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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20852/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone operante nell'attività agricola e nella compravendita immobiliare, nonché dei soci, per le annualità 2004, 2005 e 2006, con recupero a tassazione di maggiori IRPEF, IRAP e IVA. Gli avvisi si fondavano, in sintesi, su: presunti ricavi "in nero" derivanti da compravendite immobiliari; incongruenze tra prezzi dichiarati e mutui degli acquirenti; risultanze di indagini bancarie; finanziamenti dei soci ritenuti non provati; e, per uno dei soci, l'esercizio non dichiarato di attività di compravendita immobiliare. I ricorrenti hanno proposto diciotto motivi, deducendo vizi di motivazione, omessa pronuncia, nullità/notifiche degli avvisi, violazione delle norme in tema di accertamento, presunzioni, indagini finanziarie, disciplina del reddito di impresa e motivazione degli atti impositivi. L'Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello in relazione all'annualità 2006.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo del ricorso principale, ravvisando un litisconsorzio necessario tra società di persone e soci per le questioni comuni dell'accertamento, e ha accolto i primi due motivi limitatamente alle annualità 2005 e 2006 per motivazione apparente/assenza di reale esame delle doglianze; ha rigettato i motivi relativi alla notifica e alla tardività per l'annualità 2005, nonché quelli concernenti l'annualità 2004 e il motivo finale sulla somma di euro 70.000,00; ha dichiarato inammissibili due motivi personali del socio relativi al 2005. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello. Il provvedimento si conclude con la cassazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative all'accertamento del reddito di società di persone e dei soci, la lite ha natura inscindibile quando investe elementi comuni della fattispecie impositiva; la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio e impone l'integrazione del contraddittorio.
  • La notifica dell'avviso di accertamento al legale rappresentante della società è valida anche se eseguita presso la sua residenza con le forme dell'art. 140 c.p.c.; ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva il momento di spedizione/avvio della procedura da parte dell'ufficio, secondo il principio di scissione degli effetti della notifica.
  • La motivazione della sentenza tributaria è nulla quando si risolve in formule generiche, tautologiche o in una mera adesione apodittica alla decisione di primo grado, senza indicare il percorso logico-giuridico seguito e senza consentire di individuare il thema decidendum.
  • In tema di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, l'onere di provare la non imponibilità delle somme o la diversa destinazione delle operazioni grava sul contribuente, essendo operativa la presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e all'art. 51 d.P.R. n. 633/1972.
  • Quando l'ufficio contesta, sulla base di indizi e anomalie contabili, ricavi non dichiarati o finanziamenti soci privi di adeguata giustificazione, il contribuente deve fornire prova concreta della provenienza lecita e della reale natura delle somme; in mancanza, l'accertamento induttivo o analitico-induttivo può essere confermato.
  • La sentenza d'appello è nulla se nel dispositivo e nella motivazione sussiste un contrasto insanabile e oggettivo, tale da rendere incerto l'effettivo contenuto decisorio della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveNotificazioniGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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