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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13939/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento e, soprattutto, da atti di contestazione/irrogazione di sanzioni notificati a un contribuente per gli anni d’imposta 2005 e 2006, in relazione all’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi e alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale su capitali detenuti in Svizzera presso HSBC Private Bank di Ginevra, emersi tramite indagini della Guardia di Finanza e dati della c.d. lista Falciani acquisiti attraverso cooperazione fiscale internazionale. Il contribuente ha impugnato gli atti sostenendo, in sintesi: l’inapplicabilità retroattiva delle norme sopravvenute del d.l. n. 78/2009 sul raddoppio dei termini e sulla presunzione di evasione; l’inutilizzabilità dei dati della lista Falciani perché illegalmente trafugati; la nullità o comunque l’illegittimità della motivazione e della quantificazione delle sanzioni, lamentando che la CTR non avesse affrontato in modo comprensibile il tema dei calcoli con cui erano state determinate le disponibilità estere attribuitegli presuntivamente.

La decisione

La Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, chiarendo che la presunzione introdotta dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non è retroattiva, mentre il raddoppio dei termini per l’irrogazione delle sanzioni previsto dai commi 2-bis e 2-ter ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi d’imposta precedenti. Ha poi confermato la legittima utilizzabilità, in sede tributaria, dei dati della lista Falciani come elementi indiziari, essendo acquisiti tramite cooperazione internazionale e non operando le preclusioni penalistiche invocate. Infine ha respinto i motivi sulla motivazione e sulla quantificazione delle sanzioni, osservando che la doglianza era generica e che la legge prevede in modo autonomo i criteri sanzionatori per l’omesso monitoraggio fiscale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    è la base formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente, ma la Corte ne rileva l’infondatezza e, per i motivi sulla motivazione, la genericità.

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009

    la presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente.

  • art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2009

    il raddoppio dei termini di accertamento ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore.

  • art. 12, comma 2-ter, d.l. n. 78 del 2009

    il raddoppio dei termini per l’applicazione delle sanzioni ha natura procedimentale e opera anche per annualità pregresse.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 167 del 1990

    norma che impone gli obblighi di monitoraggio fiscale la cui violazione è stata contestata al contribuente.

  • art. 4, comma 2, d.l. n. 167 del 1990

    richiamato dalla CTR e dalla Corte come base degli obblighi di dichiarazione relativi ai flussi/attività estere.

  • art. 5, comma 5, d.l. n. 167 del 1990

    prevede la sanzione specifica per l’omessa dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero; la Corte esclude che sia stata tacitamente abrogata dalla disciplina generale sulle sanzioni tributarie.

  • art. 20, d.lgs. n. 472 del 1997

    è richiamato per individuare il termine di decadenza per il potere sanzionatorio, che nella specie va coordinato col raddoppio dei termini.

  • art. 3, l. n. 212 del 2000

    invocato dal ricorrente, ma non accolto; non impedisce la soluzione adottata dalla Corte sul raddoppio dei termini e sulla disciplina sanzionatoria.

  • art. 10, l. n. 212 del 2000

    invocato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini dell’esito; non esclude l’utilizzo degli elementi indiziari né il raddoppio dei termini procedimentali.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il divieto di retroattività delle norme, ma la Corte distingue tra disposizione sostanziale e procedimentale.

  • artt. 3, 53 e 117 Cost.

    invocati in chiave di legittimità costituzionale e convenzionale della disciplina, ma non ritenuti ostativi dalla Corte.

  • art. 6 CEDU

    invocato dal ricorrente, ma non impedisce l’utilizzazione, nel processo tributario, di elementi indiziari acquisiti tramite cooperazione internazionale.

  • artt. 2697 e 2698 c.c.

    richiamati dal ricorrente sul riparto e sui limiti probatori, ma la Corte ribadisce la possibilità per l’Ufficio di utilizzare presunzioni semplici e qualsiasi elemento indiziario lecito o comunque utilizzabile.

  • artt. 191 e 240 c.p.p.

    non trovano applicazione automatica nel processo tributario per escludere la lista Falciani; la Corte ribadisce la distinzione tra processo penale e processo tributario.

  • art. 31-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base normativa della cooperazione internazionale fiscale che ha veicolato i dati bancari all’Amministrazione italiana.

  • artt. 32 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati dal ricorrente; la Corte valorizza il principio generale di utilizzabilità degli elementi comunque acquisiti ai fini dell’accertamento fiscale.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla Corte come indice normativo del principio di non tipicità della prova nell’accertamento tributario.

  • art. 41, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    anch’esso richiamato quale conferma della possibilità di utilizzare elementi comunque acquisiti.

  • art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    utilizzato dalla Corte per affermare che il sistema tributario consente l’uso di elementi comunque acquisiti.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997

    richiamato per escludere che la sanzione speciale sul monitoraggio fiscale sia stata assorbita dalla disciplina generale dell’omessa indicazione di dati rilevanti per il tributo.

Massime di principio

  • La presunzione di evasione relativa a investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e, come tale, non è applicabile retroattivamente a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Il raddoppio dei termini per l’accertamento e per l’irrogazione delle sanzioni, quando qualificato dal legislatore come disciplina procedimentale, si applica anche ai periodi d’imposta precedenti, in base al principio tempus regit actum.
  • Nel processo tributario l’Amministrazione può utilizzare qualsiasi elemento avente valore indiziario, anche se acquisito con modalità irrituali o illecite a monte rispetto all’Ufficio, salvo che una specifica previsione di legge ne imponga l’inutilizzabilità o che siano coinvolti diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • Le preclusioni probatorie penalistiche non si trasferiscono automaticamente nel giudizio tributario: occorre verificare la disciplina propria dell’accertamento fiscale e la legittima acquisizione del materiale da parte dell’Amministrazione.
  • La sanzione per l’omessa compilazione degli obblighi di monitoraggio fiscale ha disciplina speciale e autonoma, non essendo assorbita dalla sanzione generale per l’omessa o inesatta indicazione di dati rilevanti ai fini del tributo.
  • Chi contesta la quantificazione della sanzione deve dedurre censure specifiche e circostanziate sull’errore di calcolo o sulla violazione dei limiti legali; una doglianza meramente generica sull’incomprensibilità dei conteggi non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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