Cassazione Civile, Ordinanza n. 25493/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di un appartamento posto al terzo piano di un edificio conveniva in giudizio la proprietaria dell’alloggio soprastante, sostenendo che, durante lavori di ristrutturazione del controsoffitto, aveva scoperto tubature di scarico del bagno dell’unità sovrastante e una botola di ispezione collocate nel proprio vano, e chiedeva che fosse accertata l’inesistenza di un diritto della convenuta a mantenerle in quella posizione e la conseguente rimozione. La convenuta, chiamata in garanzia la propria dante causa, resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per l’accertamento della servitù di mantenere tali opere per destinazione del padre di famiglia. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d’appello confermava, valorizzando documenti e testimonianze dai quali emergeva che tubi e pozzetto esistevano già quando i due appartamenti appartenevano alle originarie proprietarie. In cassazione il proprietario del terzo piano deduceva, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c.: con il primo contestava il requisito dell’apparenza della servitù, sostenendo che tubazioni e pozzetto non fossero visibili dal proprio appartamento perché schermati dal controsoffitto; con il secondo contestava la ricostruzione dei presupposti della destinazione del padre di famiglia, assumendo che i giudici di merito avessero accertato la preesistenza delle opere prima e dopo la divisione dei fondi, ma non esattamente al momento della cessazione dell’unica proprietà. Il ricorrente lamentava quindi un’erronea sussunzione dei fatti nella disciplina della servitù apparente e della destinazione del padre di famiglia, oltre a una indebita valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, sotto la formale veste di violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla base di documenti e testimonianze, attività sottratta al sindacato di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il requisito dell’apparenza della servitù va apprezzato in modo funzionale e concreto: non occorre che le opere siano sempre e integralmente visibili dal fondo servente, essendo sufficiente che esistano opere permanenti oggettivamente percepibili e idonee a rendere presumibile il peso imposto a favore di un altro fondo, anche in contesti condominiali e anche se l’opera è emersa solo in occasione di lavori edili. La Corte ha quindi confermato la servitù per destinazione del padre di famiglia accertata in appello e ha condannato il ricorrente alle spese di lite, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge; la Corte osserva che, se il motivo mira in realtà a contestare gli accertamenti di fatto, non è scrutinabile come vizio di legittimità
il requisito dell’apparenza della servitù richiede opere permanenti oggettivamente percepibili e idonee a rendere riconoscibile il peso imposto sul fondo servente
la destinazione del padre di famiglia presuppone che i due fondi siano stati dello stesso proprietario e che questi abbia posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù; la Corte conferma l’accertamento di merito di tali presupposti
la causa era stata trattata a seguito di proposta di definizione per inammissibilità o manifesta infondatezza, poi seguita dalla decisione conforme della Corte
la Corte, avendo deciso in conformità alla proposta, applica la condanna per responsabilità aggravata
la Corte condanna altresì al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove e l’accertamento dei fatti compiuti dal giudice di merito, salvo vizi che attengano alla correttezza giuridica o alla tenuta logica della motivazione nei limiti consentiti.
- La violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c. non sussiste quando la motivazione di merito abbia accertato, in modo coerente, l’esistenza di opere permanenti e obiettivamente percepibili idonee a rendere riconoscibile una servitù, anche se la loro visibilità non sia immediata o costante dal punto di osservazione del proprietario del fondo servente.
- Il requisito dell’apparenza della servitù va valutato in concreto e in funzione della sua ratio di tutela dell’acquirente del fondo servente contro vincoli non conoscibili: è sufficiente che le opere, per struttura e consistenza, manifestino inequivocamente la destinazione a servizio di un altro fondo.
- In tema di destinazione del padre di famiglia, l’accertamento della preesistenza delle opere e della continuità dello stato dei luoghi è un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e non apparente.
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