Cassazione Civile, Ordinanza n. 25488/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che gli aveva liquidato, in favore della controparte, euro 2.000 a titolo di compensi professionali e euro 200 per esborsi. Ha sostenuto che la causa avesse valore inferiore a euro 1.000 e che, inoltre, gli esborsi non fossero più dovuti perché gli atti vengono depositati telematicamente. La Corte ha ritenuto il ricorso aspecifico, perché non spiegava come fosse stato determinato il preteso valore inferiore a mille euro; ha inoltre osservato che dalla lettura dell'ordinanza risultava una controversia di valore non determinato avente ad oggetto la domanda di esecuzione di trascrizioni nel registro automobilistico e il risarcimento dei danni conseguenti al rifiuto dell'ente di eseguire tali trascrizioni. Quanto agli esborsi, la Corte ha rilevato che l'errore emendabile deve essere un mero errore materiale o di calcolo, una svista su un dato oggettivamente sottratto a valutazione giudiziale, mentre la censura sollevata dal ricorrente implicava una contestazione sulla sussistenza stessa dei presupposti per la liquidazione degli esborsi, dunque una valutazione e non una mera svista.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale. Ha escluso che fossero configurabili gli estremi dell'errore materiale emendabile sia con riferimento alla liquidazione dei compensi, sia con riferimento agli esborsi. Ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione non vi è luogo a pronuncia sulle spese e che tale procedimento, essendo parte dell'originario giudizio, non è soggetto a contributo unificato né all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Il rimedio è utilizzabile solo per correggere errori materiali o di calcolo della decisione, non per rimettere in discussione valutazioni giudiziali.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non si applica al procedimento di correzione di errore materiale, perché esso è parte dell'originario procedimento e non autonomamente soggetto a contributo unificato.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è ammissibile solo quando il vizio consista in una svista materiale o di calcolo, oggettivamente rilevabile e priva di contenuto valutativo.
- Non può essere chiesta la correzione ex art. 391-bis c.p.c. per contestare la qualificazione del valore della controversia o la spettanza di spese ed esborsi quando ciò richieda una rivalutazione del decisum.
- Chi invoca l'errore materiale deve indicare in modo specifico il dato processuale o decisorio da cui risulterebbe la svista, non essendo sufficiente una censura generica.
- Il procedimento di correzione di errore materiale è accessorio al giudizio principale e non comporta applicazione del contributo unificato né dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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