Cassazione Civile, Ordinanza n. 03234/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, medici specializzati remunerati in base a borse di studio previste dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie, avevano agito per ottenere, in via principale, il riconoscimento del diritto a un'adeguata remunerazione durante la frequenza delle scuole di specializzazione e il pagamento della differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto asseritamente dovuto a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, con conseguenti benefici economici e contributivi; in via subordinata, l'adeguamento annuale della borsa di studio e la sua rideterminazione triennale, oltre al risarcimento dei danni. In appello la domanda era stata respinta. Nel ricorso per cassazione i medici hanno dedotto, con due motivi, la violazione delle norme e dei principi in tema di responsabilità dello Stato per omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie, sostenendo che il d.lgs. n. 368 del 1999 non sarebbe frutto di una scelta discrezionale ma espressione di un obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno e che, in ogni caso, la remunerazione originariamente ritenuta adeguata sarebbe divenuta inadeguata per effetto dell'inflazione e della mancata partecipazione agli incrementi del PIL; inoltre hanno censurato il mancato riconoscimento degli incrementi legati al costo della vita e alla rideterminazione triennale ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, lamentando anche omessa pronuncia e invocando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione era già stata risolta in modo conforme da una giurisprudenza ormai consolidata: il recepimento delle direttive comunitarie sull'adeguata remunerazione dei medici specializzandi si era compiuto con la l. n. 428 del 1990 e il d.lgs. n. 257 del 1991, mentre il sistema introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 non costituiva il primo atto di recepimento ma una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata dalle direttive. Ha escluso anche la necessità di un rinvio pregiudiziale, poiché nella disciplina europea non è definita la nozione di remunerazione adeguata né i criteri per determinarla. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, ribadendo che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né agli incrementi per il costo della vita né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto varie leggi finanziarie hanno progressivamente congelato la quota di finanziamento destinata a tali borse, escludendo l'applicazione dei meccanismi di aggiornamento. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso, ma la Corte ritiene i motivi inammissibili per conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza consolidata.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.
Poiché si tratta di litisconsorti facoltativi, non occorre ordinare la notificazione dell'impugnazione ai soggetti non evocati in cassazione, essendo per essi l'impugnazione ormai preclusa.
art. 5 TCEE
Richiamato dai ricorrenti tra le fonti europee asseritamente violate, ma non ritenuto idoneo a mutare l'orientamento consolidato.
art. 189 TCEE
Richiamato dai ricorrenti tra le fonti europee asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella motivazione.
Direttiva 75/362/CEE
Invocata dai ricorrenti quale fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione.
Direttiva 75/363/CEE
Invocata dai ricorrenti quale fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione.
Direttiva 82/76/CEE
La Corte richiama il principio secondo cui essa non contiene una definizione di remunerazione adeguata né criteri vincolanti di determinazione.
Direttiva 93/16/CEE
Invocata dai ricorrenti quale fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione.
Direttiva 2005/36/CE
Invocata dai ricorrenti nel quadro delle norme europee richiamate.
art. 10 Cost.
Invocato dai ricorrenti, ma non ritenuto fondamento per un diverso esito della controversia.
artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.
Richiamati dai ricorrenti come norme e criteri interpretativi, senza esito favorevole.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Per la Corte non si applica retroattivamente al diverso assetto introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999; per gli anni considerati è stato progressivamente escluso dagli interventi legislativi che ne hanno congelato gli effetti.
Richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni invocate.
artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
La Corte ribadisce che il d.lgs. n. 368 del 1999 deriva da una scelta discrezionale del legislatore nazionale e non dal primo compiuto recepimento delle direttive in tema di remunerazione adeguata.
art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
Richiamato dai ricorrenti nel complesso delle norme denunciate.
art. 1 L. 23 dicembre 2005, n. 266
Ha abrogato l'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, salvandone però la vigenza solo fino all'anno accademico 2005-2006; ciò esclude la maturazione del triennio utile all'adeguamento per quell'anno.
art. 32, comma 12, L. 449/1997
Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio e ha escluso l'applicazione degli aggiornamenti di cui all'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 per il triennio 1998-2000.
Conferma il blocco degli aggiornamenti e il congelamento del finanziamento destinato alle borse di studio.
art. 7, comma 5, d.l. 384/1992
Richiamato quale prima delle disposizioni che hanno disposto il blocco della rivalutazione triennale.
Richiamato quale disposizione che ha prorogato il blocco degli aggiornamenti economici.
Richiamato quale ulteriore norma di blocco della rideterminazione triennale.
Richiamato quale ulteriore norma di blocco della rideterminazione triennale.
Richiamato quale ulteriore proroga del blocco degli aggiornamenti.
art. 1, comma 212, L. 266/2005
Ha prorogato per il triennio 2006-2008 il blocco già previsto dalla L. 289/2002.
art. 41, comma 7, d.l. 207/2008
Ha ulteriormente prorogato le disposizioni di blocco anche per gli anni 2009-2013.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Richiamato in connessione con il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando il giudizio di legittimità censura una decisione conforme a un orientamento ormai consolidato della Cassazione, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., se non vengono offerti argomenti seri per mutare quell'orientamento.
- Le direttive europee che impongono una "adeguata remunerazione" non determinano da sole l'importo dovuto, se il diritto dell'Unione non contiene una definizione della nozione né criteri vincolanti di quantificazione: la determinazione spetta al legislatore nazionale nell'esercizio della propria discrezionalità.
- In materia di medici specializzandi, il sistema di recepimento realizzato con la l. n. 428 del 1990 e il d.lgs. n. 257 del 1991 esaurisce l'obbligo di attuazione delle direttive sul punto; il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 non ha natura di primo recepimento e non può essere invocato retroattivamente per ricalcolare i trattamenti dei corsi frequentati in periodi anteriori.
- Gli incrementi della borsa di studio legati alla variazione del costo della vita e l'adeguamento triennale previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 possono essere esclusi o congelati da successive leggi finanziarie che cristallizzino la quota di finanziamento pubblico destinata a tali borse, con conseguente inapplicabilità di quegli aggiornamenti per i periodi coperti dal blocco legislativo.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata risolta in modo coerente dalla giurisprudenza interna e, soprattutto, quando il diritto UE applicabile non offra parametri ulteriori per decidere la controversia.
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