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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25484/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un contratto di compravendita del 1979 relativo a un terreno in Comune di San Vito al Tagliamento. Il dante causa degli odierni ricorrenti sosteneva che il bene acquistato corrispondesse, nel tempo, anche alle particelle catastali 50, 73 e 74 e che la particella 74 fosse rimasta per errore intestata al Demanio come relitto di acque pubbliche. In primo grado le domande erano state accolte, con interpretazione del contratto ritenuta idonea a trasferire l'intera area emersa, inclusa la zona poi divenuta particella 74. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, valorizzando il dato contrattuale della superficie di 4120 mq e il richiamo al tipo di frazionamento n. 67, ritenendo la particella 74 estranea al compendio venduto e accogliendo la domanda riconvenzionale di indennità per occupazione senza titolo di suolo demaniale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 950 c.c., sostenendo che il tipo di frazionamento non potesse prevalere e che il contratto dovesse interpretarsi come comprensivo dell'intera area emersa, anche alla luce della presenza di un casone da pesca; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che il tipo di frazionamento e le mappe catastali riportassero dati errati e che altri elementi in loco dimostrassero i confini effettivi del terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione dei canoni ermeneutici, mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella adottata dai giudici di merito; ha ribadito che, in presenza di più interpretazioni plausibili, non è consentito in sede di legittimità sostituire la propria lettura a quella accolta dalla sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non indicava un vero fatto storico decisivo omesso, ma contestava valutazioni probatorie e argomentazioni già esaminate o comunque non specificamente localizzate nel processo. Conseguentemente ha confermato il rigetto delle domande principali e la decisione di merito sulla riconvenzionale, condannando i ricorrenti alle spese e applicando la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    I canoni ermeneutici del contratto non consentono in cassazione di sovrapporre una lettura alternativa a quella del giudice di merito se quest'ultima è plausibile; il ricorrente deve indicare specificamente quale canone sia stato violato e in quale modo.

  • art. 950 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel contesto del regolamento di confini, senza che la Corte ne faccia un'autonoma applicazione decisoria nel merito, poiché il ricorso viene respinto per inammissibilità delle censure.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda questioni, argomentazioni o una diversa valutazione delle prove.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, nonché il momento in cui è stato dedotto nel processo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Impone, nel ricorso per cassazione, l'onere di produzione e specificazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta a seguito di proposta di definizione camerale per inammissibilità o infondatezza del ricorso.

  • art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto applicabile la condanna per responsabilità aggravata, in ragione della decisione conforme alla proposta di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regolamento di confini, il tipo di frazionamento richiamato e allegato al contratto costituisce elemento primario di interpretazione della volontà negoziale e può essere decisivo per individuare la linea di confine tra i fondi.
  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare l'interpretazione del contratto limitandosi a proporre una diversa lettura delle clausole: occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il punto del ragionamento meramente disatteso dal giudice di merito.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è sindacabile in cassazione solo perché il ricorrente ne preferirebbe un'altra.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la contestazione delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito.
  • Per dedurre utilmente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua deduzione processuale e la sua decisività; la mera rielaborazione delle prove non integra il vizio.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRegolamento di confiniImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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