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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13916/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori redditi per l'anno d'imposta 2009, contestando al contribuente l'indeducibilità di costi per provvigioni passive asseritamente corrisposte a un collaboratore/subagente e di una somma indicata come omaggi a clienti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR, su appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione dando rilievo alla mancanza di prova certa e precisa della deducibilità dei costi. In Cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per omesso rilievo di documenti probatori relativi a costi e provvigioni passive; (2) violazione degli stessi artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali e per l'esclusione dei costi passivi, delle spese di pubblicità e degli omaggi a clienti, anche sotto il profilo dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. La Corte ha ritenuto che i documenti richiamati non dimostrassero in modo idoneo i costi dedotti e che le censure mirassero, in sostanza, a una nuova valutazione del merito istruttorio, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché gli assegni e le contabili richiamati dal ricorrente, al più, potevano provare che il collaboratore avesse raccolto premi assicurativi, ma non che la società/impresa avesse effettivamente corrisposto provvigioni deducibili per oltre 98.000 euro. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e perché formulato in modo promiscuo, mescolando vizi ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. come base formale delle censure, ma la Corte rileva che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito istruttorio, non consentita in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte esclude che vi sia stato un improprio apprezzamento delle prove, osservando che le censure del ricorrente tendevano a sovrapporre valutazione di merito e vizio di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la deduzione di violazione delle regole di valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di riesame del compendio istruttorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo che cumuli e sovrapponga violazione di legge e vizio motivazionale è inammissibile se, nella sostanza, mira a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un preciso fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare mere questioni o argomentazioni né di ottenere una diversa valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

    La Corte dà atto, in dispositivo, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto per legge.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012.

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di deducibilità dei costi, il contribuente che contesti un accertamento fiscale deve provare in modo certo, preciso e attendibile l'effettiva esistenza del costo e la sua riferibilità all'attività d'impresa o professionale; documenti generici o solo indiziari non sono sufficienti.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio: il ricorso per cassazione deve individuare uno specifico errore di diritto o un preciso fatto storico omesso, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se viene indicato un fatto storico, decisivo e discusso, effettivamente non esaminato dal giudice di merito; non basta denunciare insufficienza, contraddittorietà o ingiustizia della motivazione in termini sostanzialmente valutativi.
  • È inammissibile un motivo di ricorso che mescoli in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale, senza distinguere chiaramente il piano dell'errore di diritto da quello dell'accertamento di fatto.
  • La prova dell'avvenuto svolgimento di attività da parte di un collaboratore o subagente non equivale, di per sé, alla prova dell'effettiva corresponsione e deducibilità delle provvigioni asseritamente pagate a suo favore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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