DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41
Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge contiene misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica nel triennio 1995-1997, con tagli di spesa, riallineamenti dei trasferimenti a enti locali, aumenti di IVA e accise, interventi su sanità e previdenza, nonché una sanatoria fiscale con termini e condizioni definiti. Molte disposizioni hanno efficacia limitata agli anni 1995-1997 o a specifiche scadenze del 1995-1996.
Misure urgenti per finanza pubblica, tributi e agevolazioni 1995
Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e interventi tributari
Il provvedimento interviene in modo ampio su finanza statale, finanza locale, sanità, previdenza e fiscalità indiretta e diretta. La logica generale è duplice: contenimento della spesa pubblica nel triennio 1995-1997 e reperimento di maggiori entrate, con numerose disposizioni a efficacia temporalmente limitata.
Finalità finanziarie generali
Il decreto è adottato per consentire il rispetto dei limiti di saldo netto da finanziare e di ricorso al mercato previsti dalla legge finanziaria 1995 per gli anni 1995, 1996 e 1997. Le misure complessive devono assicurare maggiori entrate non inferiori a 15.750 miliardi di lire annue e riduzioni di spesa non inferiori a 7.500 miliardi di lire annue per ciascun anno del bilancio triennale.
Riduzione di stanziamenti e blocco degli impegni
Per il triennio 1995-1997 sono previste rilevanti riduzioni di fondi speciali e di stanziamenti di bilancio, con esclusioni per alcune poste vincolate o obbligatorie. In particolare:
- le quote dei fondi speciali sono ridotte del 22% nel 1995, del 24% nel 1996 e del 26% nel 1997, nei limiti delle disponibilità non utilizzate;
- è prevista una riduzione di 10 miliardi sulla Presidenza del Consiglio per il fondo di riparto CESIS, SISMI e SISDE;
- diverse categorie di spesa sono ridotte secondo percentuali differenziate, con alcune eccezioni settoriali e capitolari.
Il decreto limita inoltre, dalla sua entrata in vigore, la facoltà di impegnare spese nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per il 1995 alle sole spese obbligatorie o strettamente funzionali al funzionamento istituzionale, agli interessi, ai trasferimenti connessi a enti decentrati, agli accordi internazionali e alle rate di ammortamento. Ulteriori impegni sono possibili solo per motivate esigenze, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro del tesoro.
Finanza locale e trasferimenti a province e comuni
Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati a province e comuni viene ridefinito a decorrere dal 1995. Il meccanismo si basa su un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili, confrontato con le risorse generali effettivamente godute.
Per il 1995 è inoltre prevista una detrazione complessiva a favore dello Stato:
- 70 miliardi per le province;
- 600 miliardi per i comuni.
Sono esclusi dalla detrazione il provento ICI e i contributi minimi garantiti. Gli enti dissestati alla data di entrata in vigore del decreto sono esclusi dalla riduzione per il 1995. Dal 1996 prosegue il riallineamento dei contributi ordinari e consolidati su un orizzonte di dodici anni, con aggiornamento periodico dei servizi indispensabili e graduale sostituzione dei parametri monetari con costi standard.
Sanità e Servizio sanitario nazionale
Dal 1995 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale è fissato nella misura del 6,6%. Per il 1995 il versamento in acconto deve essere effettuato tenendo conto di tale modifica, secondo modalità da definire con decreto ministeriale entro il 31 marzo 1995.
Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto per il triennio 1995-1997 per importi predeterminati:
- 735 miliardi nel 1995;
- 1.110 miliardi nel 1996;
- 1.110 miliardi nel 1997.
Previdenza, casellario pensionati e comunicazioni obbligatorie
È istituito presso l’INPS il casellario centrale dei pensionati per raccogliere e gestire i dati relativi ai trattamenti pensionistici di tutti i regimi obbligatori e complementari indicati dalla norma. Gli enti erogatori devono trasmettere annualmente e, per iscrizioni/cancellazioni in corso d’anno, trimestralmente i dati necessari.
Sono previsti termini specifici:
- comunicazioni annuali entro il 30 novembre di ogni anno;
- per il trattamento erogato nel 1994, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
- comunicazioni trimestrali entro il mese successivo al trimestre.
Il casellario, entro 30 giorni dalla ricezione dei dati, individua i soggetti con due o più trattamenti pensionistici e comunica le informazioni agli enti interessati. Il conguaglio fiscale sui trattamenti multipli è effettuato dall’ente che eroga il trattamento di importo maggiore.
La mancata trasmissione entro 90 giorni configura omissione di atti d’ufficio, con possibilità di nomina di commissari ad acta. Le comunicazioni avvengono per via telematica o su supporto magnetico.
Mutui per lo sviluppo delle aree depresse
Per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale è autorizzato per il 1996 un limite di impegno decennale di 540 miliardi di lire annui. Il Ministero del tesoro può contrarre mutui con Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionali ed esteri, con ammortamento integralmente a carico dello Stato.
Le risorse sono destinate al sostegno della base produttiva e al potenziamento infrastrutturale nelle aree interessate. Il CIPE provvede al riparto e definisce anche le modalità dell’intervento pubblico, compresi strumenti di garanzia per il consolidamento delle passività delle PMI.
Modifiche all’IVA e disciplina connessa
Il decreto modifica numerose aliquote e regole IVA. Tra gli interventi principali:
- aumento delle aliquote ordinarie dal 9% al 10% e dal 13% al 16%;
- applicazione dell’aliquota ridotta del 16% a specifiche cessioni di carni, salumi, prosciutto cotto e animali vivi bovini e suini;
- previsione di esenzioni o regole particolari per prestazioni alberghiere, campeggi e servizi telefonici pubblici;
- modifica del regime per acquisti di ambasciate e organizzazioni internazionali, con soglia di importo superiore a un milione di lire.
Sono inoltre disciplinati:
- il valore imponibile dei supporti informatici con programmi standard, includendo il valore dei dati e delle istruzioni;
- l’autoconsumo e le cessioni gratuite di beni, con esclusioni per beni di costo unitario non superiore a 50.000 lire in taluni casi;
- la rettifica della detrazione IVA sugli immobili;
- l’obbligo di registrazione delle fatture anche da parte del destinatario in casi particolari.
Per alcune operazioni dipendenti da contratti già conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto, gli aumenti di aliquota non si applicano se la fatturazione e registrazione avvengono entro il 31 dicembre 1995.
Accise e imposte di consumo
Sono aumentate le accise su carburanti, GPL, gas metano, energia elettrica e oli lubrificanti. In sintesi:
- aumenti su benzina, benzina senza piombo, cherosene, gasolio e GPL;
- incremento dell’aliquota agevolata del gasolio agricolo dal 13% al 30% dell’aliquota normale;
- aumento delle imposte di consumo sul gas metano per usi civili e in specifiche aree del Mezzogiorno;
- aumento dell’imposta erariale sull’energia elettrica, con esenzioni limitate per alcune utenze domestiche;
- aumento dell’imposta sugli oli lubrificanti.
Le nuove aliquote si applicano, in parte, dalla data di entrata in vigore del decreto e, per l’energia elettrica domestica, dalle fatture emesse dal 1 gennaio 1996.
IRPEF, IRPEG e altre imposte dirette
Sono ridotte alcune agevolazioni in IRPEF: la detrazione collegata ad oneri indicati nel TUIR passa dal 27% al 22%, con applicazione agli oneri sostenuti nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L’aliquota dell’IRPEG è elevata dal 36% al 37%, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore; gli acconti vanno calcolati tenendo conto dell’aumento.
Sanatoria fiscale per irregolarità e definizione agevolata
È prevista una sanatoria ampia per irregolarità, infrazioni e inosservanze in materia di redditi, IVA e adempimenti collegati, commesse fino al 30 giugno 1996 da soggetti esercenti arti, professioni o imprese. La definizione avviene mediante istanza e pagamento di una somma forfettaria, con importo differenziato per tipologia di soggetto:
- 1 milione di lire per persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali;
- 1,5 milioni per società di persone;
- 2,5 milioni per società di capitali ed enti commerciali fino a 5 miliardi di capitale/fondo;
- 5 milioni per soggetti con capitale o fondo superiore a 5 miliardi e per alcune imprese non residenti con stabile organizzazione.
L’istanza va presentata entro il 15 dicembre 1996; il versamento può essere rateizzato in quattro rate, con interessi annui del 10% se l’importo supera 3 milioni di lire. La definizione esclude o limita molte sanzioni pecuniarie, sospende i giudizi pendenti e prevede l’estinzione delle controversie secondo una procedura di comunicazione alle commissioni tributarie.
Altre disposizioni settoriali e transitorie
Il testo contiene inoltre interventi puntuali su:
- comunicazioni obbligatorie tra camere di commercio, INPS e INAIL in attesa del collegamento telematico;
- costruzioni rurali e termini di adeguamento di precedenti disposizioni;
- recupero dei contributi agricoli unificati, con proroga dei termini e sospensione delle azioni esecutive fino al 31 dicembre 1995;
- modifiche in materia di ICI per consentire ai comuni di deliberare variazioni di aliquota per il 1995 entro il 30 giugno 1995 e disciplinare il saldo;
- acconto dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, ma il contenuto dell’articolo è troncato nell’estratto fornito.
Verifica di attualità
Il decreto è fortemente legato al contesto finanziario e tributario del 1995, con numerose disposizioni superate da interventi successivi, modifiche normative e scadenze già trascorse. Molte norme hanno efficacia solo per anni d’imposta o termini ormai esauriti; pertanto, nel complesso, il provvedimento è da considerarsi sostanzialmente obsoleto per l’uso pratico attuale.
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