Cassazione Civile, Ordinanza n. 13899/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2005, maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre sanzione unica, sulla base di una verifica della Guardia di Finanza svolta presso un terzo operante nel settore autoricambi, nel corso della quale erano stati rinvenuti buoni di consegna extracontabili riferiti a forniture effettuate nei confronti della contribuente e interpretati come acquisti in nero. In primo grado la società aveva dedotto, tra l'altro, inesistenza della notifica, nullità dell'avviso per difetto di motivazione e mancata allegazione della documentazione posta a base della pretesa, mancanza di prova e erroneità del ricalcolo del volume d'affari. Con memorie illustrative aveva poi per la prima volta lamentato la violazione dell'art. 12, commi 1, 2 e 7, l. 212/2000, per omessa preventiva informazione della verifica fiscale e mancata notificazione del processo verbale di chiusura. La CTR, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo legittimo l'accertamento induttivo fondato sulla documentazione extracontabile. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione degli artt. 7 e 12 l. 212/2000, dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 112 c.p.c., deducendo omessa pronuncia: sulla nullità dell'avviso per mancata allegazione del PVC e dei buoni di consegna; sulla mancata produzione in giudizio dei buoni, ritenuti il nucleo dell'accertamento; e sulla violazione delle garanzie endoprocedimentali ex art. 12 dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la CTR aveva già esaminato e respinto le censure sulla motivazione dell'avviso e sulla mancata allegazione/probatoria dei buoni di consegna, valorizzando che gli elementi essenziali della pretesa erano contenuti nella motivazione dell'atto e che la documentazione extracontabile era stata specificamente descritta in un prospetto allegato all'avviso. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 12 l. 212/2000, la Corte ha rilevato che si trattava di una doglianza nuova, proposta per la prima volta nelle memorie illustrative di primo grado, quindi inammissibile nel processo tributario perché le memorie possono solo illustrare i motivi già dedotti, salvo motivi aggiunti conseguenti a documenti nuovi non conosciuti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato come parametro sulla motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché l'avviso conteneva gli elementi essenziali della pretesa.
art. 12 commi 1, 2 e 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
La relativa doglianza è stata considerata nuova e quindi inammissibile se proposta solo nelle memorie illustrative di primo grado, non potendo tali memorie introdurre autonomamente nuovi motivi salvo che derivino da documenti non conosciuti.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per il requisito di motivazione dell'avviso; la Corte ha escluso la nullità dell'atto perché la motivazione era sufficiente.
art. 24 Cost.
Invocato dalla contribuente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha escluso la lesione del diritto di difesa poiché la documentazione extracontabile era stata descritta e le parti erano state poste in condizione di difendersi.
Richiamato per l'omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva deciso espressamente sulle censure principali e, quanto alla doglianza nuova, correttamente non si era pronunciata.
art. 39 comma 1 lett. c) e d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Menzionato per la legittimità dell'accertamento induttivo fondato su elementi extracontabili idonei a supportare maggiori ricavi non contabilizzati.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Interpretato nel senso che i motivi aggiunti nel processo tributario sono ammissibili solo se conseguenti al deposito di documenti non conosciuti da parte delle altre parti o per ordine della commissione.
Richiamato per il deposito della memoria in cassazione, senza rilievo sul merito della decisione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come base del contributo unificato ulteriore da versare in caso di rigetto, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le memorie illustrative non possono introdurre nuovi motivi autonomi di ricorso, ma solo illustrare o specificare censure già contenute nel ricorso introduttivo; i motivi aggiunti sono ammissibili solo se conseguono al deposito di documenti non conosciuti.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato e deciso la censura, anche in modo sintetico ma chiaro ed esaustivo; non vi è vizio se la questione viene correttamente ignorata perché nuova e inammissibile.
- L'avviso di accertamento non è nullo per mancata allegazione del PVC o di altra documentazione, quando gli elementi essenziali della pretesa siano comunque ricavabili dalla motivazione dell'atto e la documentazione extracontabile risulti specificamente descritta.
- La documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi può costituire elemento indiziario idoneo a fondare un accertamento induttivo dei maggiori ricavi, se valorizzata e descritta in modo sufficiente dall'Ufficio.
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