Cassazione Civile, Ordinanza n. 14055/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio aveva contestato alla società di aver partecipato, tramite una terza società e altre cooperative, a un meccanismo di interposizione illecita di manodopera e di aver posto in essere operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, con indebita deduzione di costi e detrazione IVA. Per l'anno d'imposta 2012 veniva notificato avviso di accertamento con recupero di IVA per euro 56.716,00 e irrogazione di sanzioni per euro 289.436,00, incluse quelle ex art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, escludendo la prova dell'interposizione fittizia, ritenendo insussistenti i presupposti del recupero IVA perché riferito a costi non connessi alla contestata interposizione e affermando che le sanzioni avrebbero dovuto essere irrogate separatamente con atto di contestazione ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa valutazione delle difese dell'Ufficio; omesso esame di fatti decisivi e di plurimi elementi probatori che avrebbero dimostrato la fittizietà dei rapporti; nullità della sentenza per erroneo rilievo attribuito alla proposta di archiviazione penale e violazione del principio di autonomia tra giudizio penale e tributario.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la sentenza di merito era sorretta da più rationes decidendi autonome e sufficienti: non solo l'insufficienza della prova dell'interposizione illecita, ma anche l'insussistenza dei presupposti dell'IVA recuperata e l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni nello stesso avviso invece che con atto separato. Poiché i motivi non aggredivano specificamente queste autonome basi decisorie, difettava l'interesse all'impugnazione. Ha poi respinto il terzo motivo, chiarendo che il decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario, ma può essere valutato come elemento indiziario insieme agli altri elementi acquisiti; quindi non vi era alcuna nullità per avere la CTR considerato l'esito del procedimento penale. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa della società intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per dedurre la nullità della sentenza e del procedimento per vizio di motivazione apparente e violazione di norme processuali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per censurare la nullità della sentenza e del procedimento per asserita violazione di norme processuali e di valutazione probatoria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 111 Cost.
richiamato insieme alle norme processuali per censurare la pretesa mancanza di motivazione della sentenza di merito.
artt. 1, 2 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati a sostegno della censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione nel processo tributario.
artt. 132 e 274 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per contestare la struttura e la motivazione della sentenza impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per sostenere l'insufficienza della motivazione della sentenza di appello.
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
la Corte ha condiviso che le sanzioni non costituenti diretta conseguenza del tributo recuperato devono essere irrogate con atto separato, previa contestazione specifica.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012
citato quale base delle sanzioni contestate nell'avviso di accertamento.
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare l'apprezzamento degli elementi probatori e l'uso del decreto di archiviazione penale.
art. 409 c.p.p.
richiamato dalla ricorrente nel contesto della censura relativa alla valenza della proposta di archiviazione penale.
art. 530 c.p.p.
richiamato dalla ricorrente nel contesto della censura relativa alla valenza della proposta di archiviazione penale.
art. 654 c.p.p.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia tra giudizio penale e tributario.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da plurime rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a reggere il decisum, il ricorso per cassazione che investa soltanto una di esse è inammissibile per difetto di interesse, poiché l'altra ratio non censurata rende comunque intatta la decisione.
- Nel giudizio tributario il decreto di archiviazione penale non produce preclusioni e non vincola il giudice fiscale, ma può essere liberamente valutato come elemento indiziario insieme agli altri dati acquisiti.
- Le sanzioni tributarie che non costituiscono mera e diretta conseguenza del tributo recuperato non possono essere irrogate nello stesso atto impositivo, ma richiedono un autonomo atto di contestazione secondo la disciplina speciale.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi non è idonea se non confronta tutte le autonome basi logico-giuridiche della decisione impugnata.
- L'autonomia del giudizio tributario consente una diversa qualificazione dei fatti rispetto al procedimento penale, purché il giudice dia conto del complessivo materiale probatorio e del suo valore dimostrativo.
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