Cassazione Civile, Ordinanza n. 14053/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio notificava alla società un processo verbale di constatazione e poi un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, contestando l'omesso versamento delle ritenute d'acconto sulle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta, per euro 42.514,21, oltre sanzioni. La pretesa era basata sull'assunto che non vi fosse prova dell'effettività delle trasferte né dei requisiti di esenzione o parziale esenzione previsti dall'art. 51 TUIR. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la documentazione prodotta dalla società, non specificamente contestata, dimostrasse che i dipendenti erano trasfertisti e che la società aveva correttamente applicato l'art. 51 TUIR, assoggettando a tassazione solo l'importo eccedente la soglia di euro 46,48. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per l'asserita inutilizzabilità della documentazione non esibita in sede endoprocedimentale; nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non specificamente contestata la documentazione; nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, poiché la CTR aveva affermato apoditticamente l'irrilevanza della contestazione sull'interposizione fittizia di manodopera e aveva ritenuto provata l'effettività delle trasferte senza indicare quali documenti fossero decisivi e quale fosse la loro valenza probatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, qualificando la motivazione della sentenza impugnata come apparente e quindi nulla per error in procedendo. Ha osservato che il giudice d'appello aveva fondato la decisione su una motivazione tautologica, limitandosi a desumere la qualifica di trasfertisti dall'oggetto sociale della cooperativa, senza indicare in modo specifico quali elementi probatori comprovassero l'effettività delle trasferte e l'ammissibilità della documentazione prodotta. Ha inoltre rilevato che la CTR avrebbe dovuto verificare l'utilizzabilità dei documenti e fornire una motivazione congrua sul punto. Conseguentemente, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia, motivare adeguatamente e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I primi due motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 51 TUIR
Le indennità di trasferta rilevano ai fini della non concorrenza parziale al reddito solo se vi è prova specifica dell'attività lavorativa svolta in luoghi diversi da quelli previsti nel contratto; non basta la generica qualificazione del lavoratore come trasfertista o il mero oggetto sociale del datore di lavoro.
art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata nel contesto del potere di accertamento e dell'emissione dell'avviso per le ritenute non operate.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata quale base dell'avviso di accertamento notificato alla contribuente.
art. 32, commi 1 e 4, d.P.R. n. 600 del 1973
La mancata risposta all'invito dell'Ufficio può comportare l'inutilizzabilità, anche in giudizio, dei documenti richiesti, rilevabile d'ufficio, salvo specifica giustificazione del contribuente.
art. 17 d.lgs. n. 471 del 1997
Norma richiamata per l'irrogazione delle sanzioni conseguenti all'omesso versamento delle ritenute.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura relativa alla valutazione della prova e alla contestazione delle risultanze documentali.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata.
artt. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità della sentenza nel processo tributario.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza.
art. 274 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nella censura, senza che la Corte ne faccia un autonomo uso decisorio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando è formalmente esistente ma non consente di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, imponendo all'interprete mere congetture integrative.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 51 TUIR alle indennità di trasferta non è sufficiente una qualificazione astratta del lavoratore come trasfertista: occorre la prova specifica delle trasferte effettivamente svolte e dell'indennità erogata in relazione ad esse.
- Se il giudice di merito valorizza documenti prodotti dal contribuente deve indicare quali documenti ritenga decisivi e deve verificare la loro utilizzabilità, specie quando sia in discussione la preclusione derivante dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.
- Nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento, la difesa dell'Amministrazione finanziaria rispetto ai motivi di ricorso del contribuente vale come contestazione delle tesi avversarie, senza necessità di ulteriori allegazioni oltre quelle già contenute nell'atto impositivo.
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