Cassazione Civile, Ordinanza n. 07244/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2006, disconoscendo crediti d'imposta dell'anno precedente e irrogando sanzioni e interessi per tardivo versamento. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione dell'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 per asserita carenza di motivazione della cartella, sostenendo che le ragioni della pretesa non fossero desumibili dal raffronto tra dichiarazione e ruolo e che l'Ufficio avesse mutato in giudizio la motivazione della ripresa; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato il fatto storico della mancata elaborazione, da parte del server dell'Agenzia, della dichiarazione 2005 che la società assumeva di aver regolarmente inviato; (3) violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, dell'art. 1, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 83 TUIR, degli artt. 2475 e 2364 c.c. e dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001, assumendo che le sanzioni non fossero applicabili perché le imposte non erano determinabili secondo la dichiarazione, dipendendo i dati da un mero progetto di bilancio non approvato; (4) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 3, 4 e 8 L. n. 580/1993, per asserita mancata considerazione, quale fatto non contestato e coperto da giudicato interno, della dedotta infezione informatica e della giustificata mancata approvazione del bilancio nei termini. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo quanto alla motivazione della cartella, richiamando il principio secondo cui, se la cartella è il primo e unico atto impositivo, deve contenere gli elementi necessari, mentre, nel caso di liquidazione automatizzata basata sui dati della dichiarazione, la motivazione può essere assolta con il mero richiamo alla dichiarazione; ha tuttavia dichiarato inammissibile la censura sulla pretesa modificazione della motivazione per difetto di localizzazione e autosufficienza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme e per difetto di specifica indicazione delle ragioni di fatto delle decisioni di merito. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti inammissibili: la CTR aveva già accertato in fatto che la dedotta causa di forza maggiore (virus informatico) era rimasta assolutamente indimostrata e tale accertamento non era ulteriormente censurabile in sede di legittimità; inoltre, mancava la trascrizione degli atti di merito necessari a verificare l'effettiva non contestazione dei fatti allegati. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto non fondato il primo motivo nella parte relativa alla sufficienza della motivazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, e inammissibili gli altri motivi per difetti di autosufficienza, preclusione da doppia conforme e insindacabilità in cassazione degli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR, in particolare sulla mancata prova della dedotta forza maggiore informatica. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 4.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
nel controllo automatizzato la liquidazione delle imposte può fondarsi sui dati della dichiarazione del contribuente; se la pretesa è meramente liquidatoria e non rettificativa, la motivazione della cartella può essere sintetica e richiamare la dichiarazione, mentre se si introduce una pretesa ulteriore occorre una motivazione piena assimilabile a quella dell'avviso di accertamento
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma parallela per la liquidazione automatizzata dell'IVA sulla base dei dati dichiarati
art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
invocato dalla ricorrente per sostenere l'insufficienza motivazionale della cartella; la Corte ha escluso la fondatezza della censura nei limiti in cui la cartella derivava da dati dichiarati dal contribuente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di legittimità utilizzata per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame è inammissibile quando precluso dalla doppia conforme e quando non siano specificamente indicate le divergenze tra le decisioni di merito
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
la doppia conforme preclude la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado
richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni per tardivo versamento; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura è dichiarata inammissibile
art. 1, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la determinabilità dell'imposta sulla base della dichiarazione
richiamato dalla ricorrente connessamente alla dedotta non approvazione del bilancio e alla determinazione del reddito
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza fiscale di un progetto di bilancio non approvato e la mancanza di regolare approvazione assembleare
richiamato dalla ricorrente in tema di termini di versamento e di approvazione del bilancio
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata autosufficienza e per il fatto che la CTR aveva già escluso in fatto la prova della forza maggiore
art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
invocato per sostenere il rilievo delle difese dell'Ufficio e dei fatti non contestati nel processo tributario
richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina camerale e societaria dell'approvazione del bilancio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La cartella di pagamento emessa all'esito della liquidazione automatizzata può essere motivata con il richiamo ai dati dichiarati dal contribuente quando l'Ufficio si limita a liquidare quanto emerge dalla dichiarazione; se invece l'Amministrazione rettifica i dati e introduce una pretesa ulteriore, la cartella deve contenere gli elementi di fatto e di diritto necessari a consentire il controllo della pretesa, secondo un livello motivazionale assimilabile all'avviso di accertamento.
- In sede di legittimità, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se è preclusa dalla doppia conforme e il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La deduzione di una causa di forza maggiore o di un impedimento tecnico deve essere supportata da prova concreta; se il giudice di merito accerta che la circostanza è rimasta indimostrata, tale accertamento di fatto non è rivalutabile in cassazione.
- Le censure che presuppongono la contestazione o la non contestazione di fatti processuali devono essere autosufficienti e localizzare gli atti rilevanti, trascrivendo i passaggi necessari a consentire alla Corte il controllo della doglianza.
- Nel processo tributario, i profili di violazione di legge e di riparto dell'onere della prova non possono surrogare una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti già definitivamente accertati dal giudice di merito.
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