Cassazione Civile, Ordinanza n. 25490/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto per accertare la responsabilità per danni subiti da macchinari industriali in relazione all'uso di un olio lubrificante ritenuto dalla parte attrice non conforme. In primo grado l'attrice aveva chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare prescritti e decaduti i diritti di garanzia azionati dalla controparte per mancata tempestiva denuncia dei vizi e per decorso di un anno dalla consegna; nel merito sosteneva la conformità del prodotto e, in subordine, imputava i danni a cause diverse e/o alla colpa esclusiva dell'utilizzatore. L'utilizzatrice convenuta aveva a sua volta domandato il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inidoneità dell'olio e il rimborso di spese di manutenzione straordinaria. Il Tribunale aveva rigettato le domande della società utilizzatrice, valorizzando la CTU espletata. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo generica e inammissibile la riproposizione delle richieste istruttorie e reputando comunque accertata una errata miscelazione dell'olio con glicole da parte di un dipendente, oltre alla rilevanza dell'ambiente di lavoro estremamente umido e della condotta negligente di uso del prodotto anche dopo la contestazione. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse illegittimamente negato l'ammissione delle prove orali già richieste in primo grado e reiterate in appello, senza considerare che tali prove, se assunte, avrebbero potuto sovvertire l'esito della lite; ha inoltre insistito sulla decisività delle istanze istruttorie e sull'erroneità della mancata rinnovazione della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha affermato che la censura era del tutto generica, perché non riportava specificamente i capitoli di prova non ammessi, i nominativi e la qualità dei testi, né consentiva di verificare la decisività concreta della prova orale invocata; inoltre, la ricorrente collegava la decisività della prova anche al rinnovo della CTU, ma non impugnava specificamente il mancato rinnovo. La Corte ha quindi escluso la violazione del diritto alla prova e ha confermato la decisione di merito. Ha condannato la ricorrente alle spese in favore di tutte le controparti, oltre all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale può essere denunciato solo se la censura è specifica e idonea a mostrare la decisività della prova non ammessa o l'erroneità della preclusione applicata dal giudice di merito.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso che fosse stato leso in concreto.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del giusto processo e del contraddittorio, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.
art. 112 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente, ma non è stata ravvisata alcuna omissione o ultrapetizione nella decisione di merito.
art. 115 c.p.c.
La Corte ha escluso che vi fosse stata violazione nella valutazione del materiale probatorio o nel diniego delle prove richieste.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non idonea a scardinare la motivazione di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato per dedurre l'erroneo riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che la censura non fosse supportata da specifiche istanze istruttorie decisive.
art. 359 c.p.c.
Richiamato dalla Corte d'appello per applicare in appello le regole sulla specificità delle richieste istruttorie formulate in primo grado.
art. 198 c.p.c.
Citato nei fatti di causa con riferimento al contraddittorio nella consulenza tecnica e nell'acquisizione di documenti.
art. 380-bis c.p.c.
Usato per la definizione accelerata del ricorso; la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Applicato, in conseguenza della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., per la condanna della ricorrente a una somma equitativa in favore delle controparti.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito ha rigettato le richieste istruttorie per genericità o irrilevanza, l'appellante deve censurare tale statuizione con un motivo specifico, indicando puntualmente le prove non ammesse e la loro rilevanza decisiva; non basta una generica richiesta di rinnovazione dell'istruttoria.
- In cassazione, la censura per mancata ammissione della prova è inammissibile se non consente di verificare in modo concreto la decisività del mezzo istruttorio e se confonde testimonianza, interrogatorio e rinnovo della CTU senza specifica individuazione dei capitoli di prova.
- Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova è configurabile solo se la prova non ammessa è idonea a dimostrare circostanze capaci di sovvertire con certezza l'esito della causa, e non quando la sua efficacia sia soltanto ipotetica o meramente probabilistica.
- La contestazione della decisione di merito sulla prova deve essere autosufficiente e specifica: occorre riportare il contenuto essenziale dei mezzi istruttori dedotti e spiegare dove e come siano stati tempestivamente richiesti e reiterati.
- Se il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le sanzioni processuali previste dall'art. 96 c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
Come è indicizzato
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