Cassazione Civile, Ordinanza n. 20852/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone operante nell'attività agricola e nella compravendita immobiliare, nonché dei soci, per le annualità 2004, 2005 e 2006, con recupero a tassazione di maggiori IRPEF, IRAP e IVA. Gli avvisi si fondavano, in sintesi, su: presunti ricavi "in nero" derivanti da compravendite immobiliari; incongruenze tra prezzi dichiarati e mutui degli acquirenti; risultanze di indagini bancarie; finanziamenti dei soci ritenuti non provati; e, per uno dei soci, l'esercizio non dichiarato di attività di compravendita immobiliare. I ricorrenti hanno proposto diciotto motivi, deducendo vizi di motivazione, omessa pronuncia, nullità/notifiche degli avvisi, violazione delle norme in tema di accertamento, presunzioni, indagini finanziarie, disciplina del reddito di impresa e motivazione degli atti impositivi. L'Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello in relazione all'annualità 2006.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo del ricorso principale, ravvisando un litisconsorzio necessario tra società di persone e soci per le questioni comuni dell'accertamento, e ha accolto i primi due motivi limitatamente alle annualità 2005 e 2006 per motivazione apparente/assenza di reale esame delle doglianze; ha rigettato i motivi relativi alla notifica e alla tardività per l'annualità 2005, nonché quelli concernenti l'annualità 2004 e il motivo finale sulla somma di euro 70.000,00; ha dichiarato inammissibili due motivi personali del socio relativi al 2005. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello. Il provvedimento si conclude con la cassazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La sentenza è nulla se la motivazione è mancante, apparente o meramente tautologica, senza effettiva esplicitazione del percorso decisorio.
Ricorre vizio di omessa pronuncia quando il giudice non si esprime su un capo di domanda o di impugnazione espressamente proposto.
La notifica eseguita con deposito in casa comunale, affissione e raccomandata informativa è valida in caso di irreperibilità relativa del destinatario; il perfezionamento per il destinatario è collegato al ricevimento della raccomandata informativa.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro del dedotto vizio processuale, ma non accolto come decisivo autonomamente.
Rileva il litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di redditi comuni.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte non ravvisa nel 2004 un difetto tale da invalidare l'atto.
art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato in relazione alla motivazione degli atti impositivi e ai recuperi IRAP.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione alla motivazione dell'avviso IVA.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato sul dovere di motivazione degli atti amministrativi.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato quale norma sul contenuto motivazionale degli atti tributari.
art. 24 Cost.
Invocato a tutela del diritto di difesa in relazione alla motivazione e alle notifiche.
art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per i presupposti dell'accertamento induttivo/analitico-induttivo.
art. 54, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato per la rettifica IVA sulla base di presunzioni e dati indiziari.
Le presunzioni semplici devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; nel 2004 la Corte ritiene che gli indizi valorizzati dall'ufficio li presentassero.
art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie sono assistite da presunzione legale di imponibilità, salvo prova contraria del contribuente.
art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Analoga presunzione per le indagini bancarie ai fini IVA.
art. 60, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La limitazione territoriale della notifica nel comune del domicilio fiscale tutela l'operatività dell'ufficio, non il contribuente.
art. 43, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come termine di decadenza per l'accertamento IVA.
Richiamati in relazione alla disciplina delle notificazioni e alla loro validità.
art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato in tema di reddito d'impresa e attività imprenditoriale non dichiarata.
art. 56 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato in tema di reddito d'impresa e relativa determinazione.
art. 88, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato con riferimento ai rilievi sull'annualità 2006.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I redditi delle società di persone sono imputati automaticamente ai soci pro quota, indipendentemente dalla percezione.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nei giudizi con litisconsorzio necessario va integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come possibile riunione dei giudizi connessi.
artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria deve rendere intellegibile il thema decidendum e le ragioni della decisione; la motivazione per relationem è ammessa solo se effettivamente comprensibile.
Richiamato sul contenuto della motivazione della sentenza.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel dispositivo sulle spese, senza centrale rilievo decisorio sul merito.
art. 35 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel dispositivo della sentenza d'appello.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato sia sulla motivazione delle sentenze tributarie sia nel dispositivo d'appello; rileva per la nullità in caso di contrasto o apparente motivazione.
Richiamato nel dispositivo d'appello per i profili IVA dei ricavi non fatturati.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative all'accertamento del reddito di società di persone e dei soci, la lite ha natura inscindibile quando investe elementi comuni della fattispecie impositiva; la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio e impone l'integrazione del contraddittorio.
- La notifica dell'avviso di accertamento al legale rappresentante della società è valida anche se eseguita presso la sua residenza con le forme dell'art. 140 c.p.c.; ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva il momento di spedizione/avvio della procedura da parte dell'ufficio, secondo il principio di scissione degli effetti della notifica.
- La motivazione della sentenza tributaria è nulla quando si risolve in formule generiche, tautologiche o in una mera adesione apodittica alla decisione di primo grado, senza indicare il percorso logico-giuridico seguito e senza consentire di individuare il thema decidendum.
- In tema di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, l'onere di provare la non imponibilità delle somme o la diversa destinazione delle operazioni grava sul contribuente, essendo operativa la presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e all'art. 51 d.P.R. n. 633/1972.
- Quando l'ufficio contesta, sulla base di indizi e anomalie contabili, ricavi non dichiarati o finanziamenti soci privi di adeguata giustificazione, il contribuente deve fornire prova concreta della provenienza lecita e della reale natura delle somme; in mancanza, l'accertamento induttivo o analitico-induttivo può essere confermato.
- La sentenza d'appello è nulla se nel dispositivo e nella motivazione sussiste un contrasto insanabile e oggettivo, tale da rendere incerto l'effettivo contenuto decisorio della pronuncia.
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