Cassazione Civile, Ordinanza n. 14056/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato, sia pure nei limiti della rideterminazione operata in primo grado, un atto di irrogazione di sanzioni per violazione delle norme sul monitoraggio fiscale relative all'anno 2000. Nel corso del giudizio di legittimità, dopo la notifica di una cartella di pagamento riferita a quegli importi, il ricorrente aderiva alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dal d.l. n. 193/2016, art. 6, comma 2, perfezionandola con il pagamento degli importi dovuti. Coerentemente con l'impegno assunto nell'istanza di adesione, depositava quindi rituale atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e della successiva rinuncia al ricorso da parte del contribuente, rilevando che non vi erano ostacoli alla declaratoria di estinzione del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il processo e ha aggiunto che non doveva provvedersi sulle spese. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
d.l. n. 193/2016, art. 6, comma 2
La definizione agevolata dei carichi pendenti, una volta perfezionata con il pagamento degli importi dovuti, consente la rinuncia al ricorso e conduce all'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente perfeziona una definizione agevolata dei carichi pendenti e deposita rituale rinuncia al ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo.
- La rinuncia al ricorso, ove intervenga validamente dopo il perfezionamento della procedura di definizione agevolata, rende superfluo ogni ulteriore esame del merito della controversia.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può escludere la regolazione delle spese se non vi è luogo a provvedere in concreto, secondo quanto emerge dalla decisione adottata.
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