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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04720/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lazio che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, fondato sulla rettifica dei ricavi sulla base di uno studio di settore. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi. Con il primo si deduceva la nullità o inesistenza della notificazione dell'atto di appello dell'Ufficio, assumendo che la notifica fosse stata eseguita presso indirizzi diversi da quelli del domicilio eletto in primo grado e da quelli dei domicili professionali dei difensori, con conseguente impossibilità per la società e i difensori di conoscere il gravame. Con i motivi ulteriori si denunciavano: violazione di norme del processo tributario e dell'art. 116 c.p.c.; violazione di norme costituzionali, della legge sul procedimento amministrativo e dello Statuto del contribuente; violazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La società sosteneva, in sostanza, che la notifica dell'appello fosse viziata e che la sentenza d'appello non fosse passata in giudicato, così da consentire l'impugnazione tardiva ex art. 327 c.p.c.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, qualificando il vizio della notificazione dell'atto di appello come mera nullità e non come inesistenza: la raccomandata risultava comunque indirizzata al difensore effettivo ed era stata ricevuta/ritirata, sicché non era dimostrata l'impossibilità di conoscere il processo. Di conseguenza ha ritenuto il ricorso per cassazione proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c. e quindi tardivo. Per effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, i motivi residui sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso è stato complessivamente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario le notificazioni si eseguono, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata dalla parte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso veniva prospettato come vizio processuale della notificazione dell'atto di appello.

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    l'impugnazione tardiva è ammissibile solo se la parte dimostra la nullità della notificazione e la mancata conoscenza del processo a causa di quel vizio; in difetto, il ricorso è tardivo.

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo come norma del processo tributario la cui applicazione sarebbe stata violata.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento alla valutazione delle prove.

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel terzo motivo insieme ai principi di buon andamento e imparzialità.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel terzo motivo come parametro costituzionale del giusto processo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    richiamato nel terzo motivo in tema di motivazione e legittimità dell'azione amministrativa.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    richiamato nel terzo motivo.

  • art. 7, comma 1, l. n. 212/2000

    richiamato nel terzo motivo quale norma sul contenuto degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel quarto motivo con riguardo ai limiti alle domande ed eccezioni nuove in appello tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistendo i presupposti, la Corte ha posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare l'importo ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione effettuata a un indirizzo diverso da quello del domicilio eletto non è, di regola, inesistente ma soltanto nulla se l'atto conserva gli elementi essenziali della notificazione e giunge comunque a un soggetto riconducibile al destinatario.
  • Per l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva ex art. 327, comma 2, c.p.c. non basta allegare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo o dell'atto di appello: occorre anche provare che, proprio a causa di quel vizio, la parte non ha avuto conoscenza del processo.
  • Quando la notificazione dell'appello risulti comunque pervenuta al difensore o a persona che si qualifichi come addetta allo studio, la mancata esatta corrispondenza dell'indirizzo non consente, da sola, di escludere la conoscenza del gravame.
  • Se l'impugnazione è proposta oltre il termine lungo e non ricorrono i presupposti dell'impugnazione tardiva, la sentenza impugnata passa in giudicato e i motivi ulteriori diventano inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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