Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13915/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di capitali per l'anno d'imposta 2001, con contestazione di maggior reddito d'impresa non contabilizzato e successiva estensione della pretesa ai soci in ragione della ristretta base societaria. Dopo che la società aveva definito la propria posizione e dopo che alcuni soci avevano chiuso la lite con condono, rimaneva in contestazione la posizione di un socio, cui la CTR aveva dato ragione ritenendo che la pretesa dell'Ufficio non fosse dimostrata e si fondasse su una indebita doppia presunzione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 5 e 41 del TUIR n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in presenza di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Ufficio. Ha affermato che la CTR non si è conformata all'orientamento consolidato secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base sociale, la ristrettezza dell'assetto partecipativo costituisce fatto noto idoneo a fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, senza che ciò integri una presunzione di secondo grado vietata. Poiché il giudice di merito aveva escluso la pretesa per mancata dimostrazione dell'imponibile senza applicare correttamente tale regola presuntiva e il correlato onere probatorio a carico del socio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    legittima l'accertamento induttivo e, nel caso di società a ristretta base azionaria, consente la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato tra le norme poste a base della pretesa fiscale impugnata.

  • art. 5 TUIR n. 917/1986

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo della tassazione dei redditi e della imputazione ai soci.

  • art. 41 TUIR n. 917/1986

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo della tassazione dei redditi e della imputazione ai soci.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che, operata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, incombe sul contribuente l'onere della prova contraria.

  • art. 327 c.p.c.

    applicabile nella formulazione previgente alla L. n. 69/2009 per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009, con termine lungo annuale.

  • art. 58 L. n. 69/2009

    richiamato per affermare che la riduzione del termine lungo di impugnazione si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale, la ristrettezza della compagine partecipativa può costituire fatto noto sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.
  • Questa presunzione non è una presunzione di secondo grado vietata, perché il fatto base è la ristretta compagine sociale e non il solo maggior reddito accertato in capo alla società.
  • Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, l'onere della prova contraria grava sul socio, che può superarla dimostrando la propria assoluta estraneità alla gestione e alla vita societaria.
  • Il giudice di merito che escluda la pretesa tributaria senza confrontarsi con il consolidato principio presuntivo applicabile alla ristretta base sociale incorre in violazione di legge.
  • Nel calcolo della tempestività del ricorso per cassazione, per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 resta applicabile il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo previgente, oltre alla sospensione feriale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.