Cassazione Civile, Ordinanza n. 14054/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
All'esito di una verifica fiscale, l'Ufficio contestava a una società cooperativa operante nella logistica e distribuzione merci di avere partecipato, per più annualità, a un sistema di interposizione illecita di manodopera realizzato tramite una terza società e varie cooperative. Per l'anno 2013 veniva poi notificato avviso di accertamento per omesso versamento delle ritenute d'acconto sui compensi corrisposti ai dipendenti, con irrogazione delle sanzioni. La società impugnava l'atto e otteneva ragione in primo grado e in appello. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque radicalmente carente, perché la CTR avrebbe deciso su una controversia diversa da quella effettiva, confondendo il giudizio con uno relativo a un lavoratore dipendente e richiamando soggetti diversi dalla contribuente; nullità per avere valorizzato il decreto di archiviazione penale in modo improprio; omesso esame di fatti decisivi relativi agli indici dell'interposizione fittizia di manodopera; violazione delle norme sull'utilizzabilità della documentazione, perché la CTR avrebbe fondato la decisione su atti non esibiti in sede procedimentale e non allegati in primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando una motivazione radicalmente incoerente e perplessa della sentenza impugnata, tale da impedire il controllo sulla logicità del decisum: la CTR aveva ricostruito correttamente i fatti nella parte narrativa, ma nella motivazione aveva fatto riferimento a un diverso contenzioso, a un diverso soggetto passivo e a documenti non chiaramente individuabili, creando una confusione insanabile sull'oggetto del giudizio e sulle parti. È stato rigettato il secondo motivo, affermando che il decreto di archiviazione penale non preclude al giudice tributario una diversa qualificazione dei fatti e può essere considerato come elemento indiziario, nei limiti della sua effettiva valenza dimostrativa. Sono stati assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato per denunciare la nullità della sentenza e/o del procedimento per motivazione apparente e per violazione di legge processuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per denunciare la nullità della sentenza e/o del procedimento per error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 111 Cost.
La motivazione deve essere esistente, coerente e idonea a consentire il controllo del ragionamento decisorio.
artt. 1, 2, 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Sono richiamati nel quadro dei vizi della sentenza tributaria e dell'obbligo di motivazione.
artt. 132 e 274 c.p.c.
Sono richiamati a sostegno della censura di nullità per carenza di motivazione e per vizi del procedimento.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.
art. 115 c.p.c.
È richiamato per la dedotta violazione dei limiti di valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
È richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
artt. 409, 530 e 654 c.p.p.
Sono richiamati dalla ricorrente per contestare l'uso delle risultanze del giudizio penale nel processo tributario.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato per contestare l'utilizzo di documentazione non esibita in fase endoprocedimentale.
art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come base dell'atto impositivo emesso dall'Ufficio.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come base dell'atto impositivo emesso dall'Ufficio.
art. 17 d.lgs. n. 471 del 1997
È richiamato per l'irrogazione delle sanzioni sulle ritenute omesse.
art. 51 TUIR
È evocato nel pvc quale norma di riferimento della contestazione sulle ritenute e le trasferte.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando, pur formalmente presente, risulta internamente incoerente o perplessa al punto da impedire la comprensione dell'iter logico seguito dal giudice.
- L'anomalia motivazionale censurabile in cassazione ricorre non solo in caso di assenza materiale di motivi, ma anche quando vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione obiettivamente incomprensibile.
- Il giudice tributario può prendere in considerazione gli esiti di un procedimento penale archiviato come elemento indiziario, ma l'archiviazione non produce preclusioni nel giudizio fiscale e non impedisce una autonoma valutazione e qualificazione dei fatti.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi resta assorbita quando la sentenza è già cassata per un vizio radicale della motivazione che impedisce il controllo di legittimità.
- Nel processo tributario la documentazione rileva solo se sia chiaro quali atti siano stati effettivamente valutati e se il giudice dia conto, in modo coerente, della loro utilizzabilità e pertinenza rispetto all'oggetto del giudizio.
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