Cassazione Civile, Ordinanza n. 20729/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Due contribuenti, residenti e domiciliati in provincia di Ragusa, avevano chiesto il rimborso del 90% delle imposte e tasse già pagate e versate a saldo per le annualità 1991 e 1992, invocando il beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. Dopo il silenzio-rifiuto dell'ufficio, avevano ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, sostenendo che la disposizione operasse solo per somme ancora dovute e non per rimborsi di imposte già versate; 2) violazione della medesima disciplina per avere riconosciuto il rimborso anche se il pagamento era stato effettuato tramite sostituto d'imposta e non direttamente dal contribuente; 3) erronea ritenuta tempestività dell'istanza di rimborso, che secondo l'Agenzia doveva essere soggetta a un diverso dies a quo; 4) erroneo riconoscimento del beneficio anche in presenza di redditi di lavoro autonomo e quindi di asserita attività d'impresa, con richiamo anche a fonti eurounitarie e alla decisione della Commissione europea.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui il beneficio del 90% per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 si applica sia a chi non aveva ancora pagato, consentendo il versamento del solo 10%, sia a chi aveva già versato, consentendo il rimborso del 90% delle somme indebitamente pagate; ha inoltre ricordato che l'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 ha qualificato la disciplina come interpretazione autentica. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati inammissibili: il secondo perché l'Agenzia non aveva dimostrato di aver già dedotto nei gradi di merito la questione del pagamento tramite sostituto d'imposta e perché la censura contrastava con le deduzioni dei contribuenti; il terzo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della CTR, che aveva ancorato il termine biennale alla data di entrata in vigore della L. n. 31/2008, in conformità alla disciplina interpretativa sopravvenuta; il quarto per difetto di autosufficienza, non avendo l'Agenzia specificato adeguatamente gli elementi probatori e processuali dai quali desumere l'attività d'impresa e la contestazione della relativa questione nei precedenti gradi. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
La disposizione di favore per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 consente, a seconda della situazione fiscale, sia il pagamento ridotto al 10% del dovuto sia il rimborso del 90% delle imposte già versate; ha natura di ius superveniens favorevole al contribuente.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
È norma di interpretazione autentica: ribadisce i beneficiari, riconosce il diritto al rimborso delle somme indebitamente versate e fissa il termine biennale per l'istanza decorrente dall'entrata in vigore della L. n. 31/2008.
art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stabilisce il termine decadenziale biennale per la domanda di rimborso, qui applicato secondo la decorrenza espressamente fissata dalla disciplina sopravvenuta.
art. 11 prel.
Richiamato dall'Agenzia per contestare l'efficacia temporale della norma, ma non idoneo a scalfire l'interpretazione accolta dalla Corte.
art. 14 prel.
Richiamato dall'Agenzia in funzione interpretativa, senza esito favorevole alla tesi erariale.
art. 3, comma 1, Statuto del contribuente
Invocato dall'Agenzia nel primo motivo; la Corte non ne ricava un ostacolo alla soluzione accolta.
art. 3, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Citato nel primo motivo, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva nel rigetto.
Richiamato dall'Agenzia come base della ripetizione dell'indebito; la Corte conferma comunque la ripetibilità delle somme versate oltre il 10%.
Richiamato nei motivi secondo e terzo; la Corte reputa le censure inammissibili anche perché non colgono la ratio decidendi o non risultano adeguatamente dedotte nei gradi di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Direttiva 77/388/CEE
Richiamata nel quarto motivo in relazione ai profili eurounitari del beneficio, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per eventi calamitosi, una disciplina successiva può assumere natura di interpretazione autentica e chiarire che il beneficio opera in modo simmetrico sia per i contribuenti che devono ancora versare l'imposta sia per quelli che l'abbiano già pagata, con conseguente diritto al rimborso della quota eccedente.
- Quando la norma sopravvenuta fissa espressamente il dies a quo del termine decadenziale per l'istanza di rimborso, il giudice di merito deve applicare quel criterio senza ricercare una diversa decorrenza fondata sulla sola originaria previsione agevolativa.
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata o se non è autosufficiente, cioè non indica con precisione dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e quali elementi di prova la sorreggano.
- La contestazione secondo cui il tributo sarebbe stato versato tramite sostituto d'imposta, o che il contribuente svolgesse attività d'impresa, richiede un puntuale supporto deduttivo e probatorio; in mancanza, la doglianza non può essere esaminata in cassazione.
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