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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20732/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il fallimento aveva chiesto a rimborso l'IVA relativa all'anno d'imposta 2005, per euro 118.559,00, mediante modello VR/2006, sostenendo l'esistenza di un credito riportato negli anni e contestando il diniego dell'Ufficio. L'Agenzia aveva negato il rimborso perché non era stata fornita documentazione idonea a verificare la spettanza del credito e perché risultavano, a suo dire, debiti erariali del fallito, anteriori e posteriori alla dichiarazione di fallimento, riferiti a cartelle di pagamento indicate nel provvedimento. La CTP aveva accolto il ricorso del fallimento ritenendo il diniego carente di motivazione e la prova dei debiti non adeguatamente fornita; la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. 633/1972, art. 2697 c.c. e norme costituzionali, sostenendo che nel rimborso IVA il contribuente deve provare il credito e che l'Amministrazione può contestarlo anche oltre i termini di accertamento; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il diniego era sufficientemente motivato e che non era necessaria una motivazione esaustiva; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che non vi era onere dell'Ufficio di produrre in giudizio le cartelle integrali, essendo sufficienti gli estremi e le relate di notifica.

La decisione

La Corte ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR perché quest'ultima aveva erroneamente posto a carico dell'Amministrazione la prova della sussistenza del credito IVA chiesto a rimborso e aveva ritenuto insufficiente la motivazione del diniego nonostante il diverso assetto del rapporto, in cui è il contribuente ad assumere la posizione sostanziale di attore. La Corte ha ribadito che l'Amministrazione può contestare il credito IVA anche dopo la scadenza dei termini di accertamento e che il contribuente deve provarne la spettanza con idonea documentazione contabile, non bastando il solo trascinamento in dichiarazione. Ha inoltre affermato che, nei procedimenti di rimborso, il diniego non richiede una motivazione esaustiva, essendo sufficiente l'indicazione degli aspetti essenziali e dell'insussistenza dei presupposti. Quanto alle cartelle poste a base del controcredito erariale, la Corte ha ritenuto sufficiente la produzione degli elementi identificativi e delle relate di notifica, senza necessità di depositare le copie integrali delle cartelle. La causa è stata quindi rinviata al giudice di merito per il riesame coerente con tali principi, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. 633/1972

    disciplina il rimborso IVA e richiede la verifica dei presupposti sostanziali del credito, non essendo sufficiente la sola esposizione in dichiarazione.

  • art. 38-bis d.P.R. 633/1972

    richiamato come norma sul rimborso IVA; la Corte ribadisce che il credito va provato dal contribuente istante.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare la sussistenza del credito da rimborsare grava sul contribuente che lo chiede.

  • art. 3 L. 241/1990

    la Corte esclude che, nel diniego di rimborso, sia necessaria una motivazione esaustiva analoga a quella degli atti impositivi.

  • art. 7 L. 212/2000

    norma richiamata per la motivazione degli atti; nel diniego di rimborso è sufficiente l'indicazione essenziale delle ragioni del rigetto.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla parte ricorrente e nel ragionamento della Corte sul diverso regime motivazionale degli atti impositivi rispetto ai dinieghi di rimborso.

  • art. 56, comma 5, d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la legittimità della compensazione/eccezione del controcredito erariale.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    la conservazione in copia delle cartelle da parte dell'agente della riscossione è alternativa alla matrice; non sussiste un onere di produrre in giudizio le copie integrali delle cartelle.

  • art. 58 D.Lgs. 546/1992

    consente la produzione documentale in appello nel processo tributario.

  • art. 23 Cost.

    evocato dalle Sezioni Unite richiamate per escludere che un credito fiscale divenga incontestabile solo per il decorso del termine di accertamento.

  • art. 53 Cost.

    richiamato per affermare che il rimborso IVA deve comunque rispondere a un effettivo presupposto sostanziale di capacità contributiva/neutralità dell'imposta.

  • art. 97 Cost.

    richiamato per escludere che l'inerzia dell'Amministrazione equivalga a riconoscimento del credito.

Massime di principio

  • In materia di rimborso IVA, il contribuente che chiede il rimborso è l'attore in senso sostanziale e deve provare con idonea documentazione l'effettiva esistenza del credito; la sola reiterazione del credito in dichiarazione non è sufficiente.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare la sussistenza del credito IVA anche dopo la scadenza dei termini decadenziali per l'accertamento, perché tali termini non operano come preclusione assoluta alla contestazione del debito restitutorio.
  • Nel procedimento di rimborso, il diniego dell'Ufficio non è soggetto allo stesso grado di motivazione esaustiva richiesto per gli atti impositivi: è sufficiente che esponga gli aspetti essenziali e l'insussistenza dei presupposti del rimborso.
  • Quando il diniego di rimborso si fonda sull'esistenza di un controcredito erariale, non è necessario produrre in giudizio le copie integrali delle cartelle di pagamento se l'atto indica gli estremi essenziali e risultano le relate di notifica; non sussiste un autonomo onere di esibizione del contenuto integrale delle cartelle.
  • La richiesta successiva di documentazione da parte dell'Ufficio non implica, di per sé, riconoscimento del credito, ma può esprimere solo disponibilità a un eventuale riesame in presenza di prova documentale adeguata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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