Cassazione Civile, Ordinanza n. 25489/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Il proprietario di un terreno posto a monte di un altro fondo ha chiesto, nei confronti dei confinanti, l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione, da un lato, della proprietà di una porzione di circa 7 mq facente parte del mappale vicino e separata dal vicolo da un cancello, dall'altro, della servitù di passaggio pedonale e carraio sul vicolo stesso per accedere al proprio fondo. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato entrambe le domande ritenendo non provato né l'appropriazione della porzione di terreno né l'esercizio di un passaggio continuativo ultraventennale con caratteristiche idonee all'usucapione, valorizzando le testimonianze e la conformazione dei luoghi. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di usucapione della servitù di passaggio sul vicolo degli Ulivi. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte avrebbe trascurato circostanze e testimonianze che, a suo dire, dimostravano sia l'usucapione della proprietà della porzione di terreno sia la transitabilità e l'uso ultraventennale del passaggio, anche con mezzi meccanici, nonché la scarsa pendenza del tratto di accesso. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, chiarendo che la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato e rigettato la domanda di servitù, e ha dichiarato inammissibile il secondo perché diretto in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle testimonianze, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre ribadito che, in tema di usucapione, incombe su chi la invoca l'onere di provare il possesso uti dominus o uti servitutis per il tempo richiesto dalla legge. Il ricorso è stato quindi rigettato/dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione della condanna ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha escluso sia l'omessa pronuncia sulla domanda di usucapione della servitù di passaggio sia il vizio di omesso esame di fatti decisivi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse deciso entrambe le domande, rigettandole per difetto di prova del possesso utile all'usucapione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito istruttorio e delle deposizioni testimoniali, attività non consentita in sede di legittimità. In dispositivo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la domanda di usucapione della servitù di passaggio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, mirava a una rivalutazione del merito e delle prove.
Richiamato per affermare che l'usucapione richiede la prova del possesso corrispondente al contenuto del diritto vantato.
Richiamato come norma che impone la prova del possesso continuato per il tempo previsto ai fini dell'usucapione.
Richiamato per ribadire che l'onere di provare i fatti costitutivi dell'usucapione grava su chi la invoca.
Richiamato dalla Corte d'appello per spiegare che i passaggi occasionali eseguiti in occasione di lavori non provano di per sé una servitù usucapita, potendo essere giustificati dalla norma sull'accesso per costruire o riparare.
Richiamato in relazione alla definizione camerale della causa sulla base di proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza.
Applicato per la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata in ragione dell'esito del giudizio e della definizione conforme alla proposta.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di usucapione della proprietà o di una servitù, grava su chi invoca l'acquisto a titolo originario l'onere di dimostrare in modo specifico il possesso corrispondente al diritto fatto valere, esercitato in modo continuato e per il tempo previsto dalla legge.
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia in realtà esaminato la domanda, anche se l'abbia rigettata con motivazione non condivisa dalla parte.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura delle testimonianze, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di un vizio motivazionale o di violazione di legge, miri in realtà a sovvertire l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
- Ai fini della prova dell'usucapione della servitù di passaggio, passaggi occasionali, sporadici o effettuati in contesti diversi dall'esercizio corrispondente al diritto vantato non sono di per sé sufficienti, se non dimostrano un uso continuativo, pacifico e ultraventennale del transito.
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