Cassazione Civile, Ordinanza n. 20738/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società stabilita in Germania aveva chiesto il rimborso dell'IVA assolta in Italia su acquisti di beni e servizi relativi all'anno 2014, ai sensi dell'art. 38-bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972, per un importo di euro 61.882,38. L'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che le fatture riguardavano un fornitore tedesco che, nel periodo rilevante, non era residente in Italia, non era identificato ai sensi dell'art. 35-ter d.P.R. n. 633 del 1972 e non aveva un rappresentante fiscale ex art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo mancante il presupposto soggettivo e attribuendo rilievo costitutivo alla mancata identificazione del fornitore. La società ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza; 2) violazione dell'art. 38-bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972 e dei principi eurounitari sulla detrazione IVA; 3) errata valutazione della prova in ordine ai requisiti per il rimborso; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere la CTR considerato le prove prodotte. La Suprema Corte ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, assorbito il quarto, e manifestamente infondato il primo.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Ha affermato che l'identificazione diretta ex art. 35-ter d.P.R. n. 633 del 1972 e la nomina del rappresentante fiscale ex art. 17, comma 2, non hanno valenza costitutiva del diritto al rimborso IVA, avendo natura meramente formale. Ne deriva che il rimborso non può essere negato solo perché il fornitore non era identificato in Italia o non aveva un rappresentante fiscale, purché risultino i presupposti sostanziali del diritto e non vi siano finalità fraudolente o abusive, in ossequio al principio di neutralità dell'IVA.
Norme richiamate
art. 38-bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Consente ai soggetti stabiliti in altri Stati membri di chiedere il rimborso dell'IVA assolta in Italia, purché l'imposta sia detraibile secondo la disciplina interna e unionale; il diritto non può essere negato per ragioni meramente formali se sussistono i presupposti sostanziali.
art. 35-ter d.P.R. n. 633 del 1972
L'identificazione diretta del soggetto non residente ha funzione di controllo e natura formale, non costitutiva del diritto al rimborso o alla detrazione.
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
La nomina del rappresentante fiscale è alternativa all'identificazione diretta e non attribuisce, di per sé, una qualità costitutiva del diritto IVA.
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
I soggetti non stabiliti con obblighi o diritti IVA li esercitano direttamente, o tramite identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma che, insieme alle altre sulla detrazione, delimita il diritto al rimborso IVA.
art. 19-bis.1 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale disposizione sulla detraibilità dell'IVA, rilevante ai fini del rimborso.
art. 19-bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale disposizione sulla detraibilità dell'IVA, rilevante ai fini del rimborso.
Richiamato in relazione all'onere probatorio; la Corte ha però ritenuto errata la conclusione della CTR che aveva posto la mancata prova decisiva a carico della contribuente nei termini prospettati.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per denunciare il vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria.
Richiamato nel primo motivo come parametro della motivazione della sentenza.
Richiamato nel primo motivo in tema di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato nel primo motivo quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge sostanziale nei motivi accolti e nel quarto motivo.
Invocato per dedurre che la CTR non avrebbe valutato correttamente le prove prodotte.
Invocato per dedurre l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice tributario.
art. 10 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo al contrasto con il principio sostanzialistico eurounitario.
art. 11 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo al contrasto con il principio sostanzialistico eurounitario.
art. 117 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo al contrasto con il principio sostanzialistico eurounitario.
Massime di principio
- In materia di IVA, l'identificazione diretta del soggetto non residente e la nomina del rappresentante fiscale hanno funzione meramente formale e di controllo, non costitutiva: la loro mancanza o tardività non comporta di per sé la perdita del diritto al rimborso o alla detrazione.
- Il diritto al rimborso IVA va riconosciuto quando sussistono i presupposti sostanziali dell'imposta detraibile e l'amministrazione sia posta in condizione di verificare tali presupposti, salvo che risulti un uso fraudolento o abusivo del diritto.
- La disciplina interna sul rimborso IVA dei soggetti stabiliti in altri Stati membri deve essere interpretata in coerenza con il principio unionale di neutralità dell'imposta, che impedisce di far gravare definitivamente sul soggetto passivo l'IVA regolarmente assolta.
- Il mancato possesso della partita IVA o della previa identificazione del fornitore non può essere, da solo, ragione sufficiente per negare il rimborso al cessionario/committente che abbia effettivamente assolto l'imposta in Italia su operazioni rilevanti.
- In presenza di una decisione di merito che attribuisca rilievo decisivo a un requisito formale privo di valenza costitutiva, la sentenza va cassata per violazione dei principi sostanziali sulla detrazione e sul rimborso IVA.
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