Cassazione Civile, Ordinanza n. 13916/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori redditi per l'anno d'imposta 2009, contestando al contribuente l'indeducibilità di costi per provvigioni passive asseritamente corrisposte a un collaboratore/subagente e di una somma indicata come omaggi a clienti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR, su appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione dando rilievo alla mancanza di prova certa e precisa della deducibilità dei costi. In Cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per omesso rilievo di documenti probatori relativi a costi e provvigioni passive; (2) violazione degli stessi artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali e per l'esclusione dei costi passivi, delle spese di pubblicità e degli omaggi a clienti, anche sotto il profilo dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. La Corte ha ritenuto che i documenti richiamati non dimostrassero in modo idoneo i costi dedotti e che le censure mirassero, in sostanza, a una nuova valutazione del merito istruttorio, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché gli assegni e le contabili richiamati dal ricorrente, al più, potevano provare che il collaboratore avesse raccolto premi assicurativi, ma non che la società/impresa avesse effettivamente corrisposto provvigioni deducibili per oltre 98.000 euro. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e perché formulato in modo promiscuo, mescolando vizi ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. come base formale delle censure, ma la Corte rileva che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito istruttorio, non consentita in cassazione.
La Corte esclude che vi sia stato un improprio apprezzamento delle prove, osservando che le censure del ricorrente tendevano a sovrapporre valutazione di merito e vizio di legittimità.
La Corte ribadisce che la deduzione di violazione delle regole di valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di riesame del compendio istruttorio.
Il motivo che cumuli e sovrapponga violazione di legge e vizio motivazionale è inammissibile se, nella sostanza, mira a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un preciso fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare mere questioni o argomentazioni né di ottenere una diversa valutazione delle prove.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
La Corte dà atto, in dispositivo, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto per legge.
art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di deducibilità dei costi, il contribuente che contesti un accertamento fiscale deve provare in modo certo, preciso e attendibile l'effettiva esistenza del costo e la sua riferibilità all'attività d'impresa o professionale; documenti generici o solo indiziari non sono sufficienti.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio: il ricorso per cassazione deve individuare uno specifico errore di diritto o un preciso fatto storico omesso, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se viene indicato un fatto storico, decisivo e discusso, effettivamente non esaminato dal giudice di merito; non basta denunciare insufficienza, contraddittorietà o ingiustizia della motivazione in termini sostanzialmente valutativi.
- È inammissibile un motivo di ricorso che mescoli in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale, senza distinguere chiaramente il piano dell'errore di diritto da quello dell'accertamento di fatto.
- La prova dell'avvenuto svolgimento di attività da parte di un collaboratore o subagente non equivale, di per sé, alla prova dell'effettiva corresponsione e deducibilità delle provvigioni asseritamente pagate a suo favore.
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