Cassazione Civile, Ordinanza n. 14057/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'amministrazione finanziaria contestava a una società cooperativa attiva nella logistica di avere partecipato, nel periodo 2010-2013, a un sistema di interposizione illecita di manodopera realizzato tramite una terza società e varie cooperative, con emissione di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte dirette e oggettivamente inesistenti ai fini IVA. Con avviso di accertamento relativo al solo anno 2012 venivano recuperati IVA indebitamente detratta e irrogate sanzioni. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente e la CTR confermava, ritenendo non provata l'interposizione fittizia, insussistenti i presupposti del recupero IVA perché riferito a costi non collegati a quella contestazione e illegittima l'irrogazione delle sanzioni con il medesimo atto anziché con atto separato ex art. 16 d.lgs. 472/1997. In cassazione l'Agenzia denunciava: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa considerazione delle difese dell'Ufficio; (2) omesso esame di fatti decisivi e di plurimi elementi probatori che avrebbero dimostrato la fittizietà dei rapporti; (3) nullità per erronea valorizzazione del decreto di archiviazione penale e per mancato rispetto dell'autonomia tra giudizio penale e tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la sentenza d'appello era sorretta da più rationes decidendi autonome: oltre alla mancata prova dell'interposizione, la CTR aveva affermato che il recupero IVA non riguardava costi connessi alla contestata interposizione e che le sanzioni, non essendo conseguenza diretta del tributo, avrebbero dovuto essere irrogate con atto separato e previa contestazione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 472/1997. Poiché i primi due motivi attingevano solo la ratio sull'inesistenza della interposizione e non le altre autonome ragioni, erano privi di interesse. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: l'archiviazione penale non produce preclusioni nel giudizio tributario, ma il giudice tributario può considerare gli esiti del procedimento penale come elementi indiziari, valutandone liberamente la portata probatoria. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per difetto di attività difensiva della società intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma richiamata per denunciare la nullità della sentenza e/o del procedimento per vizio di motivazione e violazione di norme processuali e tributarie.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma richiamata per censurare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma richiamata per dedurre nullità della sentenza e/o del procedimento per vizi processuali.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
artt. 1, 2 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità della sentenza tributaria per carenza motivazionale.
richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione della sentenza.
richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza/procedimento.
richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza.
richiamato nel terzo motivo per censurare l'uso degli elementi probatori e del decreto di archiviazione.
richiamato nel terzo motivo per contestare la valutazione delle prove e del decreto di archiviazione.
richiamato insieme agli altri articoli del codice di procedura penale nel terzo motivo.
richiamato insieme agli altri articoli del codice di procedura penale nel terzo motivo.
richiamato per sostenere l'erronea attribuzione di rilievo alla proposta di archiviazione nel processo tributario.
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
le sanzioni tributarie non direttamente conseguenti al tributo recuperato non possono essere irrogate con il medesimo atto impositivo, ma richiedono atto separato e specifica contestazione.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012
norma richiamata nel recupero sanzionatorio indicato nell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a fondare il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure non investono tutte le autonome ragioni poste a base della decisione.
- L'omessa impugnazione di anche una sola ratio decidendi autonoma determina il consolidarsi di quella motivazione e rende priva di interesse la censura rivolta alle altre rationes.
- Nel processo tributario il giudice può valutare gli esiti di un procedimento penale, inclusi i provvedimenti di archiviazione, come elementi indiziari, ma tali esiti non producono preclusioni vincolanti né impediscono una diversa qualificazione del fatto in sede tributaria.
- Le sanzioni tributarie non automaticamente e necessariamente conseguenti al recupero del tributo devono essere irrogate con atto autonomo e previa specifica contestazione quando la disciplina speciale lo richieda.
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