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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25491/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società aveva stipulato nel 2009 con una società farmaceutica un contratto di promozione di prodotti farmaceutici di durata quinquennale. In giudizio chiedeva che fosse dichiarata nulla o inefficace la clausola di recesso contenuta nel contratto, sostenendo che fosse stata predisposta unilateralmente dalla controparte e non specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.; da ciò faceva derivare l'inefficacia del recesso esercitato dalla società farmaceutica. La controparte si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di un diverso foro, sulla base di una clausola di deroga contenuta nel contratto. Il Tribunale accoglieva l'eccezione, ritenendo non provata la predisposizione unilaterale delle clausole e valorizzando la prova testimoniale di trattative precontrattuali e di un addendum successivo. La società attrice proponeva regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo violazione degli artt. 1321, comma 2, c.c. e 20 c.p.c., assumendo che per escludere il contratto per adesione e la necessità di specifica approvazione della clausola derogatoria fosse necessaria una trattativa specifica proprio sulla clausola di foro; contestava inoltre la rilevanza delle trattative generali, della asserita posizione di preminenza della controparte, della redazione in inglese e della deposizione di un teste che non ricordava una trattativa sulla clausola di foro.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha confermato che la clausola di deroga territoriale era efficace e che, in base agli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale, il contratto non era stato predisposto unilateralmente come condizioni generali destinate a una pluralità indefinita di rapporti, ma era stato oggetto di trattative tra le parti, con possibilità di modifiche e con successivo addendum. Ne è seguita la dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano e la rimessione delle parti a quel giudice per la riassunzione entro tre mesi. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del regolamento e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1341 c.c.

    La specifica approvazione per iscritto è necessaria per le clausole onerose solo quando il contratto sia predisposto unilateralmente come condizioni generali o modulo/formulario utilizzabile in serie; non occorre quando la clausola sia frutto di trattativa su un singolo negozio.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di contratto per adesione, ma la Corte esclude che la mera asimmetria economica tra le parti basti a dimostrare la predisposizione unilaterale del testo contrattuale.

  • art. 20 c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla clausola di foro convenzionale e alla competenza territoriale derogata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro del vizio denunciato nel regolamento di competenza.

  • art. 42 c.p.c.

    Base del regolamento di competenza proposto contro la decisione del Tribunale.

  • art. 34 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005)

    La Corte esclude la sua applicabilità perché la società ricorrente non riveste la qualità soggettiva di consumatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La clausola derogatoria della competenza territoriale inserita in un contratto richiede specifica approvazione per iscritto solo se rientra in condizioni generali predisposte unilateralmente per una serie indefinita di rapporti; se invece è inserita in un singolo accordo frutto di trattative, la sottoscrizione specifica non è necessaria.
  • Per stabilire se un contratto sia per adesione non è sufficiente la mera disparità economica o contrattuale tra le parti: occorre verificare in concreto se il testo sia stato imposto da una parte senza possibilità di negoziazione oppure se vi siano state trattative e modifiche concordate.
  • La redazione del contratto in lingua straniera, da sola, non costituisce indice decisivo di predisposizione unilaterale del modulo contrattuale né di utilizzo seriale dello schema negoziale.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica non è sufficiente una posizione di debolezza economica di una società rispetto a una multinazionale; occorre la ricorrenza del requisito soggettivo del consumatore.
  • In sede di regolamento di competenza, la censura che mira a sovvertire l'accertamento del giudice di merito sulla natura negoziale del contratto e sull'esistenza di trattative è infondata se il giudice abbia valorizzato prove testimoniali e elementi fattuali coerenti con la conclusione del contratto all'esito di una trattativa effettiva.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaTransazioneClausole vessatorie
RamiProcesso civileContrattiConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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