Cassazione Civile, Ordinanza n. 04736/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2014, relativa a IRAP, interessi e sanzioni. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella; in appello, invece, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha riformato la decisione, accogliendo l’appello dell’agente della riscossione. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: (1) ha contestato la validità dell’appello dell’agente della riscossione perché proposto da un avvocato del libero foro, assumendo violazione delle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio; (2) ha dedotto la nullità della cartella per inefficacia del ruolo, asseritamente privo di sottoscrizione del titolare o di delegato; (3) ha censurato la notifica via PEC della cartella, sostenendo l’inesistenza o nullità dell’atto per mancanza di firma digitale e per la forma del documento allegato; (4) ha lamentato il difetto di motivazione della cartella, ritenuta priva di adeguate indicazioni; (5) ha impugnato la condanna alle spese, invocando la compensazione per novità delle questioni e mutamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con il consolidato orientamento secondo cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi consentiti, senza necessità di specifica delibera da allegare o provare nel giudizio. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, ribadendo che l’omessa sottoscrizione del ruolo non comporta invalidità della cartella, in assenza di una specifica sanzione di legge e in presenza della presunzione di riferibilità dell’atto; inoltre, la notifica via PEC è valida anche se eseguita con PDF e senza firma digitale, quando l’atto è comunque riferibile all’organo emittente e non sono allegati concreti pregiudizi difensivi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, nei controlli automatizzati ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la motivazione della cartella può ritenersi assolta mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la valutazione sulla compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porre spese a carico della parte vittoriosa. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controparte e a un’ulteriore somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti di legge ex d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
nei controlli automatizzati la motivazione della cartella può essere assolta con il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente, perché questi conosce già presupposti e ragioni della pretesa
facoltà di stare in giudizio direttamente
attribuisce all’agente della riscossione la facoltà, e non l’obbligo, di stare in giudizio direttamente
assistenza in giudizio da un difensore abilitato
la norma è letta come compatibile con il patrocinio dell’agente della riscossione tramite avvocato del libero foro nei casi previsti
la previsione sulle spese conferma che l’ente impositore e l’agente della riscossione possono stare in giudizio con propri funzionari o con difensori esterni, a seconda dei casi
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione processuale e la validità degli atti della riscossione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato nel motivo sulla prova della legittimazione e della validità degli atti, ma senza confronto con la giurisprudenza consolidata
richiamato per contestare l’assetto probatorio nel processo tributario, ma il motivo è stato ritenuto non confrontarsi con i precedenti costanti
non prevede sanzione per l’omessa sottoscrizione del ruolo; opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana
art. 21-septies l. n. 241/1990
richiamato dal ricorrente ma non ritenuto decisivo; la Corte ha escluso invalidità del ruolo e della cartella per il vizio dedotto
richiamato nel motivo, ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina speciale della cartella e del ruolo senza accogliere la censura
richiamato nel motivo sul ruolo e sulla cartella, senza esito favorevole al ricorrente
art. 20 l. n. 266/1987
comma 1, lett. a) e lett. b)
richiamato dal ricorrente, ma non valorizzato dalla Corte ai fini dell’accoglimento
richiamato per contestare la validità del documento informatico notificato via PEC, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile
richiamato nel motivo sulla notifica telematica; la Corte ha confermato la validità della notifica via PEC anche con PDF
la notifica della cartella può avvenire via PEC secondo le formalità previste; il formato PDF è valido e non occorre il formato .p7m
richiamato nel motivo sulla notifica, senza incidere sull’esito del giudizio
richiamato per la notifica telematica, ma la Corte ha valorizzato la riferibilità dell’atto e il raggiungimento dello scopo
la motivazione della cartella è sufficiente nei casi di liquidazione automatizzata mediante richiamo alla dichiarazione del contribuente
la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, con controllo di legittimità limitato
in caso di conformità tra proposta accelerata e decisione può trovare applicazione la condanna per abuso del processo e l’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato per gli effetti economici conseguenti alla declaratoria di inammissibilità
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso
la Corte lo utilizza come parametro per dichiarare inammissibili censure che non si confrontano con l’orientamento consolidato
richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alle conseguenze sanzionatorie
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
richiamato sul patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ma escluso che fosse necessaria una delibera nel caso di avvocato del libero foro
la cartella va predisposta secondo il modello ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo l’intestazione
i vizi formali del ruolo sono irrilevanti in presenza di atto vincolato e senza concreta lesione
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato per analogia sui controlli automatizzati, con medesimo principio sulla sufficienza del richiamo alla dichiarazione
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’impugnazione di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato non può fondarsi su censure astratte o meramente formali che non si confrontino con la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione.
- L’omessa sottoscrizione del ruolo non determina, di per sé, la nullità della cartella di pagamento, poiché l’ordinamento non prevede una sanzione espressa e opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui proviene, salvo specifiche contestazioni e prova contraria del contribuente.
- La notifica della cartella di pagamento via PEC è valida anche se il documento è allegato in formato PDF e non reca firma digitale, quando la riferibilità dell’atto al soggetto emittente è chiara e non sono dedotti concreti pregiudizi al diritto di difesa.
- Nelle ipotesi di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l’onere motivazionale dell’amministrazione può ritenersi assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente, perché il destinatario è già posto in condizione di conoscere presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa.
- La valutazione sulla compensazione delle spese di lite appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
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