Cassazione Civile, Ordinanza n. 03145/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di conciliazione giudiziale con cui, a definizione di un precedente giudizio relativo a compensi professionali, una parte si era obbligata a pagare al creditore una somma rateizzata. Il creditore notificava poi precetto per il residuo ritenuto dovuto, assumendo che il debitore non avesse pagato alcuni ratei e che, quindi, fosse decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. Il debitore proponeva opposizione a precetto sostenendo invece che l'importo concordato fosse omnicomprensivo e che gli accessori richiesti non fossero dovuti. Nei gradi di merito l'opposizione veniva accolta e il precetto dichiarato inefficace; la Corte d'appello respingeva il gravame del creditore ritenendo, tra l'altro, inammissibile una domanda ritenuta nuova. In cassazione il creditore articolava sei motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello; 2) ultrapetizione per avere il primo giudice dichiarato l'inefficacia del precetto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto nuova la domanda con cui egli chiedeva l'efficacia del precetto almeno per i ratei scaduti e non pagati; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'inadempimento del debitore alla data del precetto; 5) violazione degli artt. 1186 c.c. e 115 c.p.c. sulla decadenza dal beneficio del termine e sulla valutazione delle prove; 6) violazione degli artt. 345, comma 3, e 115 c.p.c. per l'inammissibilità di documenti prodotti tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il terzo motivo. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza d'appello, pur sintetica, conteneva un'adesione comprensibile alla decisione di primo grado; ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di specifica riproduzione del contenuto della sentenza di primo grado e quindi per mancato assolvimento degli oneri di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c.; ha ritenuto fondato il terzo perché, nel giudizio di opposizione a precetto, il giudice deve valutare la sussistenza e l'ammontare del credito anche alla luce delle vicende sopravvenute fino alla decisione, sicché non poteva essere qualificata come nuova la domanda del creditore volta a far valere almeno il credito relativo ai ratei scaduti e non pagati; ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo, perché diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione, e perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in presenza di doppia conforme; il sesto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la decadenza dal beneficio del termine richiede la verifica dei presupposti in fatto; non è censurabile in cassazione una rivalutazione delle prove se la doglianza riguarda l'accertamento concreto della situazione debitoria
è deducibile solo se il ricorrente trascrive e confronta compiutamente domanda e decisione, altrimenti la censura resta inammissibile; inoltre, la domanda di far valere il credito residuo e scaduto non era nuova se coerente con la pretesa originaria
la domanda che si colloca nel perimetro della pretesa già introdotta e mira a far valere il credito residuo non può essere automaticamente qualificata come nuova; i documenti tardivi restano soggetti alle preclusioni di rito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione per relationem è legittima se consente di ricostruire il percorso argomentativo e mostra che il giudice di appello ha esaminato i motivi di gravame
art. 111, comma 6, Cost.
esige una motivazione percepibile e controllabile, non necessariamente ampia, purché non apparente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la denuncia di vizi processuali, ma la censura deve essere specifica e rispettare gli oneri di autosufficienza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto o della valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è oggi ristretto all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente una rivalutazione del materiale probatorio; in presenza di doppia conforme opera la preclusione dell'art. 348-ter c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara espressamente di non applicare la regola dell'onere probatorio, non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone la specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, altrimenti la censura è inammissibile
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti richiamati dal ricorso a pena di inammissibilità della censura che su di essi si fonda
in caso di doppia conforme preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a precetto, la verifica della legittimità dell'intimazione va compiuta con riferimento al momento della notificazione del precetto, ma la verifica dell'attuale esistenza ed esigibilità del credito deve essere svolta dal giudice fino al momento della decisione, tenendo conto anche delle vicende sopravvenute e delle eventuali ragioni creditorie ulteriori dedotte dall'opposto.
- La domanda del creditore volta a far valere il residuo credito scaduto e non pagato non è necessariamente una domanda nuova, se si colloca nel medesimo rapporto obbligatorio già controverso e non introduce un titolo o un petitum radicalmente diverso.
- La censura di ultrapetizione richiede una rigorosa autosufficienza: il ricorrente deve riprodurre il contenuto della domanda e della pronuncia impugnata in modo da consentire il controllo immediato della denunciata eccedenza rispetto al chiesto.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non è deducibile, in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente le diverse basi fattuali delle due decisioni di merito.
- La motivazione per relationem è valida quando, pur sintetica, rende percepibile il percorso logico seguito dal giudice e consente il controllo delle ragioni poste a fondamento della decisione.
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