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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14054/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

All'esito di una verifica fiscale, l'Ufficio contestava a una società cooperativa operante nella logistica e distribuzione merci di avere partecipato, per più annualità, a un sistema di interposizione illecita di manodopera realizzato tramite una terza società e varie cooperative. Per l'anno 2013 veniva poi notificato avviso di accertamento per omesso versamento delle ritenute d'acconto sui compensi corrisposti ai dipendenti, con irrogazione delle sanzioni. La società impugnava l'atto e otteneva ragione in primo grado e in appello. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque radicalmente carente, perché la CTR avrebbe deciso su una controversia diversa da quella effettiva, confondendo il giudizio con uno relativo a un lavoratore dipendente e richiamando soggetti diversi dalla contribuente; nullità per avere valorizzato il decreto di archiviazione penale in modo improprio; omesso esame di fatti decisivi relativi agli indici dell'interposizione fittizia di manodopera; violazione delle norme sull'utilizzabilità della documentazione, perché la CTR avrebbe fondato la decisione su atti non esibiti in sede procedimentale e non allegati in primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando una motivazione radicalmente incoerente e perplessa della sentenza impugnata, tale da impedire il controllo sulla logicità del decisum: la CTR aveva ricostruito correttamente i fatti nella parte narrativa, ma nella motivazione aveva fatto riferimento a un diverso contenzioso, a un diverso soggetto passivo e a documenti non chiaramente individuabili, creando una confusione insanabile sull'oggetto del giudizio e sulle parti. È stato rigettato il secondo motivo, affermando che il decreto di archiviazione penale non preclude al giudice tributario una diversa qualificazione dei fatti e può essere considerato come elemento indiziario, nei limiti della sua effettiva valenza dimostrativa. Sono stati assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per denunciare la nullità della sentenza e/o del procedimento per motivazione apparente e per violazione di legge processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per denunciare la nullità della sentenza e/o del procedimento per error in procedendo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve essere esistente, coerente e idonea a consentire il controllo del ragionamento decisorio.

  • artt. 1, 2, 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Sono richiamati nel quadro dei vizi della sentenza tributaria e dell'obbligo di motivazione.

  • artt. 132 e 274 c.p.c.

    Sono richiamati a sostegno della censura di nullità per carenza di motivazione e per vizi del procedimento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per la dedotta violazione dei limiti di valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • artt. 409, 530 e 654 c.p.p.

    Sono richiamati dalla ricorrente per contestare l'uso delle risultanze del giudizio penale nel processo tributario.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato per contestare l'utilizzo di documentazione non esibita in fase endoprocedimentale.

  • art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come base dell'atto impositivo emesso dall'Ufficio.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come base dell'atto impositivo emesso dall'Ufficio.

  • art. 17 d.lgs. n. 471 del 1997

    È richiamato per l'irrogazione delle sanzioni sulle ritenute omesse.

  • art. 51 TUIR

    È evocato nel pvc quale norma di riferimento della contestazione sulle ritenute e le trasferte.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla quando, pur formalmente presente, risulta internamente incoerente o perplessa al punto da impedire la comprensione dell'iter logico seguito dal giudice.
  • L'anomalia motivazionale censurabile in cassazione ricorre non solo in caso di assenza materiale di motivi, ma anche quando vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione obiettivamente incomprensibile.
  • Il giudice tributario può prendere in considerazione gli esiti di un procedimento penale archiviato come elemento indiziario, ma l'archiviazione non produce preclusioni nel giudizio fiscale e non impedisce una autonoma valutazione e qualificazione dei fatti.
  • La censura per omesso esame di fatti decisivi resta assorbita quando la sentenza è già cassata per un vizio radicale della motivazione che impedisce il controllo di legittimità.
  • Nel processo tributario la documentazione rileva solo se sia chiaro quali atti siano stati effettivamente valutati e se il giudice dia conto, in modo coerente, della loro utilizzabilità e pertinenza rispetto all'oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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