Cassazione Civile, Ordinanza n. 07159/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (candidata)
La controversia
La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'organo di garanzia elettorale aveva irrogato a una candidata una sanzione amministrativa pecuniaria per omessa dichiarazione delle spese elettorali sostenute in occasione di una consultazione politica. La candidata aveva proposto opposizione, respinta dal tribunale e poi dalla corte d'appello. In cassazione deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 140 c.p.c. in relazione alla notifica della diffida prevista dall'art. 15, comma 8, della legge n. 515/1993. Sosteneva che la notifica non fosse valida perché nella relata dell'ufficiale giudiziario non vi era attestazione dell'invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito e perché la prova dell'adempimento non poteva essere desunta da una fotocopia di busta scannerizzata priva del contenuto. In sostanza, contestava che il perfezionamento della notifica potesse essere provato aliunde o per presunzioni, in assenza dell'espressa menzione nella relata dell'ultimo adempimento prescritto dalla norma processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non conforme a diritto la valutazione della corte territoriale sul perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., perché la relata non riportava alcuna attestazione dell'invio della raccomandata A.R., attività che deve risultare espressamente e puntualmente dalla relazione di notificazione, unica forma di documentazione delle attività notificatorie. Ha escluso che la prova potesse ricavarsi dalla sola busta restituita al mittente o da elementi presuntivi. Poiché la diffida era illegittima per difetto di valida notificazione, ne ha tratto la conseguenza dell'illegittimità anche dell'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione, ponendo le spese dei tre gradi di giudizio a carico dell'organo resistente.
Norme richiamate
La notifica a destinatario irreperibile deve risultare integralmente dalla relata dell'ufficiale notificatore; l'ultimo adempimento, cioè l'invio della raccomandata informativa, deve essere attestato espressamente e non può essere provato aliunde o per implicito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
La violazione della disciplina sulla notificazione è deducibile come vizio di violazione di legge e come nullità processuale.
art. 15, comma 8, L. 10 dicembre 1993, n. 515
La diffida prevista dalla norma svolge la funzione di consentire la regolarizzazione dell'illecito e di avvertire il trasgressore della pendenza del procedimento sanzionatorio; se invalidamente notificata, travolge l'atto sanzionatorio conseguente.
Massime di principio
- Nella notificazione ex art. 140 c.p.c. ciascun adempimento previsto dalla sequenza legale deve risultare in modo espresso dalla relata di notificazione, che costituisce l'unico mezzo documentale idoneo a provare l'attività del notificante.
- La mancata attestazione nella relata dell'invio della raccomandata informativa non può essere supplita da documenti indiretti, da elementi presuntivi o da ricostruzioni successive del procedimento notificatorio.
- Quando la diffida è presupposto necessario del procedimento sanzionatorio e assolve anche alla funzione di consentire la sanatoria dell'illecito, la sua invalidità comporta l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione emanata in seguito.
- Se il vizio emerge in modo chiaro dagli atti e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito annullando direttamente il provvedimento sanzionatorio.
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