Cassazione Civile, Ordinanza n. 14083/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per IVA relativa agli anni d’imposta 2016 e 2017. La società contribuente ha contestato in giudizio plurimi profili di illegittimità della cartella e degli atti presupposti: la regolarità della notifica via PEC, la validità della sottoscrizione degli atti da parte di soggetti ritenuti non legittimati, il difetto di allegazione degli atti richiamati, l’insufficienza della motivazione della cartella, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la mancata comunicazione bonaria preventiva e la debenza dell’aggio. In cassazione ha dedotto tre motivi: (1) nullità del procedimento e violazione di norme processuali per non avere i giudici accolto l’istanza di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore e per non avere tenuto conto della richiesta di trattazione in pubblica udienza in primo grado; (2) nullità e violazione di norme sulla notificazione digitale e sulla sottoscrizione degli atti, sostenendo che la cartella ricevuta via PEC fosse un semplice PDF non firmato digitalmente e che gli atti prodromici fossero invalidi per difetto di potere del sottoscrittore; (3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e sui controlli automatizzati, assumendo che la cartella fosse carente di motivazione e che fossero illegittime le voci di interessi e aggio richieste.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per commistione di censure eterogenee ex art. 360 c.p.c., difetto di specificità, autosufficienza e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che, nel processo tributario, la trattazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza integra una nullità processuale che non comporta retrocessione del giudizio al primo grado, e che il rinvio per grave impedimento del difensore presuppone l’impossibilità di sostituzione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per commistione di censure ed è stato comunque reputato infondato: la notifica della cartella via PEC in formato PDF è valida, non essendo necessaria la firma digitale in formato p7m, e l’eventuale irregolarità della PEC non incide se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e la parte ha potuto difendersi; inoltre, l’omessa sottoscrizione della cartella non ne determina l’invalidità, essendo sufficiente la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo competente. Quanto al vizio relativo alla legittimazione del sottoscrittore degli atti presupposti, la Corte ha rilevato che la censura era inammissibile perché diretta contro l’atto prodromico e non contro la cartella, come affermato dalla sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima sovrapposizione di vizi ed è stato comunque respinto nel merito: la cartella, in presenza di controllo automatizzato, è congruamente motivata mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente o all’atto precedente già determinativo del quantum; la doglianza sull’aggio è stata considerata nuova e comunque infondata, poiché l’aggio ha natura di compenso retributivo dell’agente della riscossione e non tributaria. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Il controllo automatizzato IVA legittima l’emissione della cartella sulla base dei dati già desumibili dalla dichiarazione; in tale contesto la motivazione può essere assolta con il richiamo alla dichiarazione medesima.
Non è ammissibile la formulazione di un unico motivo che sovrapponga in modo promiscuo violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo.
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di trattazione dell’udienza nel processo tributario.
art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992
La trattazione in camera di consiglio in presenza di istanza di pubblica udienza integra una nullità processuale, ma non comporta la regressione del giudizio al primo grado.
art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992
La nullità della trattazione in camera di consiglio non rientra tra le ipotesi che determinano la retrocessione del processo.
Il rinvio dell’udienza per grave impedimento del difensore richiede l’impossibilità di sostituzione mediante delega a un collega.
Richiamato dalla ricorrente in tema di validità del documento informatico notificato via PEC.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di firma digitale e conformità all’originale.
Richiamato dalla ricorrente sulla prova e validità del documento informatico.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione della cartella di pagamento.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di sottoscrizione degli atti e validità degli avvisi.
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell’atto.
L’obbligo di motivazione è soddisfatto, nei controlli automatizzati e quando esista un atto precedente determinativo del debito, dal semplice richiamo alla dichiarazione o all’atto presupposto.
art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza dell’azione amministrativa.
L’obbligo di motivazione della cartella può essere assolto mediante richiamo all’atto precedente e alla dichiarazione del contribuente.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella è valida se riferibile all’organo competente; la sottoscrizione leggibile del funzionario non è elemento essenziale dell’atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato in relazione all’onere di trascrivere e specificare gli atti e i fatti posti a fondamento del motivo.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per l’onere di deposito e specificità degli atti rilevanti ai fini del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentita la mescolanza indistinta di censure riconducibili a diversi numeri dell’art. 360 c.p.c.; il motivo deve indicare con precisione la norma violata, il fatto decisivo omesso e il rapporto tra la decisione impugnata e le censure formulate.
- Nel processo tributario, l’eventuale trattazione della causa in camera di consiglio in presenza di istanza di pubblica udienza integra una nullità processuale per violazione del diritto di difesa, ma non determina la regressione automatica del giudizio al primo grado; l’appello resta un gravame sostitutivo che impone la decisione nel merito.
- Il rinvio dell’udienza per grave impedimento del difensore presuppone l’impossibilità concreta di sostituzione tramite delega o altro collega; in difetto, la mancata comparizione può dipendere da una carenza organizzativa non idonea a imporre il differimento.
- La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche se il file trasmesso è in formato PDF e non in formato p7m, purché il sistema di trasmissione consenta l’identificazione del mittente e il destinatario abbia potuto conoscere effettivamente l’atto e difendersi.
- La sottoscrizione della cartella di pagamento non costituisce requisito di validità in sé: ciò che conta è la riferibilità inequivoca dell’atto all’organo amministrativo competente.
- Quando la cartella segue un atto impositivo o un controllo automatizzato che hanno già determinato il quantum del debito, la motivazione può essere sintetica e soddisfatta dal richiamo all’atto presupposto o alla dichiarazione del contribuente; non è necessaria la descrizione analitica di tutti i passaggi di calcolo.
- Questioni relative alla legittimazione del sottoscrittore degli atti presupposti devono essere fatte valere impugnando tempestivamente l’atto prodromico, non potendo essere dedotte per la prima volta contro la cartella di pagamento.
- L’aggio esattoriale ha natura di compenso per il servizio di riscossione e non natura tributaria; pertanto la sua debenza non è esclusa in via di principio dalla sostituzione del precedente sistema concessorio.
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