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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20746/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per compensi professionali relativi a prestazioni legali rese sia dal singolo avvocato sia dallo studio associato. Il tribunale aveva ammesso il credito in prededuzione; la corte d'appello ha respinto l'appello principale del professionista e quello incidentale della procedura, ritenendo, tra l'altro, nuova e quindi inammissibile la domanda di riconoscimento del privilegio, non vincolante il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine e non rimborsabile il costo sostenuto per l'opinamento. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione della disciplina fallimentare e dell'art. 2751-bis c.c., sostenendo che il privilegio doveva ritenersi implicitamente richiesto o comunque desumibile dai fatti allegati; 2) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. sulla pretesa novità della domanda di privilegio; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. sul conteggio e l'imputazione dell'acconto ricevuto; 4) erronea valutazione del parere del Consiglio dell'Ordine e del rimborso delle spese per l'opinamento. La procedura, con ricorso incidentale, ha contestato la determinazione del valore delle controversie relative allo scioglimento/risoluzione di contratti non strategici e, conseguentemente, la quantificazione del compenso professionale, oltre alla disciplina di graduazione del credito e alle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi del ricorso principale, affermando che, nel giudizio di verifica del passivo, la richiesta del privilegio non è una mera qualificazione giuridica ma integra la causa petendi della domanda: la sua omissione o assoluta incertezza comporta la degradazione del credito a chirografo e la successiva deduzione del privilegio in opposizione è domanda nuova. Ha inoltre ribadito che, quando il credito è azionato da uno studio associato e l'attività è indistinguibilmente svolta da più soggetti, non è sufficiente l'allegazione generica per ottenere il privilegio previsto per il professionista, occorrendo la prova della prestazione personale, esclusiva o prevalente, riferibile al singolo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché non si confrontava con l'accertamento di merito sull'unitarietà dell'incarico e sulla legittima imputazione dell'acconto al compenso complessivo. Il quarto motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile: il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine non è vincolante per il giudice, che può discostarsene; inoltre è stata confermata la non rimborsabilità del costo dell'opinamento, trattandosi di scelta libera del professionista. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla quantificazione del valore delle pratiche e sul compenso, perché mirava a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e non denunciava specifiche violazioni di legge; è stato inoltre respinto il motivo sulle spese, poiché la compensazione era consentita dal rigetto di entrambi gli appelli in appello. Le spese sono state compensate per un terzo e il ricorrente principale è stato condannato al pagamento della residua parte, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 93, 101 e ss. legge fall.

    La domanda di insinuazione al passivo deve essere proposta con indicazione tempestiva e specifica del titolo del privilegio, quando si intenda farlo valere.

  • art. 2751 bis, primo comma, n. 2, c.c.

    Il privilegio per i crediti del professionista richiede che il credito sia riferibile a prestazione professionale personale; se il credito proviene da attività di studio associato, il privilegio non si presume.

  • art. 112 c.p.c.

    La domanda di privilegio non può essere introdotta per la prima volta in sede di impugnazione; il giudice non può pronunciarsi ultra petita, ma può imputare gli acconti all'unico incarico unitariamente accertato.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotte domande nuove, come la richiesta del rango privilegiato non tempestivamente formulata in sede di verifica del passivo.

  • art. 111 legge fall.

    Per i crediti della massa la questione della distinzione tra chirografo e privilegio non può essere invocata per sovvertire un accertamento già compiuto in conformità alla disciplina concorsuale.

  • artt. 50 e 51 d.lgs. n. 270/1999

    I motivi che li richiamano sono stati ritenuti inidonei a censurare l'accertamento di fatto sulla natura e sull'utilità dell'attività professionale svolta.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti dalla soccombenza reciproca o da altri giusti motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione del merito, ma solo il controllo della correttezza giuridica della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica del passivo, la richiesta di privilegio deve essere formulata in modo tempestivo, specifico e inequivoco; in mancanza, il credito è trattato come chirografario e il privilegio non può essere recuperato in sede di opposizione o impugnazione.
  • Se il credito professionale deriva da attività svolta da uno studio associato o comunque da prestazioni non chiaramente riferibili al singolo professionista, il privilegio ex art. 2751-bis c.c. richiede la prova che la prestazione sia stata personalmente resa, in via esclusiva o prevalente, dal soggetto che lo invoca.
  • L'indicazione del titolo di privilegio nella verifica del passivo non è una mera qualificazione giuridica del rapporto, ma fa parte della causa petendi della domanda; la sua mancanza o incertezza comporta una rilevante preclusione processuale.
  • Il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, pur rilevante sul piano professionale, non vincola il giudice civile nella liquidazione dei compensi dell'avvocato, che può discostarsene motivando anche sinteticamente.
  • Il rimborso delle spese sostenute dal professionista per ottenere l'opinamento della parcella non è dovuto se l'incombente non era necessario, potendo il professionista rivolgersi direttamente al giudice per la liquidazione.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove: è necessario confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specificamente gli errori di diritto denunciati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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