Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25576/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società operante nel settore delle costruzioni un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2005, contestando maggiori ricavi derivanti da diverse cessioni di unità immobiliari. L'Ufficio aveva valorizzato, oltre allo scostamento tra i prezzi dichiarati e le quotazioni OMI, anche la sottostima rispetto ai bollettini FIAIP e la circostanza che, in alcuni casi, i corrispettivi dichiarati risultavano inferiori alla somma di caparre, acconti e mutui fondiari accesi dagli acquirenti. Dopo un primo giudizio favorevole alla società e un precedente passaggio in Cassazione sul tema della tardività dell'appello dell'Ufficio, la CTR, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo legittimo l'accertamento. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse fondato l'accertamento su indizi non gravi, precisi e concordanti, basati sul solo scostamento dai valori OMI e su dati ulteriori ritenuti non attendibili; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che l'Ufficio non avesse provato documentalmente l'esistenza di maggiori somme versate "in nero" e che la CTR avesse trascurato la documentazione prodotta dalla contribuente sulle reali ragioni economiche dei versamenti; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione del d.l. n. 223/2006, dell'art. 11 preleggi e dell'art. 3 L. 212/2000, deducendo l'inapplicabilità al 2005 del criterio del "valore normale" introdotto dal d.l. n. 223/2006 e l'erroneo richiamo a tale parametro nell'avviso e nella motivazione della CTR.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la ratio decidendi: la CTR non aveva fondato l'accertamento sul solo scostamento dai valori OMI, ma su una pluralità di elementi indiziari ulteriori, valutati come gravi, precisi e concordanti; inoltre le censure sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte relativa al vizio motivazionale, perché non denunciava un fatto storico omesso ma deduzioni difensive, e infondato quanto alla violazione di legge, poiché la CTR non aveva applicato la presunzione legale del valore normale introdotta nel 2006, ma aveva valorizzato presunzioni semplici corroborate da ulteriori indici di antieconomicità delle cessioni. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per escludere che la CTR avesse utilizzato presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte ha ritenuto che gli elementi valorizzati dal giudice di merito integrassero invece un ragionamento presuntivo legittimo.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per ribadire che le presunzioni semplici, per fondare l'accertamento, devono essere gravi, precise e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione dell'idoneità della prova assolta.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non è sindacabile come violazione di legge la diversa ponderazione delle prove offerte.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro formale per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché in realtà volte alla revisione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non per la mancata valutazione di deduzioni difensive.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5

    richiamato per ricostruire il sistema del valore catastale e il limite del potere di rettifica ai fini dell'imposta di registro, salvo corrispettivi non dichiarati.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 51

    richiamati per individuare la base imponibile nel valore del bene o diritto alla data dell'atto, corrispondente al corrispettivo pattuito o dichiarato.

  • d.l. n. 41 del 1995, art. 15

    ricordato come disciplina previgente che estendeva, per alcune cessioni immobiliari soggette a IVA, il principio di non rettificabilità del corrispettivo dichiarato, poi abrogata.

  • d.l. n. 223 del 2006, art. 35, commi 2, 3 e 4

    ricostruito come fonte della presunzione legale relativa basata sul valore normale degli immobili ai fini IVA e imposte dirette, poi successivamente superata dal legislatore.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, terzo comma

    la versione introdotta nel 2006 consentiva di desumere l'esistenza di operazioni imponibili anche dal valore normale del bene; la Corte chiarisce però che tale presunzione legale non è stata applicata dalla CTR nel caso concreto.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 13

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la base imponibile IVA va ancorata ai corrispettivi pattuiti.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 14

    richiamato dalla ricorrente come disposizione relativa a ipotesi diverse, in cui il corrispettivo non sia indicato.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, primo comma, lett. d)

    la disciplina, come modificata nel tempo, consente l'accertamento di attività non dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 54, terzo comma

    richiamato nel quadro della rettifica IVA e della successiva reintroduzione del sistema delle presunzioni semplici.

  • L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265

    ha limitato l'efficacia delle presunzioni legali basate sul valore normale agli atti formati dal 4 luglio 2006, qualificandole per gli atti anteriori come mere presunzioni semplici.

  • L. n. 88 del 2009, art. 24, commi 4, lett. f), e 5

    ha reintrodotto, con effetto retroattivo per i rapporti non esauriti, il regime delle presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, adeguando la normativa al diritto UE.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62

    non espressamente citato nel corpo riportato, ma il giudizio è definito in Cassazione nel processo tributario; non determinabile ulteriore specifico utilizzo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di accertamento dei ricavi derivanti da cessioni immobiliari anteriori alla disciplina del valore normale come presunzione legale, lo scostamento tra prezzo dichiarato e quotazioni OMI non è di per sé sufficiente: occorrono ulteriori elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di indici presuntivi, la censura in cassazione che si limiti a contestare la valutazione di attendibilità o la forza persuasiva di tali elementi è inammissibile, perché tende a una rivalutazione del fatto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesti il modo in cui il giudice abbia ritenuto provato un fatto sulla base del materiale istruttorio.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non è denunciabile come errore di legge la mera diversa ponderazione delle prove già ritualmente acquisite.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. post riforma riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di deduzioni difensive o argomentazioni giuridiche delle parti.
  • Il sistema delle rettifiche fiscali delle cessioni immobiliari va ricostruito distinguendo tra presunzioni legali relative basate sul valore normale, introdotte in un certo periodo normativo, e successivo ritorno al regime delle presunzioni semplici, che richiede la verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.