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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03142/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

Nel giudizio introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la parte attrice aveva chiesto l'accertamento della responsabilità per danni arrecati al proprio appartamento e la condanna alla eliminazione delle cause del danno e al ripristino dello stato dei luoghi, indicando una somma di euro 3.450,00 oltre IVA, ma aggiungendo la formula "o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia" e rinviando la quantificazione finale anche a una possibile CTU. La parte convenuta eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale, sostenendo che il procedimento sommario fosse esperibile solo davanti al Tribunale in composizione monocratica e che, per il valore della domanda, la controversia spettasse al giudice di pace; quindi il giudice adito non avrebbe potuto trattare la causa con il rito sommario. Il Tribunale rigettava l'eccezione, ritenendo che la clausola finale non fosse di mero stile ma esprimesse una volontà sostanziale di lasciare al giudice la liquidazione del dovuto, con conseguente valore indeterminabile della domanda e competenza del Tribunale. In Cassazione il ricorrente denunciava violazione/falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 14 c.p.c., sostenendo che la formula fosse stilistica e che il valore dovesse determinarsi sulla somma specificamente indicata, con conseguente competenza del giudice di pace.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Palermo che aveva attribuito alla formula "somma maggiore o minore ritenuta di giustizia" valore sostanziale, non meramente stilistico, perché idonea a manifestare l'incertezza dell'attore sul quantum e a demandare al giudice la liquidazione del danno. Da ciò deriva che la domanda va considerata di valore indeterminabile e che, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., la competenza per valore resta del giudice adito, cioè del Tribunale. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per la mancata attività difensiva dell'intimata. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come base del procedimento sommario; il ricorrente sosteneva che esso fosse utilizzabile solo davanti al Tribunale competente in composizione monocratica, ma la Corte decide principalmente sul tema della competenza per valore della domanda

  • art. 7 c.p.c.

    norma richiamata dal ricorrente per sostenere la competenza per valore del giudice di pace

  • art. 10 c.p.c.

    norma richiamata dal ricorrente per la determinazione del valore della causa in base alla domanda

  • art. 14 c.p.c.

    per le cause relative a somme di denaro, quando la domanda non indica in modo effettivo una somma determinata e la pretesa è rimessa alla liquidazione giudiziale, il valore si presume pari alla competenza del giudice adito

  • art. 1367 c.c.

    richiamato per l'interpretazione degli atti processuali di parte: non si può presumere a priori che la clausola "somma maggiore o minore di giustizia" sia priva di effetti, dovendosi attribuirle un significato utile

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato in premessa come fondamento del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la domanda di condanna al pagamento di una somma specifica è accompagnata dalla clausola "o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia" o espressioni equivalenti, la clausola non va automaticamente degradata a formula di stile: può avere contenuto sostanziale e incidere sulla determinazione del valore della causa.
  • Ai fini della competenza per valore nelle cause aventi ad oggetto somme di denaro, la richiesta alternativa che rimette al giudice la quantificazione del dovuto rende la domanda priva di un importo realmente determinato e la fa ritenere di valore indeterminabile.
  • L'interpretazione degli atti processuali di parte deve essere orientata a conservare un significato utile alla clausola inserita, non potendosi presupporre a priori la sua irrilevanza; se la parte manifesta incertezza sul quantum e rinvia la liquidazione a un accertamento tecnico o giudiziale, tale incertezza incide sul valore della causa.
  • La competenza va valutata sulla base del petitum sostanziale e del 'disputatum': se il quantum è rimesso alla successiva liquidazione giudiziale, opera la regola dell'art. 14 c.p.c. e la causa si considera di valore pari alla competenza del giudice adito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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