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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20731/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce nel fallimento di una società che gestiva un aeroporto. Un ex dipendente, cessato dal rapporto dopo la dichiarazione di fallimento, aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito per indennità sostitutiva del preavviso, qualificato come prededucibile. La prima domanda era stata respinta perché il rapporto non risultava ancora cessato; successivamente il creditore aveva riproposto la domanda in via tardiva dopo il licenziamento intimato dal curatore. Nel frattempo, nel progetto di riparto parziale, il curatore aveva escluso quel credito, assumendo che il rapporto fosse proseguito senza soluzione di continuità con il nuovo concessionario. Il creditore aveva quindi proposto reclamo ex artt. 36 e 110 l. fall. contro il decreto del giudice delegato che aveva reso esecutivo il riparto, sostenendo che il reclamo fosse ammissibile perché il progetto di riparto conteneva non solo questioni di graduazione e distribuzione, ma anche un improprio diniego del diritto al credito; denunciava inoltre violazione dell’art. 26 l. fall., nullità del piano di riparto, vizi motivazionali e falsa applicazione della disciplina fallimentare.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in sede di ripartizione dell’attivo fallimentare, il giudice delegato può occuparsi solo della graduazione dei crediti e dell’ammontare delle somme da distribuire, mentre ogni contestazione sull’esistenza, qualità e quantità del credito deve essere fatta valere nella sede propria dell’accertamento del passivo, mediante opposizione allo stato passivo. Poiché nel caso concreto il credito era ancora contestato e la domanda tardiva di ammissione era sub iudice, non era consentito impugnarne il mancato inserimento nel riparto come se si trattasse di una mera omissione materiale. La Corte ha precisato che non rileva che il curatore abbia esposto tali ragioni nel progetto di riparto, perché la questione sostanziale restava quella dell’accertamento del credito. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate integralmente per giusti motivi; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l. fall.

    reclamo avverso il decreto del giudice delegato che rende esecutivo il piano di riparto

    Non è il mezzo per far valere contestazioni sull’esistenza o ammissibilità del credito, se la questione attiene all’accertamento del passivo.

  • art. 36 l. fall.

    Richiamato come rimedio avverso atti del curatore, ma ritenuto non idoneo a veicolare una contestazione sul riconoscimento del credito non ancora accertato.

  • art. 98 l. fall.

    Le contestazioni su esistenza, qualità e quantità del credito devono essere devolute all’opposizione allo stato passivo.

  • art. 110 l. fall.

    reclamo contro il piano di riparto

    Il reclamo sul riparto può riguardare solo omissioni o errori nel riparto stesso, non la pretesa sostanziale del credito contestato.

  • art. 111-bis l. fall.

    Anche i crediti prededucibili, se contestati, devono essere accertati secondo le forme del capo V della legge fallimentare prima di poter essere soddisfatti in sede di distribuzione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato posto a carico del ricorrente il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riparto dell’attivo fallimentare il giudice delegato non può decidere controversie sulla sussistenza del credito, ma solo distribuire le somme tra crediti già accertati o comunque non contestati sul punto sostanziale.
  • Le contestazioni concernenti l’esistenza, la qualità o l’ammontare del credito devono essere proposte nella sede dell’accertamento del passivo e non possono essere introdotte surrettiziamente mediante osservazioni o reclamo avverso il piano di riparto.
  • La natura prededucibile del credito non esonera dall’accertamento quando il credito sia contestato: prima della soddisfazione nel riparto occorre la preventiva verifica secondo il procedimento di stato passivo.
  • Se il progetto di riparto contiene affermazioni improprie sulla sussistenza del credito, ciò non sposta il riparto nel perimetro delle questioni distribuive quando la vera contestazione concerne il diritto sostanziale non ancora accertato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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