Cassazione Civile, Ordinanza n. 20747/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di capitali per maggiori ricavi non dichiarati relativi a un’annualità d’imposta, con recupero a tassazione e irrogazione di sanzioni. L’Ufficio ha poi emesso un ulteriore accertamento nei confronti di un socio, presumendo la distribuzione a suo favore di una quota dei maggiori ricavi accertati, in ragione della ristretta base sociale. La società e il socio hanno impugnato gli avvisi; la CTP ha respinto i ricorsi, mentre la CTR ha accolto gli appelli dichiarando illegittimi gli accertamenti. In Cassazione l’Amministrazione ha proposto tre motivi: i primi due contro la decisione relativa all’accertamento societario, denunciando tra l’altro l’inammissibilità dell’appello perché proposto dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese; il terzo contro la decisione relativa all’accertamento emesso nei confronti del socio. Nel corso del giudizio di legittimità il socio ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo per definizione agevolata della lite, deducendo di avere aderito alla procedura prevista dalla normativa sulla definizione delle controversie tributarie e di avere versato la prima rata, senza che fosse stata proposta istanza di trattazione entro il termine previsto e senza diniego della definizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente al ricorso proposto nei confronti del socio, per effetto della definizione agevolata della lite tributaria e della mancata istanza di trattazione nel termine di legge, ponendo le spese di quel segmento di giudizio a carico di chi le aveva anticipate. Quanto al ricorso relativo alla società estinta, ha accolto il primo motivo ritenendo che l’appello fosse stato proposto quando la società era già cancellata dal registro delle imprese; ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando d’ufficio il difetto di capacità processuale dell’ente estinto. Il secondo motivo è stato assorbito e il terzo non esaminato perché relativo alla lite definita dal socio. Le spese del giudizio sono state compensate nei rapporti con la società e con il suo amministratore; per il socio, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina della definizione agevolata.
Norme richiamate
È stata invocata dalla ricorrente insieme ad altre norme processuali per sostenere l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società estinta.
È stata richiamata con riferimento alla prosecuzione del processo nei rapporti con i successori, ma la Corte ha ritenuto decisivo il difetto di capacità processuale della società cancellata.
È stata richiamata nel motivo di ricorso, senza che la decisione si fondasse su un profilo di ultrapetizione.
La cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e la cessazione della sua capacità processuale.
La rilevazione del difetto originario di capacità processuale in sede di legittimità comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018
In mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego della definizione, il processo si estingue per la lite definita; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 6, comma 6, d.l. n. 118 del 2019
È richiamato dal controricorrente come base della propria adesione alla definizione agevolata della controversia.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese comporta l’estinzione dell’ente e la perdita della capacità processuale; l’atto introduttivo o l’impugnazione proposti successivamente sono affetti da un difetto rilevabile d’ufficio anche in cassazione.
- Se il difetto originario di capacità processuale della parte estinta emerge nel giudizio di legittimità, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.
- Nelle liti tributarie definibili ai sensi della disciplina speciale sulla definizione agevolata, la mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine previsto e l’assenza di diniego comportano l’estinzione del processo.
- Quando una definizione agevolata produce l’estinzione del giudizio, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla norma di chiusura della procedura.
- La questione relativa a una parte per la quale il processo sia estinto non richiede l’esame dei motivi di ricorso che la riguardano, che restano assorbiti o non esaminati.
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