Cassazione Civile, Ordinanza n. 04716/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Ufficio su un'istanza di rimborso delle somme versate in esecuzione di una cartella di pagamento successivamente annullata con sentenza passata in giudicato. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo un'omessa pronuncia del giudice d'appello su una difesa dell'Ufficio secondo cui il rimborso non sarebbe spettato perché le somme erano state pagate dalla contribuente avvalendosi della definizione agevolata prevista dall'art. 1, comma 618 e ss., L. n. 147/2013. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e di localizzazione, rilevando che tale questione non risultava trattata nei gradi di merito né adeguatamente riportata negli atti richiamati.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso. Ha rilevato che la questione posta con il motivo era nuova, poiché non aveva trovato alcun cenno nella sentenza impugnata e non risultava introdotta in modo specifico e localizzato nei gradi di merito; in cassazione, invece, non è consentito prospettare temi di contestazione nuovi, non trattati nel giudizio precedente e non rilevabili d'ufficio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e l'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 618 e ss., L. 27 dicembre 2013 n. 147
Richiamato dalla ricorrente come base della definizione agevolata che, secondo la sua prospettazione, avrebbe reso non rimborsabile la somma versata.
art. 5, comma 12, L. n. 130/2022
Menziomata solo per l'istanza di trattazione depositata dalla società contribuente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, cioè non trattate nei gradi di merito e non rilevabili d'ufficio.
- Chi deduce in cassazione l'omessa pronuncia su una questione deve dimostrare non solo di averla prospettata in appello, ma anche indicare specificamente in quale atto del grado precedente sia stata dedotta, in ossequio ai principi di specificità e localizzazione del motivo.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile se la questione che si assume non esaminata non risulta entrata nel thema decidendum del giudizio di merito.
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