Cassazione Civile, Ordinanza n. 03123/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I ricorrenti avevano acquistato, con atto pubblico del 20 luglio 2010, un immobile ad uso abitativo in Gioia del Colle: i coniugi erano titolari del diritto di abitazione, ciascuno per il 50% indiviso, mentre i figli erano titolari della nuda proprietà, ciascuno per il 50% indiviso. L'Ufficio aveva notificato avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni recuperando a tassazione la maggiore IVA al 10% e contestando la decadenza dai benefici "prima casa", perché il solo coniuge Matteo Favia non aveva trasferito la residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito. I ricorrenti sostenevano che, poiché l'acquisto del diritto di abitazione era avvenuto in comunione ordinaria e l'immobile era destinato a residenza familiare, dovesse rilevare la residenza della famiglia nel suo complesso; denunciavano quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 144, 1100 e 1022 c.c. e dell'art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la CTR avesse negato il beneficio al coniuge non residente e, di riflesso, agli altri acquirenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il principio per cui, in caso di comunione legale tra coniugi, la residenza va riferita alla famiglia e basta che uno solo dei coniugi abbia la residenza nel Comune dell'immobile, non fosse estensibile al caso di acquisto in separazione patrimoniale del diritto di abitazione, anche se destinato di fatto alla casa familiare. Secondo la Corte, in tale ipotesi il diritto resta individuale in capo a ciascun titolare e i bisogni della famiglia rilevano solo in via indiretta tramite il soggetto che è titolare del diritto; perciò non vi era motivo di discostarsi dal consolidato orientamento che collega il beneficio alla residenza del soggetto acquirente secondo le regole proprie del titolo di acquisto. Conseguentemente, è stata confermata la condanna dei ricorrenti alle spese e disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 143 e 144 c.c.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere la rilevanza della residenza della famiglia nella fruizione del beneficio fiscale, ma la Corte non li ha ritenuti decisivi nel caso di acquisto in separazione patrimoniale del diritto di abitazione.
art. 1100 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per qualificare l'acquisto come comunione ordinaria, ma ritenuto non idoneo a mutare la ratio del precedente orientamento sulla residenza familiare.
art. 1022 c.c.
"Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia"
La Corte ha osservato che, nell'ipotesi concreta, il riferimento ai bisogni della famiglia opera solo in via indiretta attraverso il titolare del diritto di abitazione, che resta il centro della fattispecie.
art. 1, nota II-bis, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato quale norma sui benefici "prima casa"; la Corte ha ribadito che il requisito della residenza va valutato secondo il titolo di acquisto e, nel caso di comunione legale, con riferimento alla famiglia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale a fondamento della censura per violazione di legge.
d.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte seconda, n. 21
Evocato nel fatto come base del recupero a tassazione dell'IVA agevolata e della conseguente decadenza dal beneficio.
art. 177 c.c.
Richiamato dalla Corte per delimitare l'ambito del principio sulla comunione legale, in cui l'acquisto si estende ex lege all'altro coniuge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti.
Massime di principio
- Ai fini dei benefici fiscali per la prima casa, il requisito della residenza nel Comune dell'immobile va normalmente riferito alla famiglia solo quando l'acquisto ricade nella comunione legale tra coniugi, poiché in tale ipotesi il bene si estende ex lege all'altro coniuge e la verifica della residenza può essere soddisfatta dalla posizione di uno solo dei coniugi.
- Quando l'acquisto del diritto di abitazione avviene in regime di separazione patrimoniale o comunque in forma individuale, la destinazione dell'immobile a residenza familiare non sposta il centro di imputazione del requisito: resta decisiva la posizione del singolo titolare del diritto e il richiamo ai bisogni della famiglia opera solo in via indiretta.
- La mera destinazione dell'immobile alla casa familiare non consente, da sola, di estendere il regime più favorevole previsto per la comunione legale a fattispecie in cui ciascun coniuge acquisti un autonomo diritto reale in modo individuale.
- Il principio elaborato in tema di imposta di registro sui benefici "prima casa" è ritenuto applicabile anche all'IVA quando il recupero a tassazione discenda dalla decadenza dall'agevolazione.
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