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., essendo la motivazione della sentenza di merito esistente e non apparente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva specificato in modo preciso i documenti richiamati né trascritto i capitoli di prova testimoniale e i testi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur essendo corretto il principio della necessaria comparazione dei reciproci inadempimenti nei contratti a prestazioni corrispettive, tale giudizio di merito era stato già compiuto dalla corte d’appello, che aveva ritenuto prevalente la gravità dell’inadempimento dell’appaltatore. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con menzione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La Corte distingue tra violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale; per il n. 5 il sindacato di legittimità è ridotto al minimo costituzionale e non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione.
Invocato dal ricorrente per sostenere la violazione della diligenza dovuta; la Corte ritiene infondata la censura perché l’appaltatore era tenuto a ispezionare i luoghi e a verificare il progetto con la diligenza richiesta.
Richiamato in relazione all’inadempimento contrattuale; la Corte conferma che la valutazione della responsabilità per inadempimento, anche in presenza di reciproche contestazioni, compete al giudice di merito sulla base dei fatti accertati.
Richiamato dal ricorrente per l’eccezione di inadempimento; la Corte osserva che nei contratti sinallagmatici occorre comparare i reciproci inadempimenti, ma la valutazione compiuta dal giudice di merito è insindacabile se congruamente motivata.
art. 130 d.P.R. 554/1999
La Corte lo richiama insieme all’art. 131 del regolamento e al capitolato speciale per affermare che l’appaltatore deve compiere un’accurata ispezione dei luoghi e, in caso di difformità o impossibilità di esecuzione, formulare riserva nel verbale di consegna.
art. 131 d.P.R. 554/1999
È richiamato quale norma regolamentare che, insieme all’art. 130, impone all’appaltatore di verificare i luoghi e di riservarsi in caso di ostacoli o difformità riscontrate alla consegna.
art. 8 del capitolato speciale di contratto
È valorizzato come clausola che ribadiva l’obbligo dell’appaltatore di ispezionare i luoghi, prendere visione del suolo e del sottosuolo e formulare riserva se necessario.
art. 12 preleggi
È richiamato per interpretare la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.
Richiamato per la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che ha ristretto il controllo di legittimità sulla motivazione.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012 che ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell’appalto, anche in assenza di specifica pattuizione, l’appaltatore deve controllare la validità tecnica del progetto e verificare le caratteristiche del luogo di esecuzione, compreso il suolo e il sottosuolo, perché dalla corretta progettazione ed esecuzione dipende il risultato promesso.
- Se l’appaltatore rileva difformità dello stato dei luoghi rispetto al progetto o l’impossibilità di eseguire i lavori, deve formulare tempestiva riserva; in mancanza di prova che gli ostacoli fossero non percepibili con ordinaria diligenza, non può invocare tali impedimenti per sottrarsi ai propri obblighi o per ottenere dilazioni o indennizzi.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato alle anomalie motivazionali radicali; non è consentito censurare la mera insufficienza, la non condivisibilità o la presunta illogicità della motivazione se la sentenza contiene una motivazione esistente e comprensibile.
- La censura per mancata ammissione o valutazione delle prove è inammissibile se il ricorrente non rispetta l’onere di specificità e autosufficienza, indicando compiutamente i documenti, trascrivendo i capitoli di prova e precisando la decisività dei mezzi istruttori richiesti.
- Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando sono allegati inadempimenti reciproci, il giudice deve comparare i rispettivi comportamenti per individuare quello più grave e causalmente prevalente; tale accertamento è di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
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