Cassazione Civile, Ordinanza n. 03117/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un tribunale ha dichiarato il fallimento di una società in accomandita semplice e del socio illimitatamente responsabile. Il socio, in proprio e quale legale rappresentante della società, ha proposto reclamo deducendo: a) l’incompetenza territoriale del tribunale che aveva pronunciato il fallimento; b) la nullità del procedimento per omessa notificazione del ricorso e del decreto di convocazione al socio personalmente, sostenendo che la sua comparizione all’udienza era avvenuta solo per eccepire quel vizio; c) la violazione del diritto di difesa e della difesa tecnica, perché non sarebbe stata consentita un’adeguata assistenza difensiva; d) di conseguenza, l’impossibilità di eccepire tempestivamente l’incompetenza. La Corte d’appello ha rigettato il reclamo, ritenendo tardiva l’eccezione d’incompetenza, sanato il vizio di notificazione per effetto della comparizione spontanea, sufficiente il rinvio concesso per approntare le difese, e sussistente il requisito oggettivo di fallibilità quanto all’ammontare dei debiti scaduti. Con il ricorso per cassazione sono stati riproposti quattro motivi: violazione degli artt. 5 e 147 l.fall. sulla sanatoria della mancata notifica al socio; violazione dell’art. 82 c.p.c. sulla difesa tecnica; violazione dell’art. 38 c.p.c. per la mancata tempestiva eccezione d’incompetenza; violazione dell’art. 15 l.fall. sulla soglia dei debiti scaduti e sull’accertamento del requisito oggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’eccezione d’incompetenza territoriale era inammissibile perché proposta oltre la fase di comparizione delle parti anche nel procedimento camerale prefallimentare. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che nei procedimenti camerali la comparizione spontanea del debitore sana l’omessa o inesistente notificazione, anche se la comparizione avvenga per far valere proprio quel vizio; ha inoltre valorizzato il rinvio disposto dal tribunale per consentire la preparazione delle difese. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la società aveva ricevuto rituale notifica, mentre il socio aveva comunque avuto tempo per procurarsi un difensore. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito; in ogni caso la Corte ha ricordato che i crediti scaduti ed esigibili della creditrice superavano comunque la soglia di fallibilità di euro 30.000. È stata inoltre disposta la presa d’atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
usato come base formale dei motivi di ricorso denuncianti violazione di legge e vizi processuali.
richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina della competenza/fallibilità, ma la censura è stata ritenuta infondata.
richiamato dal ricorrente sulla dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile.
la dedotta violazione è stata esclusa perché la società era stata ritualmente notificata e il socio aveva avuto tempo per procurarsi un difensore.
l’eccezione di incompetenza per territorio va proposta non oltre la fase di comparizione delle parti, anche nel procedimento camerale prefallimentare.
la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini del requisito oggettivo, l’esistenza di crediti scaduti ed esigibili superiori alla soglia di legge, anche se fondati su titoli non definitivi e non ancora azionati esecutivamente.
richiamato in via analogica insieme all’art. 291 c.p.c. per affermare la sanatoria della nullità/notificazione nei procedimenti camerali.
richiamato in via analogica insieme all’art. 164 c.p.c. per sostenere l’effetto sanante della comparizione delle parti.
Massime di principio
- Nei procedimenti camerali, la comparizione spontanea del destinatario della notificazione omessa o nulla può sanare il vizio, purché il contraddittorio sia comunque effettivamente instaurato; non è decisivo che la comparizione avvenga per eccepire proprio la nullità della convocazione.
- L’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa è soddisfatta se il giudice, rilevato il vizio di convocazione, dispone un rinvio idoneo a consentire alla parte di approntare le difese.
- L’eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta tempestivamente nella fase di comparizione delle parti, e la sua deduzione tardiva comporta inammissibilità anche nel procedimento prefallimentare.
- La violazione del diritto alla difesa tecnica non può essere affermata quando la parte abbia comunque avuto un congruo tempo per munirsi di difensore; l’eventuale mancata assistenza integra, al più, una difficoltà fattuale non imputabile al giudice.
- Nel controllo sul presupposto oggettivo del fallimento, il giudizio di legittimità non consente una rilettura delle risultanze istruttorie se il giudice di merito ha accertato l’esistenza di debiti scaduti ed esigibili superiori alla soglia di legge.
- Ai fini della soglia di fallibilità rilevano i crediti scaduti ed esigibili, anche se portati da titoli giudiziali non ancora definitivi e non ancora azionati in via esecutiva.
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