Cassazione Civile, Ordinanza n. 19832/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (rappresentante ente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un'associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento relativo a un periodo d'imposta in cui erano stati contestati, tra l'altro, l'inattendibilità della contabilità, la mancata esibizione di documenti contabili, l'irregolare tenuta delle scritture, la revoca delle agevolazioni fiscali della L. 398/1991 e, soprattutto, l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito di presunte prestazioni pubblicitarie. L'avviso era stato poi notificato anche al presidente e legale rappresentante pro tempore dell'associazione, ritenuto personalmente e solidalmente responsabile dei debiti tributari dell'ente ai sensi dell'art. 38 c.c. e dell'art. 1 del D.Lgs. 472/1997. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di essere estraneo alla gestione dell'associazione, di non avere sottoscritto i contratti di sponsorizzazione, di non avere compiuto operazioni bancarie o presentato dichiarazioni fiscali per conto dell'ente e di essere stato, in realtà, estraneo alle condotte contestate. La CTR aveva accolto l'appello, valorizzando prove tratte dal procedimento penale e ritenendo dimostrata l'estraneità sostanziale del contribuente alla gestione dell'associazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.c. e 1 del D.Lgs. 472/1997, sostenendo che la responsabilità del rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta per i debiti fiscali dell'ente discende dalla sua qualità formale e dalla presunzione di responsabilità per le obbligazioni tributarie sorte nel periodo di investitura, e che la CTR avrebbe erroneamente escluso tale responsabilità nonostante la carica rivestita dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR si fosse correttamente attenuta ai principi consolidati in tema di responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante di associazione non riconosciuta per i debiti fiscali dell'ente, e che avesse motivatamente accertato, sulla base di elementi probatori tratti anche dal processo penale, l'estraneità in concreto del contribuente alla gestione dell'associazione nel periodo rilevante, superando così la presunzione di responsabilità. Le censure dell'Agenzia sono state ritenute in parte infondate e in parte inammissibili perché mirate, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e un diverso accertamento di fatto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base dell'invito a produrre documentazione contabile nei confronti dell'associazione
richiamato come base dell'invito a produrre documentazione contabile nei confronti dell'associazione
richiamata in relazione alle agevolazioni contabili e fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche, revocate per difetto dei presupposti
art. 39, comma 2, lett. d), DPR 600/1973
richiamato come fondamento dell'accertamento induttivo puro per inattendibilità della contabilità
richiamato insieme all'art. 39 per l'accertamento induttivo del reddito
richiamato per l'accertamento del reddito derivante da attività illecita
richiamato per la determinazione forfettaria del reddito tramite coefficienti di redditività
richiamato quale criterio ordinario di competenza, inerenza ed effettiva documentazione per gli altri anni d'imposta
richiamato per la determinazione del reddito dell'esercizio in assenza delle agevolazioni
richiamato per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP
art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997
richiamato per la sanzione per irregolare tenuta delle scritture contabili
richiamato in relazione alla disciplina delle scritture contabili e alle sanzioni per irregolarità
richiamato per la violazione penale contestata connessa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti
richiamato per la denuncia all'autorità giudiziaria a seguito dell'accertamento delle operazioni inesistenti
interpretato nel senso che la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta si estende anche ai debiti tributari, ma richiede la verifica della concreta ingerenza o direzione della gestione associativa nel periodo considerato, con possibilità per il chiamato di provare la propria estraneità
richiamato dalla ricorrente come ulteriore base della responsabilità per le sanzioni tributarie, in coordinamento con l'art. 38 c.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 21-bis D.L. n. 74/2000
richiamato dal controricorrente in memoria, ma non decisivo ai fini della statuizione sul ricorso
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. per i debiti tributari dell'ente non dipende dalla mera titolarità formale della carica, ma dalla concreta ingerenza nella gestione associativa nel periodo in cui il debito è sorto.
- Per i debiti d'imposta, l'amministrazione che voglia far valere la responsabilità del rappresentante deve allegare e provare la qualità di gestore o rappresentante nel periodo rilevante; il chiamato può liberarsi dimostrando la propria estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente.
- L'estraneità del soggetto non va valutata solo rispetto ai singoli atti negoziali, ma può riguardare l'intera direzione effettiva dell'associazione; se il giudice di merito accerta tale estraneità sulla base di prove raccolte anche in altro procedimento, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Il richiamo all'effettività dell'ingerenza serve a circoscrivere la responsabilità personale alle sole obbligazioni sorte nel periodo di investitura e a evitare un automatismo fondato sulla sola qualità formale di legale rappresentante.
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