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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03141/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità e relative sanzioni relativo all'anno d'imposta 2017, emesso nei confronti di una società operante all'interno di un centro commerciale. La contribuente ha impugnato l'atto davanti alla CTP, che ha accolto il ricorso; la CTR, in appello proposto dalla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, ha invece rigettato il gravame, ritenendo che gli impianti contestati fossero collocati all'interno del centro commerciale e avessero funzione di orientamento della clientela. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 507/1993, per avere la CTR ritenuto che i centri commerciali non fossero luoghi aperti al pubblico; (2) violazione del medesimo art. 5, per avere escluso l'imposta sulla base della funzione di segnaletica/orientamento dei cartelli; (3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la CTR avesse riformato in peius la decisione di primo grado senza appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, in materia di imposta sulla pubblicità, il presupposto impositivo va individuato nell'astratta idoneità del messaggio, per il luogo e per le modalità di esposizione, a raggiungere un numero indeterminato di destinatari; ha inoltre rilevato che la CTR aveva comunque espresso una valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, escludendo la natura pubblicitaria di alcuni impianti perché destinati solo a orientare i clienti, a indicare frecce direzionali o orari di apertura/chiusura. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non trascriveva la comparsa di costituzione in appello della contribuente in modo sufficiente a verificare l'asserita assenza di appello incidentale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 507/1993

    il presupposto dell'imposta sulla pubblicità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di raggiungere un numero indeterminato di destinatari; rilevano anche le modalità di utilizzo e la struttura dell'impianto, non bastando la mera esposizione in luogo accessibile al pubblico.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    è richiamato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei primi due motivi e nel terzo motivo; la Corte evidenzia tuttavia che le censure dei primi due motivi miravano in realtà a una rivisitazione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte reputa il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e osserva che, comunque, lo scrutinio sulla funzione pubblicitaria dei cartelli rientrava nel thema decidendum.

  • art. 380 bis cod. proc. civ.

    è richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata con proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di imposta sulla pubblicità, il presupposto impositivo non dipende solo dalla collocazione del mezzo in un luogo accessibile al pubblico, ma dalla sua concreta idoneità a veicolare un messaggio verso una pluralità indeterminata di destinatari.
  • Non sono imponibili, pur se collocati in luoghi accessibili, i segni o cartelli che svolgono una mera funzione distintiva o informativa interna, quando per struttura, modalità di uso e contenuto non risultino obiettivamente diretti alla promozione del nome, dell'attività o del prodotto dell'impresa verso il pubblico indistinto.
  • In sede di legittimità, le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale fattuale sono inammissibili perché la Cassazione non è giudice del fatto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo deve essere autosufficiente e consentire alla Corte di verificare il vizio attraverso la specifica trascrizione degli atti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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