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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13901/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata a un contribuente, relativa a quattro cartelle concernenti IRAP 2009, ritenute alla fonte 2009, canone radiotelevisivo 2012, tassa automobilistica 2012 e canone di un consorzio stradale 2014. Il contribuente aveva impugnato intimazione e cartelle deducendo la nullità delle notifiche per inesatta individuazione del domicilio fiscale e sostenendo che gli atti fossero stati notificati in un luogo estraneo alla sua sfera giuridica. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo regolari le notifiche. Il contribuente ha quindi proposto due ricorsi per cassazione: il primo contro la sentenza d'appello, articolato in tre motivi, incentrati su nullità della motivazione, giudicati contrari e invalidità delle notifiche; il secondo contro la sentenza resa sul ricorso per revocazione, con tre motivi relativi a preteso difetto di motivazione, erronea declaratoria di inammissibilità della revocazione per errore di fatto e preteso contrasto con precedenti giudicati sul domicilio fiscale. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha inoltre dedotto un giudicato esterno sopravvenuto, favorevole, sulla cartella IRAP 2009, che ne aveva già determinato l'annullamento nel merito.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha rigettato il ricorso n. 28354/2022 relativo alla revocazione, salvo prendere atto del giudicato esterno sopravvenuto sulla cartella IRAP 2009 e, per tale parte, rilevare che essa era ormai coperta da tale giudicato favorevole al contribuente. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso n. 8966/2022 contro la sentenza d'appello, ritenendo che la motivazione della CTR fosse solo apparente, perché si limitava ad affermare apoditticamente la regolarità delle notifiche senza indicare con precisione l'indirizzo ritenuto corretto e senza spiegare perché fosse quello giusto, nonostante l'atto desse atto della residenza fiscale del contribuente in diverso indirizzo. Gli altri motivi del ricorso accolto sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame limitato alla validità delle notifiche delle residue cartelle oggetto di causa; la regolazione delle spese del giudizio di cassazione sul primo ricorso è stata demandata al giudice di rinvio, mentre per il secondo ricorso le spese sono state compensate per il sopravvenuto giudicato esterno parziale.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale della parte in giudizio, richiamata solo per la rappresentanza del ricorrente da sé medesimo.

  • art. 335 c.p.c.

    è richiamato in via analogica per la riunione dei ricorsi per cassazione contro la sentenza di appello e contro la sentenza che decide sulla revocazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    disciplina la definizione accelerata e la successiva richiesta di trattazione del ricorso.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del vizio di motivazione e del giusto processo.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno delle censure sulla motivazione e sul diritto di difesa.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione è prospettata dal ricorrente; la Corte la collega al requisito del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo del ricorso contro la sentenza sulla revocazione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio di violazione di legge dedotto in ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per le censure di nullità della sentenza e motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato ma nei limiti dell'attuale sindacato di legittimità, non essendo più censurabili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 64 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di revocazione delle sentenze tributarie.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale norma sulla revocazione per errore di fatto.

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato quale ulteriore base della revocazione, esclusa dalla Corte di merito e discussa in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la lamentata ultrapetizione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di decisione non fondata sui fatti allegati e provati.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla validità delle notifiche e sul domicilio fiscale.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il tema del giudicato esterno e del suo possibile effetto preclusivo.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato con riferimento al giudicato formale e al contrasto con precedenti decisioni.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato come disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la validità della notifica presso luogo diverso dal domicilio/residenza.

  • art. 142 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle notifiche eseguite fuori dal territorio o in luogo estraneo al destinatario.

  • art. 1 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato come principio dello statuto del contribuente a sostegno delle censure sulle notifiche.

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato come parametro di tutela del contribuente nella notificazione degli atti tributari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato con riferimento al contributo unificato, ma la Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    richiamato per escluderne i presupposti processuali nel caso deciso.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo del ricorso contro la sentenza d'appello, in relazione al diritto a un processo equo e motivato.

  • art. 13 CEDU

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo del ricorso contro la sentenza d'appello, come parametro di tutela effettiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione è oggi ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducano in nullità della sentenza, vale a dire assenza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa/incomprensibile; non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Una motivazione è apparente quando la sentenza si limita a enunciazioni apodittiche, prive di un effettivo percorso argomentativo e di una concreta verifica del fatto decisivo controverso; in tal caso la sentenza è cassabile per nullità.
  • Nel processo tributario, la validità della notificazione delle cartelle e degli atti presupposti va verificata in concreto in relazione all'indirizzo effettivamente utilizzato e alla sua riferibilità al contribuente; una mera affermazione della correttezza della notifica, senza indicazione del luogo e senza spiegazione del perché esso sia corretto, non è sufficiente.
  • Il giudicato esterno può essere valorizzato solo quando riguardi il medesimo rapporto tributario o i medesimi presupposti impositivi; in mancanza di tale identità non può essere invocato per paralizzare la decisione su distinti rapporti d'imposta.
  • In presenza di un giudicato esterno sopravvenuto che abbia definito favorevolmente per il contribuente una specifica cartella o una specifica pretesa impositiva, il giudizio di legittimità deve prenderne atto e la regolazione delle spese può essere adeguata alla sopravvenienza.
  • I ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro la successiva decisione sulla revocazione possono essere riuniti quando pendano contemporaneamente in sede di legittimità, per connessione soggettiva e parziale oggettiva, in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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