Cassazione Civile, Ordinanza n. 03143/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso comunicata dal ricorrente, intervenuta a seguito di una transazione tra le parti, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non risulta una statuizione di merito sulle censure originariamente proposte; la controversia si è chiusa processualmente con l'estinzione e, dal testo, non emergono ulteriori decisioni sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Sassari. Prima della decisione, però, il ricorrente ha comunicato alla Corte che tra le parti era intervenuta una definizione transattiva, con abbandono del giudizio di cassazione, e ha quindi rinunciato al ricorso. La controparte intimata non si è costituita. Non emergono dal testo altri motivi di impugnazione esaminati nel merito, poiché la causa si è chiusa per rinuncia.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia interviene nell'ambito di una definizione transattiva della controversia, il giudizio si estingue senza esame del merito.
- La rinuncia al ricorso, una volta comunicata alla Corte, è sufficiente a determinare la chiusura del procedimento di legittimità, con declaratoria di estinzione.
- In assenza di costituzione della parte intimata e in presenza di rinuncia del ricorrente, la Corte non decide sulle censure ma prende atto della cessazione della materia del contendere in senso processuale.
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